TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-10, n. 202302266
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Pubblicato il 10/02/2023
N. 02266/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07904/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7904 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Cloros S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, M A F, A P e P R M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento
- della nota del GSE prot. n. GSE/P20140145688 del 09.10.2014, recante "comunicazione di avvio del procedimento di svolgimento dell'attività di controllo documentale ai sensi degli artt 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n 241 e dell'art 14 comma 1 del D M 28 dicembre 2012";
- della nota del GSE prot. n. GSE/P20140185574 del 19.12.2014, recante "attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art 14 comma 1 del DM 28 dicembre 2012… Sospensione del procedimento per richiesta integrazioni e osservazioni";
- della nota del GSE prot. n. GSE/P20150033067 del 17.04.2015, recante "Comunicazione di esito";
e sui motivi aggiunti depositati il 28.12.2015
per l’annullamento
della nota prot. GSE/P20150087331 del 20.11.2015 con la quale il GSE ha comunicato la "conferma del provvedimento GSE del 17 aprile 2015";
e sui motivi aggiunti depositati il 2.12.2021
per l’annullamento del
- del provvedimento prot. n. GSE/P20210026477 del 27/09/2021 con il quale il GSE ha rigettato l’istanza di revoca presentata ai sensi dell’art. 56 del D.L. n. 76/2020;
- della nota prot. n. GSE/P2021009970 del 01/04/2021 con il quale il GSE ha formulato richiesta di osservazioni;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e comunque consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, avviato a notificazione il 11 maggio 2015 e depositato il successivo 24 giugno 2015, la Cloros S.r.l., espone quanto segue:
- avendo promosso, in qualità di società di servizi energetici (“ESCO”), diversi progetti di efficienza energetica, consistenti nell’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, ha presentato al Gestore dei Servizi Energetici (“GSE” o Gestore”) una Richiesta di Verifica e Certificazione (“RVC”), (identificata con il codice 0388428023513R1675) di cui all'art. 12 delle Linee Guida approvate con Deliberazione dell'A.E.E.G. del 27 ottobre 2011 - EEN 9/11, ai fini del riconoscimento e della emissione dei relativi titoli di efficienza energetica (c.d. "certificati bianchi");
- con nota del 9.10.2014 il GSE ha comunicato l'avvio del procedimento “di controllo documentale ai sensi degli artt 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n 241 e dell'art 14 comma 1 del D M 28 dicembre 2012”, richiedendo alla Cloros la produzione della documentazione indicata entro il termine di 30 giorni.
- con ulteriore nota del 19.12.2014 il GSE ha rilevato la mancata trasmissione di documentazione "determinante per il riscontro dei requisiti previsti e quindi, ai sensi dei punti 14 2 e 14 3 dell'Allegato A alla Deliberazione ENN 9/11." e che, quindi, "il Soggetto Titolare è tenuto a conservare e metter[e] a disposizione del GSE per le opportune verifiche". In particolare, il GSE ha richiesto di produrre, entro il termine di 30 giorni, ulteriore documentazione integrativa per ognuno degli impianti.
- con note del 15 e del 16 gennaio 2015 la Cloros s.r.l. avrebbe riscontrato l'ulteriore richiesta del GSE;
- con nota del 17.4.2015, emanata a seguito di contraddittorio procedimentale, il GSE comunicava la decadenza dal diritto all’ottenimento dei titoli di efficienza energetica, contestando l’insussistenza dei requisiti per l’accesso al meccanismo incentivante citato, e disponeva l’annullamento dei titoli emessi, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente, in relazione ai seguenti rilievi:
a) non è stata fornita la documentazione autorizzativa degli interventi, prevista dall’allegato A alla Deliberazione EEN 9/11;
b) non è stata fornita l’idonea documentazione attestante le finalità del calore prodotto e, quindi, non è stato dimostrato che la produzione di calore è volta al solo scopo di produrre acqua calda sanitaria, come invece previsto dalle condizioni di applicabilità della scheda 8T;
c) non sono stati forniti elementi o documenti che possano attestare che gli impianti facenti parte dell’intervento non costituiscano l’assolvimento all’obbligo normativo previsto dall’art. 11, comma 4, del D.lgs. 28/11, quindi non eleggibili all’accesso ai meccanismi incentivanti dei certificati bianchi;
d) non sono stati forniti gli elaborati grafici di dettaglio e il dossier fotografico dei vari interventi proposti e non è stato, quindi, possibile definire tecnicamente gli interventi proposti;
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEL TERMINE DI DURATA DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.M. 28.12.2012 - VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELL'A.E.E.G. DEL 27 OTTOBRE 2011 - EEN 9/11.
Sarebbe stato violato il termine di conclusione del procedimento fissato in 90 giorni, in quanto il procedimento avviato il 9.10.2014 si è concluso con il provvedimento impugnato emesso in data 17 aprile 2015, oltre 6 mesi dopo il suo avvio.
Trattandosi di termine relativo a un procedimento sanzionatorio, il suo spirare invaliderebbe l'intero procedimento. Né a diverse conclusioni potrebbe condurre l'effetto sospensivo del termine determinato dalla richiesta di ulteriore documentazione e note esplicative, di cui alla nota del GSE del 19 dicembre 2014. La Cloros avrebbe fornito riscontro alla suddetta richiesta con note del 15 e 16 gennaio 2015, per cui il termine per la conclusione del procedimento è rimasto sospeso per soli 28 giorni;
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.M. 28.12.2012 - VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELL'A.E.E.G. DEL 27 OTTOBRE 2011 - EEN 9/11 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 689/1981 - ECCESSO DI POTERE - CARENZA E/0 ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETÀ.
Il GSE si sarebbe limitato a contestare la mancata trasmissione o la carenza di documentazione relativa ai progetti realizzati, senza che siano state in alcun modo prefigurati profili di irregolarità dell'esecuzione o di non conformità del progetto.
Il GSE non avrebbe svolto alcun sopralluogo, né ispezione per cui non avrebbe potuto applicare l'art. 14, comma 3, del D.M. 28.12.2012;
3) VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL D M. 28.12.2012 - VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELL'A.E.E.G. DEL 27 OTTOBRE 2011 - EEN 9/11 - VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 28/2011 E DEGLI ARTT. 6 E 3 DEL D.P.R. N. 380/2001 - ECCESSO DI POTERE - CARENZA E/0 ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETÀ.
La ricorrente avrebbe conservato e messo a disposizione del GSE tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore, attestando compiutamente il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al regime incentivante.
In particolare, secondo il GSE non sarebbe stata fornita "la documentazione autorizzativa degli interventi, invece prevista dall'allegato A alla Deliberazione EEN 9/11".
La contestazione sarebbe infondata. La mancata presentazione dei titoli autorizzativi non sarebbe idonea a giustificare l’annullamento dei TEE, dovendo eventualmente il GSE verificare con le amministrazioni locali competenti la corretta autorizzazione degli impianti, come fatto dallo stesso con riguardo ad altri progetti facenti capo alla ricorrente;in ogni caso, i progetti in questione si qualificherebbero tutti in termini di edilizia libera, non richiedendo alcun titolo abilitativo per la loro esecuzione né comunicazione di avvio dei lavori. Si tratterebbe, infatti, di pannelli solari installati in aderenza a tetti di edifici esistenti con la medesima inclinazione e il medesimo orientamento della falda, senza incidere in alcun modo sulla sagoma degli edifici stessi.
Tali interventi sarebbero finalizzati ad "integrare gli impianti tecnologici esistenti" e, quindi, anche ai sensi degli artt. 6, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001, configurano "interventi di manutenzione ordinaria" liberi e che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo né comunicazione preventiva.
Secondo il GSE sarebbe stata fornita "l'idonea documentazione attestante le finalità del calore prodotto" e, quindi, non sarebbe stato dimostrato “che la produzione di calore è volta al solo scopo di produrre acqua calda sanitaria, come invece previsto dalle condizioni di applicabilità della scheda 8T”.
La documentazione tecnica descrittiva dei collettori solari e dalla dichiarazione attesterebbe la rispondenza degli interventi ai dettami della scheda 8T, nonché la preventiva verifica da parte di Cloros che gli interventi riguardavano unicamente la produzione di acqua calda sanitaria.
La Cloros avrebbe fornito la documentazione descrittiva del funzionamento dell'impianto, attestante la destinazione alla sola produzione di acqua calda sanitaria.
La conformità degli impianti a tutti i requisiti prescritti sarebbe confermata anche dalla "Relazione tecnica" versata in atti, la quale attesta ulteriormente, per ogni specifico intervento, la manifesta erroneità di ogni contestazione mossa dal GSE.
In relazione alla mancanza di "elementi o documenti che possano attestare che gli impianti facenti parte dell'intervento non costituiscano l'assolvimento all'obbligo normativo previsto dall'ari 11, comma 4, del D lgs 28/11, quindi non eleggibili all'accesso ai meccanismi incentivanti dei certificati bianchi".
La disciplina non prevederebbe alcun obbligo di conservare e fornire "elementi o documenti che possano attestare che gli impianti facenti parte dell'intervento non costituiscano l'assolvimento all'obbligo normativo previsto dall'art. 11, comma 4, del D.lgs. 28/11".
Quanto al profilo inerente la mancanza degli “elaborati grafici di dettaglio e il dossier fotografico dei vari interventi proposti e non è stato, quindi, possibile definire tecnicamente gli interventi proposti", l'art. 14.3 delle Linee guida dell'AEEG, nell'individuare la documentazione che il responsabile del progetto standardizzato è tenuto a conservare, non opererebbe alcun riferimento ad "elaborati grafici di dettaglio", né al "dossier fotografico".
In ogni caso, anche gli elaborati tecnici di dettaglio relativi agli impianti installati (Schede tecniche dei collettori;Schema idraulico generale di impianto) sarebbero stati forniti in allegato alla "Relazione tecnica" versata in atti, non potrebbe configurarsi quindi alcuna carenza documentale.
Per resistere al gravame, si è costituito in giudizio il GSE contestando, con memoria, la fondatezza delle censure avversarie.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18 dicembre 2015 e depositato il successivo 28 dicembre 2015 la società ha impugnato il rigetto dell’istanza di revoca, presentata dalla società espresso con la nota prot. GSE/P20150087331 in data 20.11.2015 che ha confermato il provvedimento del 17.4.2015, deducendo i medesimi motivi esposti nell’atto introduttivo del giudizio.
L’istante deduce di aver fornito per ciascuno dei suddetti interventi la documentazione fiscale (fatture) e di trasporto (DDT) attestante la fornitura di ciascun collettore solare presso i rispettivi clienti finali.
L'azione del GSE sarebbe viziata da contraddittorietà ed illogicità m quanto l'amministrazione avrebbe fondato il provvedimento su un “nuovo motivo di annullamento di titoli di efficienza energetica mai dapprima dedotto”.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato 25 novembre 2021 e depositato il successivo 2 dicembre 2021, la società ha impugnato il diniego dell’istanza di revoca, presentata dalla società ai sensi dell’art. 56 del D.L. n. 76/2020, deducendo sia vizi di legittimità propria per violazione di legge (con riferimento all’art. 56 del D.l. n. 76/20, art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e art. 21-nonies legge n. 241/1990), eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sia vizi di illegittimità in via derivata.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2021, per la quale il GSE ha prodotto apposita memoria, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive, previa dichiarazione di rinuncia depositata in atti.
In vista della trattazione del merito, entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche, la ricorrente ha altresì prodotto documenti.
Alla udienza del 20 gennaio 2023, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, la ricorrente contesta il provvedimento di decadenza dal meccanismo dei TEE adottato dal GSE in ragione tanto dell’asserita impossibilità di verificare in maniera univoca l’effettiva realizzazione dell’intervento in capo ai singoli clienti partecipanti e conseguentemente l’UFR (unità fisica di riferimento), quanto della mancata produzione dei titoli autorizzatori degli interventi stessi.
Avverso l’atto impugnato, la parte ha formulato tre motivi, il primo relativo all’asserita violazione dei principi in materia di autotutela, gli altri due relativi al merito delle criticità riscontrate dal GSE.
