TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-01-05, n. 202300037
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00037/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2020, proposto da
Penny Market S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Roderi e Erica Santantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del 12 marzo 2020, prot. n. 2167/20, recante “ Azione esecutiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 625/2017 art. 138 comma 2, lettera h): sospensione parziale dell’attività di supermercato ”, notificato alla ricorrente in data 25 marzo 2020, e di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to E. Santantonio per la società ricorrente, avv.to M. Musio in sostituzione dell’avv.to G. Selleri per la ASL di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, operante nel settore della grande distribuzione di generi alimentari e non alimentari, è titolare del punto vendita sito in via Papa Giovanni XXIII n. 181 a Trepuzzi (LE), ove ha installato un sistema di vendita self-service di pane (anche surgelato o parzialmente cotto) e di prodotti da forno e di pasticceria.
1.1. A seguito di visita ispettiva del N.A.S. dei Carabinieri di Lecce, effettuata in data 5 marzo 2020, emergevano talune irregolarità nella gestione del reparto relativo alla commercializzazione di pane e prodotti da forno e pasticceria precotti e semilavorati, puntualmente verbalizzate dai militari.
1.2. Pertanto, il S.I.S.P. Area Nord del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce adottava il provvedimento n. 2167/20 del 12 marzo 2020, con il quale – dopo aver richiamato le carenze igienico-sanitarie riscontrate dai militari del N.A.S. nel corso del suddetto sopralluogo ed aver motivato i rischi per la salute connessi con il sistema di vendita del pane e dei prodotti da forno adottato dalla ricorrete – disponeva la “ immediata sospensione parziale dell’attività limitatamente all’attività di vendita di pane cotto (prodotto finito), derivante da prodotto parzialmente cotto, surgelato, e/o da semilavorato parzialmente cotto non surgelato, nonché di altri prodotti da forno e di pasticceria, sfusi e non preconfezionati, a causa della grave e pericolosa carenza igienico-sanitaria riscontrata e descritta al punto n. 1 [del provvedimento] , fino a quando l’interessato non avrà provveduto all’imbustamento del pane e degli altri prodotti da mettere in vendita al consumatore finale” .
1.3. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2020 la Penny Market S.r.l. impugnava il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari.
1.4. La A.S.L. di Lecce si costituiva in giudizio, instando per la inammissibilità, improcedibilità o, in subordine, per la infondatezza nel merito del ricorso, con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e delle domande in esso contenute.
1.5. Con memoria del 12 giugno 2020, parte ricorrente rappresentava che, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, la ASL Lecce, in data 4 giugno 2020, aveva adottato nuovo provvedimento, con cui era stata disposta la “ revoca della sospensione dell’attività di vendita di pane cotto (prodotto finito), derivante da prodotto parzialmente cotto, surgelato, e/o da semilavorato parzialmente cotto non surgelato, nonché di altri prodotti da forno e di pasticceria, sfusi e non preconfezionati, poiché l’interessato ha provveduto ad ottemperare al provvedimento n. 2167/20 e pertanto ha proceduto all’imbustamento del pane e degli altri prodotti da mettere in vendita al consumatore finale ”.
1.6. In ragione di tanto, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia cautelare, ma non anche alla pronuncia sul merito del ricorso e sulla coerenza della propria condotta alle disposizioni europee e nazionali in materia di igiene degli alimenti.
1.7. Con ordinanza n. 414 del 18 giugno 2020, il Collegio prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della società ricorrente.
1.8. Infine, previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 30 novembre 2022 la causa veniva riservata in decisione.
2. Preliminarmente ritiene il Collegio che non meriti accoglimento l’eccezione della ASL di inammissibilità del ricorso per acquiescenza al provvedimento gravato.
2.1. Le misure adottate dalla società ricorrente per adeguarsi ai rilievi formulati dalle autorità procedenti (concretatesi nella vendita del pane e degli altri prodotti da forno in confezione pre-imbustata, anziché sfusi) non appaiono scaturire da una libera determinazione, ma dall’esigenza di non interrompere la vendita del prodotto e di non incorrere in ulteriori interventi sanzionatori e/o repressivi da parte degli organi accertatori e dell’Amministrazione sanitaria.
2.2. Pertanto, ad avviso del Collegio, nella specie non è predicabile la ricorrenza di “atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2263).
2.3. Merita invece accoglimento l’eccezione - pure proposta dalla difesa resistente - di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse all’azione impugnatoria, avendo l’atto gravato cessato i suoi effetti in conseguenza del sopravvenuto provvedimento di revoca adottato dalla ASL di Lecce in data 4.6.2020, ossia dopo la proposizione del ricorso.
2.4. Nondimeno, pur essendo sopravvenuto il difetto di interesse alla definizione dell’azione impugnatoria, si deve prendere atto che la società ricorrente, con le proprie memorie depositate ex art. 73 c.p.a., ha dichiarato di avere interesse alla decisione del ricorso ai fini risarcitori (rappresentando, inoltre, che la richiesta di pronuncia di merito è funzionale a “poter disporre di una regola di condotta precisa cui conformare la propria organizzazione aziendale” ).
2.5. Conseguentemente, i motivi di ricorso devono essere esaminati nell’ottica dell’accertamento della legittimità o meno del provvedimento gravato, in conformità ai principi da ultimo espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 13 luglio 2022.
3. Reputa il Collegio che le doglianze proposte con il ricorso all’esame non siano suscettibili di positivo apprezzamento, per le ragioni che si passano ad esporre.
4. Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per l’evidente comunanza delle questioni ivi proposte, la società Penny Market lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto basato su valutazioni soggettive prive di supporto documentale, inidonee ad accertare una effettiva contaminazione o una concreta situazione di pericolo per il consumatore.
4.1. Viene inoltre dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, e 5 del Reg. UE n. 852/2004, nonché dell’Allegato II, Capitolo IX, punto 3, del medesimo regolamento, sostenendo che dette previsioni non possono essere estese - come preteso dalla P.A. - fino a sanzionare un operatore del settore alimentare sulla base di una mera possibilità di contaminazione, riferita all’ipotesi di un consumatore che non osservi le regole di condotta concretamente predisposte dalla ricorrente e che disattenda le modalità di utilizzo della modalità self-service da questa definite.
4.2. Nella prospettazione attorea, in tal modo si riverserebbe, di fatto, sulla ricorrente una responsabilità per un evento incerto e indipendente dalla propria volontà e dalle misure di sicurezza, igiene e prevenzione da questa poste in essere, in violazione del generale canone di diritto secondo cui ad impossibilia nemo