TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-03-05, n. 202100769

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-03-05, n. 202100769
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202100769
Data del deposito : 5 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2021

N. 00769/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01745/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2020, proposto da M G B, rappresentato e difeso dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Comune di Campobello di Mazara, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano n. 54/2017 del 20 luglio 2017 relativa al proc. n. 172/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio in videoconferenza del 25 febbraio 2021, il consigliere A L;

Ritenuto e considerato.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 4 novembre 2020 e depositato il giorno 7 successivo, il signor M G B ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice di pace di Castelvetrano n. 54/2017 del 20 luglio 2017, depositata il 26 luglio 2017, con cui il Comune di Campobello di Mazara è stato condannato a corrispondergli, a titolo di risarcimento danno, la somma complessiva di € 532,36 (cinquecentotrentadue/36), oltre interessi legali dall’evento al soddisfo, oltre a spese di € 85,00, al rimborso forfettario al 15% (ex. art. 2 D.M. 55/14), C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Ha chiesto, altresì, la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta .

Il Comune di Campobello di Mazara, seppur ritualmente intimato, non si è costituito.

Alla camera di consiglio in videoconferenza del 25 febbraio 2021, la controversia è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato secondo quanto di seguito specificato.

Consta, infatti, che: la sentenza reca l’esposta condanna pecuniaria;
avverso la stessa non è stata proposta impugnazione;
sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.

Di converso, il Comune di Campobello di Mazara non si è costituito, né ha obiettato, in altro modo, di avere già corrisposto la somma né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi della ragione di credito del ricorrente;
deve, pertanto, essere condannato a corrispondergli l’importo individuato dalla sentenza de qua , insieme con gli accessori computati ai sensi di legge, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo, con facoltà di delega, il quale - su inderogabile richiesta espressa di parte e non autonomamente - provvederà alla liquidazione e corresponsione delle somme de quibus , con oneri a carico del Comune di Campobello di Mazara.

Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

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