2. Il ricorso non può essere accolto in ragione delle seguenti considerazioni.
3. Col primo motivo di ricorso, la parte deduce la violazione del termine per la conclusione del procedimento e dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
È pur vero che il procedimento si è concluso (con un minimo scarto) oltre i termini previsti dalla disciplina, ma ciò non risulta abbia recato un effettivo un pregiudizio alla ricorrente.
In ogni caso secondo un condivisibile e consolidato indirizzo interpretativo, il termine per l’esercizio dei poteri di verifica di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, non costituisce un termine perentorio per l’esercizio dell’autotutela, quanto un termine acceleratorio posto nell’interesse della stessa amministrazione, ai fini dell’esercizio della doverosa attività di controllo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 50 del 12 gennaio 2017;idem, 23 dicembre 2019, n. 8706;idem, 9 settembre 2019, n. 6118, 2 ottobre 2019, n. 6583, nonché TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter, 13 luglio 2021, n. 8319).
Proprio con specifico riferimento ad analoghi ricorsi della società Cloros questo tribunale ha confermato che “con riguardo poi all’inosservanza del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di controllo, detto termine, in mancanza di una espressa previsione legislativa nel senso della sua perentorietà, deve ritenersi ordinatorio” per cui “la sua inosservanza non è in grado di inficiare il provvedimento impugnato” (cfr. sentenze nn. 10911/2022, 10913/2022, 10914/2022 e 10915/2022).
4. Con il secondo motivo la società sostiene che la documentazione prodotta in sede procedimentale, depositata pure in atti, comproverebbe l’effettivo acquisto e l’avvenuta consegna presso ogni cliente partecipante dei collettori solari.
4.1. I progetti in questione consistono in particolare nell’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria di cui alla scheda tecnica 8T, presso una pluralità di utenti finali (nella specie tredici) tutti riuniti sotto lo stesso progetto oggetto di incentivazione.
Il Soggetto Responsabile che intenda accedere al meccanismo dei TEE sulla base del progetto di cui alla scheda 8T deve individuare e indicare il valore UFR – unità fisica di riferimento, intesa quale “mq di superficie di apertura dei collettori installati”, e provare, innanzitutto, che l’intervento sia stato realizzato.
4.2. Nel caso in esame, il GSE ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente non fosse in grado di provare con certezza la riferibilità dei singoli interventi ai clienti finali, né l’effettiva realizzazione dei primi.
Tale assunto è contestato dalla difesa ricorrente che, in memoria, ha evidenziato per ogni cliente il certificato di garanzia, la fattura e il relativo DDT, sostenendo che per ciascun cliente la documentazione consentirebbe di ricostruire pienamente l’intera sequenza di atti sul piano giuridico e materiale, dalla vendita del pannello alla sua installazione e messa in esercizio, in ragione dell’indicazione, su ciascuno dei suddetti atti, del numero di matricola dello specifico collettore fornito.
4.3. Sul punto, concordando con le osservazioni della ricorrente e come già osservato in un precedente analogo (cfr. sentenza n. 10914 del 10.8.2022), ritiene che quanto prodotto possa ritenersi sufficiente a ripercorrere la sequenza acquisto/consegna/installazione del collettore in ragione dell’indicazione univoca della matricola del pannello presente in tutti e tre i documenti e della possibilità che, per verosimili ragioni organizzative interne all’impresa, l’istallazione possa essere stata eseguita da una ditta diversa da quella che abbia acquistato il pannello stesso.
Inoltre, per ogni collettore sono riportate le informazioni tecniche generali dei componenti e in particolare, per quel che qui rileva, la superficie di apertura con l’indicazione dei mq, da cui ricavare l’UFR.
4.4. Il provvedimento di decadenza, come pure le difese successive del GSE, non pare invece tener conto o comunque confrontarsi con tali dati, pure rilevanti ai fini della ricostruzione della sequenza dei pannelli e della prova dell’effettiva realizzazione dell’intervento;pertanto, per tale aspetto, si ravvisa il denunciato profilo di eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto istruttorio.
