TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201906092

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201906092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906092
Data del deposito : 16 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2019

N. 06092/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10041/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10041 del 2010, proposto da
Società Serenissima Informatica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via F. Confalonieri, 5;



contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in esito alla adunanza del giorno 5.8.2010, notificato alla società Serenissima Informatica S.p.A. in data 8.9.2010, a conclusione del procedimento istruttorio n. PB/503;

di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La ricorrente società è agente di Telecom Italia s.p.a.

2. Nell’ambito di tale attività nel 2009 essa contattava telefonicamente utenti titolari di partita IVA ai quali proponeva ed illustrava l’offerta “ ALICE mobile 100 ore ”, richiedendo contestualmente il consenso di inviare tramite fax la documentazione necessaria a concludere il contratto: unitamente a tale documentazione la Società ricorrente di fatto inviava anche un volantino, che riportava le seguenti indicazioni: « La promozione comprende: Abbonamento: 100 ore di traffico dati Internet Flat; Connettività: HSDPA 7.2 con Internet Onda MT503HSDPA; 21.99 euro al mese iva esclusa ”.

3. A seguito di segnalazione da parte di uno degli imprenditori contattati da Serenissima Informatica s.p.a., la Autorità il 17 marzo 2010 ha aperto nei confronti di Telecom Italia S.p.A. il procedimento istruttorio PB503 per possibile violazione dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Codice del Consumo: in particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento l’Autorità ha ipotizzato che il volantino pubblicitario di cui sopra, ritualmente acquisito al procedimento, contenesse informazioni fuorvianti o incomplete ovvero non avesse fornito informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche e alle condizioni economiche dell’offerta oggetto di promozione, così da indurre il segnalante in errore pregiudicandone il comportamento economico.

4. Essendo emerso, dalle deduzioni difensive di Telecom Italia s.p.a., che la pratica commerciale era stata posta in essere dalla ricorrente, in qualità di agente commerciale, l’Autorità ha esteso a questa ultima il procedimento.

5. L’Autorità ha acquisito il parere della Autorità Garante delle Comunicazioni, la quale ha concluso nel senso della incompletezza del messaggio contenuto nel volantino, rilevando che il consumatore medio non veniva reso edotto delle condizioni economiche sottostanti l’esercizio del diritto di recesso anticipato, né delle tariffe applicabili alla navigazione extra – soglia; l’AGCOM ha rilevato, inoltre, che non si chiarivano al potenziale cliente le condizioni economiche di utilizzo della chiavetta compresa nel bundle , ingenerando nel consumatore medio il convincimento che la chiavetta fosse offerta gratuitamente, ovvero al netto di qualsiasi onere accessorio.

6. Acquisite le memorie conclusive, con il provvedimento in epigrafe indicato l’Autorità ha definito il procedimento ritenendo, in sintesi, che il messaggio pubblicitario suesposto: a) lasciava intendere che la chiavetta Internet Onda MT503HSDPA fosse gratuita; b) ometteva di informare sulle modalità di contabilizzazione delle connessioni; c) ometteva di informare sull’esistenza di un contributo di attivazione dell’offerta; d) non informava sull’esistenza di oneri in caso di recesso.

6.1. L’Autorità ha pertanto irrogato a Telecom Italia s.p.a. una sanzione di Euro 50.000,00 ed alla ricorrente una sanzione di Euro 20.000,00.

7. Serenissima Informatica s.p.a. ha impugnato il citato provvedimento deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) violazione di legge: falsa applicazione del disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 2 Agosto 2007, n. 145 sul concetto normativo di “pubblicità”: il materiale diffuso via telefax dalla società Serenissima non può essere ab origine ricompreso nel concetto di pubblicità disciplinato dal D. Lgs. 2 Agosto 2007, n. 145 (d’ora in poi Decreto) e ciò in quanto lo stesso non configura né un primo contatto con il potenziale cliente, né un mezzo iniziale di propaganda, né tanto meno contiene un messaggio volto a carpire il consenso del destinatario; si trattava semplicemente di un documento di sintesi;

II) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria relativamente al messaggio oggetto del procedimento: l’Autorità ha limitato al volantino l’oggetto della istruttoria e le conseguenti valutazioni, non considerando che esso era stato inviato al consumatore unitamente a

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi