TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-01-03, n. 202300012
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00012/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2022, proposto da
Abramo Customer Care S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di reiezione FIS1190874-2022/2022 dell'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale ex art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 con n. protocollo INPS.2203.16/02/2022.0026041 emanato dall'INPS – Direzione Provinciale di Catanzaro in data 13.4.2022 e notificato in data 16.4.2022;
- di ogni altro atto ad esso comunque connesso, presupposto e/o consequenziale
nonché per la declaratoria
della concessione dell'Assegno di Integrazione Salariale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 per il periodo 17.1.2022 – 17.7.2022, con ammissione al pagamento diretto delle relative spettanze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La società ricorrente Abramo Customer Care S.p.A. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 78/2022 in data 27 gennaio 2022 e, con successivo decreto n. 9666 del 7 aprile 2022, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999.
2. – In data 16 febbraio 2022, la ricorrente ha formulato all’I.N.P.S. domanda di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015, per il periodo dal 17 gennaio 2022 al 17 luglio 2022, adducendo come causale “ crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa ”, per le quattro unità produttive di Settingiano (CZ), Montalto Uffugo (CS), Caraffa di Catanzaro (CZ), Crotone e Palermo.
3. – Con provvedimento notificato il 16 aprile 2022, l’I.N.P.S. ha rigettato la predetta istanza per la seguente motivazione: “ Integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale: Dimensione azienda è maggiore di 15, non compatibile con la causale straordinaria richiesta. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie (par. 5.2, Circ. n. 18/22) ”.
4. – Con istanza presentata in data 4 maggio 2022 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la società ricorrente ha attivato la procedura volta ad ottenere la concessione dell’intervento straordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 7, comma 10 ter, Legge n. 236/1993.
Con verbale formalizzato in data 18 maggio 2022, i rappresentanti della società, del Ministero e delle organizzazioni sindacali hanno concordato che:
i) la Abramo Customer Care S.p.A. presentasse istanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell’art. 7, comma 10-ter, Legge n. 236/93, a far data dal 27 gennaio 2022 (data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza) e per tutta la durata dell’attività commissariale;
ii) il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria venisse chiesto per un numero massimo di 1224 unità lavorative, pari all’intero organico aziendale.
5. – In data 8 giugno 2022, la società ricorrente ha formalmente presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’istanza di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, così come da accordi intercorsi con il medesimo Ministero.
6. – Pochi giorni dopo aver presentato tale ultima istanza, la società ricorrente ha impugnato – chiedendo anche tutela cautelare – il provvedimento di rigetto emesso dall’I.N.P.S. con riferimento all’istanza di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015, chiedendo anche la declaratoria della concessione dell’Assegno per il periodo dal 17 gennaio 2022 al 17 luglio 2022.
La ricorrente ha