TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-01-18, n. 202300150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-01-18, n. 202300150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300150
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00150/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03181/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3181 del 2006, proposto da
Acoset S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Trento, n. 2;

contro

T M, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 297;

nei confronti

G T, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 297;

per la ripetizione

di somme indebitamente corrisposte per errato calcolo e liquidazione di indennità di anzianità pregressa ex art. 41 D.P.R. 347/83.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di T M e di Torrisi Giuseppe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il dott. S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con delibere n. 212/98 e n. 19/99 Il Consorzio Acquedotto Etneo (C.A.E., successivamente divenuto, per trasformazione ex art. 115 d.lgs 267/00, A.Co.S.Et ) aveva rideterminato il trattamento economico fino ad allora erogato in favore di T M, suo dipendente, correggendo asseriti errori di calcolo avvenuti in fase di applicazione dell’istituto del riequilibrio dell’anzianità pregressa e disponendo, per l’effetto, il recupero della somma di lire 18.157.457 (pari ad € 9.377,54).

2. Avverso tali deliberazioni lo stesso dipendente aveva presentato ricorso al Tribunale del Lavoro di Catania affinché fosse accertato che le somme richieste in restituzione non fossero, in realtà, dovute.

2.1. La sentenza di rigetto di tale ricorso era stata impugnata dinnanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, la quale aveva però dichiarato la carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

2.2. Le Sezioni Unite della Cassazione adite per l’impugnazione di tale ultima pronuncia avevano confermato l’esito del giudizio svoltosi in Corte d’Appello.

3. Acoset s.p.a., dunque, alla luce di tali pronunce, con apposito atto di riassunzione instaurava il presente giudizio, al fine di vedere accertato il proprio diritto a ripetere le somme indebitamente percepite dallo stesso Torrisi e sentir condannare quest’ultimo al pagamento, in suo favore, della somma di € 9.377,54.

4. T M, costituitosi in giudizio, eccepiva, anzitutto, l’inammissibilità dell’iniziativa di Acoset, sostenendo, in proposito, che l’istituto della riassunzione ex art. 367 comma 2 c.p.c. avrebbe riguardato solamente le ipotesi di regolamento di giurisdizione.

4.1. Segnalava, inoltre, il possibile conflitto di giudicati con la futura pronuncia sul ricorso, contenente le medesime domande, che Acoset, secondo le sue affermazioni, avrebbe notificato in data 12 maggio 2004 nei suoi confronti.

4.2. Nel merito, rilevava che la prospettazione avversaria sarebbe stata carente di ogni pur minima allegazione della pretesa creditoria;
la richiesta di restituzione, inoltre, sarebbe stata illegittima in quanto richiesta ad un soggetto (ovvero l’Ente previdenziale) diverso dal presunto percettore della somma, ovvero lo stesso T M.

Negava, comunque, di aver goduto dei benefici economici nascenti da un’applicazione favorevole dell’art. 41 del D.P.R. 347/83: da un’analitica ricostruzione dello stato economico sarebbe emerso, infatti, che nei suoi confronti non sarebbero stati applicati i benefici del calcolo in ventiquattresimi dell’anzianità, come invece avvenuto per altri colleghi.

4.3. Per le suddette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.

5. Con memoria depositata in data 22 dicembre 2016 Acoset comunicava il decesso di T M, avvenuto in data 14 febbraio 2013, e chiedeva la declaratoria di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. e 79-80 c.p.a.

6. Con decreto presidenziale del 16 gennaio 2017 il Presidente del Collegio dichiarava l’interruzione del giudizio.

7. Con atto depositato in data 13 aprile 2017 Acoset riassumeva il giudizio, ex art. 80 c.p.a., nei confronti degli eredi di T M, nella persona di Costanzo Sebastiana, Torrisi Angela Maria Carmela e Torrisi Giuseppe Alessandro.

8. Solo quest’ultimo si costituiva in giudizio ribadendo, nella memoria depositata, l’infondatezza nel merito della pretesa di Acoset e soprattutto evidenziando, quale causa di inammissibilità del ricorso, come tutti i convenuti in riassunzione, tra cui egli stesso, avessero rinunciato all’eredità in data 5 dicembre 2013, con atto formalizzato dinnanzi al Tribunale civile di Catania, allegato alla medesima memoria.

9. Acoset, nella sua replica, affermava l’inammissibilità della documentazione depositata e, comunque, l’inefficacia dell’atto di rinunzia all’eredità.

10. Seguiva il deposito di ulteriori memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

11. All’udienza del 24 novembre 2022, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

1. Ciò posto, il ricorso, riassunto da Acoset con la memoria del 13 aprile 2017, deve ritenersi infondato a causa del difetto di legittimazione passiva, melius , del difetto di titolarità effettiva del rapporto-obbligo sostanziale dedotto in giudizio in capo alle parti convenute in riassunzione.

2. Ed invero, dopo la dichiarazione di interruzione del giudizio di cui al decreto presidenziale del 16 gennaio 2017, Acoset s.p.a ha notificato il ricorso in riassunzione ai presunti eredi di T M i quali, tuttavia - come dimostrato dall’unico di essi (T A G) costituitosi in giudizio – sono in realtà privi di tale qualità, avendo rinunciato all’eredità con apposito atto, depositato dinnanzi al Tribunale di Catania in data 5 dicembre 2013, della cui validità ed efficacia non vi sono elementi per dubitare.

3. A tale proposito, deve considerarsi ininfluente che la documentazione di prova di tale circostanza sia stata depositata in giudizio dopo la scadenza del termine di 40 giorni dalla data dell’udienza pubblica previsto dall’art. 73 c. 1 c.p.a.

In effetti, la circostanza che la questione attenga al merito e dunque alla “verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio … non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un’eccezione, tanto meno in senso stretto” (Cassazione Sezioni Unite, sentenza 2951/2016), trattandosi, in realtà, di un rilievo costituente una mera difesa, in quanto tale non soggetta - contrariamente alle eccezioni in senso stretto - alle decadenze processuali di cui all’art. 73 c.p.a..

3.1. Peraltro deve rilevarsi che, ove in via puramente ipotetica volesse ignorarsi il predetto orientamento delle Sezioni Unite, potrebbe tutt’al più ritenersi tardiva la documentazione allegata a sostegno delle allegazioni contenute nella memoria, non già la memoria in sé - in cui si afferma l’insussistenza della titolarità della posizione soggettiva legittimante la chiamata in giudizio - che, invece, deve ritenersi tempestivamente presentata, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., in quanto depositata prima della scadenza del termine normativamente previsto di 30 giorni dalla data di celebrazione dell’udienza pubblica.

Deve poi, soprattutto, ritenersi rientrare nell’onere della prova gravante sull’attore-ricorrente la dimostrazione dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla parte convenuta, sicché, in definitiva, le allegazioni di T A G devono ritenersi sufficienti quale negazione della legittimazione passiva delle parti convenute.

4. D’altra parte, l’affermazione di Acoset, secondo cui con la costituzione in giudizio di T A G si sarebbe realizzata l’accettazione tacita dell’eredità per lo meno da parte di quest’ultimo, è palesemente infondata già in base alla semplice considerazione che quest’ultimo ha evidentemente presentato i propri scritti in giudizio esclusivamente al fine di far valere il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto controverso e, conseguentemente, di legittimazione processuale passiva, senza alcuna ulteriore accettazione del contraddittorio.

5. Tale constatazione assorbe, d’altra parte, ogni altra eccezione in rito e di merito formulata dalla ricorrente, ivi compresa quella relativa al presunto difetto di ius postulandi del difensore del predetto convenuto a causa della generica formulazione dell’atto di procura.

A questo proposito, devono, in realtà, ritenersi comunque sufficienti, in base ai parametri di ragionevolezza che devono guidare l’interpretazione normativa e l’analisi dei fatti e dei documenti di causa, sia l’allegazione della procura alla memoria di costituzione sia l’espresso riferimento contenuto nella medesima procura, “al presente procedimento”.

6. In ogni caso rimane sfornita di qualsiasi prova l’affermazione di Acoset secondo cui la richiamata dichiarazione di rinuncia all’eredità sarebbe stata priva di valore in quanto le controparti non avrebbero rispettato le prescrizioni in materia di inventario dei beni ereditari di cui all’art. 485 c.c..

Basti rilevare, al riguardo, come l’onere della redazione dell’inventario presuppone, in effetti, il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all’eredità. Nel caso di specie, invece, non vi è alcun riscontro della sussistenza di tale relazione di fatto con i beni da parte dei soggetti convenuti dall’Amministrazione ricorrente.

7. Per quanto suesposto il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

8. Le spese di causa, attesa la peculiarità e complessità delle questioni in rito esaminate, possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti in giudizio.

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