5. La fondatezza della censura nei termini sopra visti, tuttavia, non è in grado di inficiare la legittimità del provvedimento di decadenza, trattandosi di atto plurimotivato.
Nella specie, infatti, l’altra criticità è data dalla mancata presentazione dei titoli autorizzatori degli interventi.
6. A tale ultimo riguardo la ricorrente, col terzo motivo, contesta la necessità di tale requisito in ragione della natura di attività edilizia libera degli interventi realizzati, adducendo inoltre, a sostegno della propria tesi, il diverso comportamento asseritamente tenuto dal GSE per altre vicende in sede di riesame, conclusesi con l’annullamento d’ufficio di precedenti decadenze.
6.1. Fermo restando che la circostanza dell’asserito esito positivo del riesame prova troppo, non essendo affatto chiaro se la decadenza oggetto di annullamento in autotutela poggiasse sulle medesime considerazioni ostative e circostanze di fatto di quelle in esame, vale osservare che il GSE, nelle ultime repliche, ha eccepito che i provvedimenti di riesame richiamati dalla ricorrente sarebbero stati nuovamente oggetto di annullamento proprio a seguito delle comunicazioni pervenute dalle amministrazioni locali in merito alla mancanza dei titoli autorizzativi degli impianti - e che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
Il medesimo GSE ha anche osservato che, in base alla normativa ratione temporis vigente (art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e art. 6 del d.P.R. n. 380/2001), gli interventi ricadenti nel campo dell’edilizia libera avrebbero potuto essere eseguiti solo “ previa comunicazione di inizio lavori all’ente comunale ”.
La tesi dell’ente resistente persuade, in quanto l’idoneità e l’efficacia dei titoli autorizzativi e la piena rispondenza dell’intervento autorizzato a quanto effettivamente realizzato costituiscono un requisito essenziale per il riconoscimento degli incentivi.
Gli interventi in questione, quindi, avrebbero dovuto essere realizzati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione locale;comunicazione che la società, non solo non ha provato di avere inviato all’ente territoriale, ma che afferma in ogni caso non dovuta.
6.2. Ne consegue che sotto questo profilo il GSE ha correttamente rilevato l’assenza dei titoli necessari, nella specie della comunicazione di avvio lavori, disponendo conseguentemente la decadenza dai TEE.
7. Alla luce di quanto sopra, il ricorso introduttivo non può essere accolto.
8. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo al ricorso per motivi aggiunti depositati il 28.12.2015, con cui la ricorrente impugna il rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. 76/2020, disposto dal GSE in ragione dell’asserita “falsa rappresentazione” riscontrata in sede di controllo documentale.
L’istante contesta che nella specie sia configurabile un mendacio o una falsa rappresentazione, non avendo il GSE mai contestato tale rilievo in precedenza e lamenta in ogni caso l’inosservanza dei presupposti dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, non avendo il GSE rispettato il termine di 18 mesi o effettuato la ponderazione degli interessi in concreto.
8.1. Sul punto il Collegio deve osservare che, ferma la necessità della produzione dei titoli autorizzatori nei termini sopra detti, la mancata presentazione nella specie delle CILA rende inattendibile quanto dichiarato ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 sulla piena rispondenza e conformità degli interventi realizzati alla normativa di riferimento, configurando in tali ipotesi una “falsa rappresentazione” in sede di accesso al meccanismo dei TEE.
8.2. Con riferimento, poi, al dedotto mancato rispetto del termine di 18 mesi (ridotto a dodici dal d.l. n. 77/2021), va rilevato che secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza “fermo restando il principio consolidato per cui questo può iniziare a decorrere solo dalla data di entrata in vigore della novella legislativa (ovvero 17 luglio 2020) (ex multis , questo Tribunale sentenza n. 2526/2022), va in ogni caso osservato che, in sede di riesame ex art. 56, comma 8, cit., è fisiologico che il provvedimento di decadenza di cui si chiede la revoca sia stato adottato in epoca ben antecedente detto termine” (vedi da ultimo sent. n. 7122/2022).
È stato anche osservato che il potere esercitato dal GSE nella specie non rientra in quello di annullamento d’ufficio, bensì in quello di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e art. 14 del DM 28 dicembre 2012, per cui non sono pertinenti, fino alla novella di cui all’art. 56 del d.l. n. 76/2020 (che, come noto, ha subordinato l’esercizio del potere di verifica in questione ai presupposti di cui all’art. 21-nonies cit. e che trova applicazione per i provvedimenti adottati dal GSE dopo il 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della novella) i riferimenti ai principi dell’autotutela, quali il termine ragionevole di 18 mesi” (sentenze nn. 10911/2022, 10913/2022, 10914/2022 e 10915/2022, in vicende analoghe a quelle in esame).
Ne consegue l’infondatezza dei profili di censura con i quali la società ricorrente deduce il mancato rispetto del termine di 18 mesi previsto dal menzionato art. 21-nonies, in quanto all’epoca privo di rilievo rispetto alla materia del contendere.
8.3. Non appare configurabile neppure il dedotto difetto di motivazione con riferimento alla gravità dei vizi, avendo questo tribunale chiarito come, in base ai principi affermati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2017 in materia di autotutela, l’onere motivazionale gravante sul Gestore potrà risultare “attenuato” in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e coinvolti nella vicenda oggetto di riesame, “ al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi , dandone comunque atto nella motivazione del provvedimento ” (sent. n. 7122/2022 cit;6397/2022).
Nel caso in esame, i provvedimenti di rigetto richiamano le pertinenti circostanze di fatto e rinviano alle disposizioni che risultano essere state in concreto violate, dando rilevanza alla falsa rappresentazione dei fatti emersa in sede di controllo, che non consente di configurare in capo alla società una posizione di legittimo affidamento, con conseguente infondatezza dei rilievi spiegati.
9. Non può essere, inoltre e per altro verso, accolta la prospettazione –di cui al secondo dei motivi aggiunti depositati il 2.12.2021– secondo la quale, laddove l’istante non sia interessato da procedimenti penali, il GSE sarebbe vincolato ad accogliere l’istanza ex art. 56 d.l. 76/2020. Anche sul punto non vi è, infatti, ragione di rimeditare il consolidato orientamento della sezione secondo cui il procedimento previsto dalla norma citata – avente natura eccezionale, finalità di sanatoria e di conservazione della capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile - configura l’esercizio di un potere caratterizzato, da un lato, dalla doverosità (posto che l’Amministrazione, contrariamente a quanto accade in via generale per i poteri di autotutela, è tenuta, per disposizione espressa, a pronunciarsi sulla istanza di riesame entro 60 dalla presentazione dell’istanza), dall’altro dalla discrezionalità, essendo rimessa al Gestore la valutazione della situazione di fatto e di diritto, tenuto conto degli interessi pubblici e privati incisi dal provvedimento di decadenza e dunque l’esito del procedimento non è vincolato dovendo essere rimesso alla ponderazione discrezionale degli interessi in gioco (in termini, sent. di questa sezione 5602/2022, n. 7028/2022).
9.1. Con riferimento, infine, alla mancata produzione della dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/00, relativa all’assenza di procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna, anche non definitiva, aventi ad oggetto le RVC di cui all’istanza, sebbene quello all’esame sia un provvedimento
plurimotivato (così che l’acclarata infondatezza delle censure dirette alla caducazione di alcuni degli argomenti della motivazione elide l’interesse all’esame delle altre, non potendo all’eventuale fondatezza di queste comunque conseguire l’invocato annullamento), rileva il Collegio che la verifica
dell’assenza di procedimenti penali in corso in ordine alla condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento oggetto di richiesta di riesame costituisce espressa condizione per il favorevole esito dell’istanza ex art. 56 d.l. 76/2020, così che è onere dell’istante produrre la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza del requisito.
9.2. Per quanto esposto, tenuto conto altresì della infondatezza della censura di illegittimità derivata, attesa la reiezione delle censure spiegate con il ricorso introduttivo, anche i secondi motivi aggiunti devono essere respinti.
10. Le spese del giudizio devono essere regolate in applicazione del principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.