TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-04-17, n. 202300641
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 00641/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01391/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2022, proposto da
M P C e M C, rappresentati e difesi dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P e G N, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
“per l'annullamento/nullità/rettifica del seguente atto:
- atto di annullamento in autotutela del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42
bis dpr 327/2001, atto del 12 ottobre 2022 prot. 31953 (doc. 1)
- di tutti gli atti ai predetti provvedimenti presupposti, preordinati, preparatori, connessi e
conseguenti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori, avvocati C B per la parte ricorrente e G N per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.1. I ricorrenti sono eredi dell’ingegner Giuseppe C, titolare dell’impresa C, che, in forza dei provvedimenti edilizi n. 25/C del 22 settembre 1986, n. 36/C del 25 novembre 1989, n. 28/C del 16 ottobre 1990 e n. 16/C del 28 maggio 1991, realizzava 96 alloggi in edilizia residenziale convenzionata, regolata dalla convenzione 30 settembre 1986, rep. 841.
Dai relativi oneri di urbanizzazione veniva infine, su richiesta del costruttore, scomputato il valore delle opere realizzate direttamente dall’impresa secondo il progetto approvato dal Comune di Cerignola al termine dei lavori, con la delibera giuntale 8 giugno 1998, n. 631. L’atto veniva sottoscritto per accettazione, con rinuncia a qualsiasi pretesa presente e futura, dall’ingegner C, valendo quindi come accordo disciplinante i rapporti tra le parti.
In particolare, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione venivano compensati per un importo di lire 297.554.314, con un residuo a carico dell’impresa di lire 1.075.278; per il resto, la stessa cedeva tutte le aree urbanizzate, come descritte nella planimetria allegata.
Con il provvedimento 8 novembre 2021, prot. n. 30379, il Dirigente del Settore servizi tecnici urbanistica – patrimonio disponeva l’acquisizione ex articolo 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con acquisizione del bene al patrimonio indisponibile, della particella 898 del foglio 163, di mq 4383. Veniva determinata un’indennità di euro 8.766,00, stima poi opposta dinanzi alla Corte d’appello (r.g. 1754/2021).
In sintesi, il decreto premetteva che
– “l’impresa non ha mai provveduto alla cessione volontaria e gratuita delle aree di uso pubblico”;
– “il Comune ha utilizzato il bene ed avuto il possesso continuato per oltre 22 anni sin dalla sua trasformazione irreversibile, superando il limite minimo dei 20 anni prescritto dall’art.1158 del C.C., agendo come proprietario del bene, in buona fede, senza subire azioni giudiziarie da parte del proprietario”;
– “non avendo curato l’impresa il frazionamento dell’area, l’amministrazione aveva proceduto all’individuazione della particella 898, comprendente “"tutte le aree urbanizzate" di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 631 del 11.05.1998”;
– “data l’urgenza dell’acquisizione del bene, l’appropriazione non può avvenire né invocando l’istituto dell’usucapione pubblica, come da parere legale prot. n.0003572 del 08-02-2021, né tramite provvedimento Dirigenziale di acquisizione diretta ai sensi del comma 21 dell’art.31 della Legge 23.12.1988 n.448, avendo gli Eredi C revocato il consenso con la nota prot. n. 0001148 del 15.01.2021 di eccezione dell’intervenuta prescrizione”.
A.2. Previo avviso di avvio del procedimento, seguito dalle controdeduzioni dei signori C, l’anzidetto decreto è stato annullato in autotutela con l’atto 12 ottobre 2022, prot. 31953, impugnato dagli interessati alla stregua dei motivi così rubricati:
“I MOTIVO: nullità/annullabilità per violazione di norma di legge art. 21 nonies della legge n.
241/1990”;
“II MOTIVO: nullità/annullabilità per violazione di norma di legge: art. 21 nonies L. 241/1990, art. 1441 c.c., 100 c.p.c.”;
“III MOTIVO: nullità/annullabilità per violazione di norma di legge: art. 21 nonies L. 241/1990”;
“IV MOTIVO: non annullabilità dell’atto di acquisizione sanante– violazione di norma di legge art. 21 nonies della legge n. 241/1990”;
“V MOTIVO: Nullità/annullabilità per violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990 per contraddittorietà nella motivazione, carenza di motivazione in concreto ed eccesso di potere; falso presupposto e travisamento; abuso e sviamento; disparità di trattamento; illogicità e ingiustizia manifeste; contraddittorietà degli atti. Nonché per violazione di legge artt. 3, 7 e 8 L. 241/1990”.
Si è costituito l’Ente locale, contestando le tesi attorie.
All’udienza del 5 aprile 2023 la causa è stata riservata per la decisione.
B.1. Il nucleo motivazionale dell’autoannullamento consiste nell’affermazione che non si sia verificata alcuna occupazione illegittima, indispensabile presupposto della cosiddetta acquisizione sanante.
Infatti, l’area era stata destinata ad uso pubblico
– dal proprietario sin dal 15 giugno 1993, data di ultimazione delle opere di urbanizzazione, come risulta dalla nota dell’ingegner C del 15 luglio 1993 (prot. n. 19693) ( dicatio ad patriam );
– “sin dal 1998 per effetto dell’acquisizione delle opere di urbanizzazione a titolo di scomputo degli oneri concessori giusta delibera G.C. n. 631/1998 e relativa accettazione”;
– “sin dal 1998 a titolo di usucapione del diritto di superficie di