TAR Firenze, sez. II, sentenza 2012-04-11, n. 201200708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2012-04-11, n. 201200708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201200708
Data del deposito : 11 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01271/2007 REG.RIC.

N. 00708/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01271/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2007, proposto da:
Collegio dei Periti Industriali Provincia di Siena, Consiglio Intercollegiale Regionale Toscano dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, rappresentati e difesi dall'avv. D C, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Montignoso, rappresentato e difeso dall'avv. C L, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38;

per l'annullamento

del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di “ istruttore tecnico geometra “ Categoria C1 emesso dall'Amministrazione Comunale di Montignoso (MS) e pubblicato sulla G.U. nr. 42 del 29.05.2007;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montignoso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Siena impugnava un bando di concorso emesso dall’amministrazione comunale di Montignoso per l’assunzione di un geometra lamentando il fatto che il bando escludesse la partecipazione dei periti industriali specializzati nel settore edile.

Il ricorso si fonda sostanzialmente su un’unica doglianza e cioè sul fatto che le competenze tecniche del geometra e del perito industriale nel campo edile sono sovrapponibili cosicché entrambe le categorie potrebbero svolgere le mansioni per cui è stato bandito il concorso e non si comprende per quale ragione l’unico titolo di studio che abilitasse a presentare la domanda di partecipazione al concorso sia quello di geometra.

Il Comune di Montignoso si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6.9.2007 veniva respinta l’istanza cautelare.

All’udienza del 21.2.2012 il ricorso andava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Le doglianze dell’impugnazione proposta censurano l’esercizio della discrezionalità nella scelta del requisito per partecipare al concorso pubblico.

Si tratta di una discrezionalità tecnica ampia che può essere sindacata dal giudice solo per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità o dell’arbitrarietà.

Nel caso di specie tale discrezionalità è tanto più ampia in quanto non esistono norme che stabiliscono un’equipollenza tra i titoli di studio di cui si discute;
infatti quando questa equipollenza esista la circostanza che l’amministrazione individui discrezionalmente un titolo per l’ammissione al pubblico concorso, non impedisce la partecipazione di chi possegga il titolo equiparato anche se non espressamente indicato.

Si veda sul punto la sentenza 18699\2005 del TAR Campania, che riassume in modo integrale gli orientamenti giurisprudenziali esistenti sulla questione posta all’attenzione del Collegio, laddove afferma: “ Nel merito, come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare, in materia di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (laurea o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l’amministrazione che indice il concorso – in assenza di specifiche indicazioni di legge - è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo (cioè, ad esempio, della tipologia di laurea), in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti meritevoli, si intende ricoprire.

Tale individuazione discrezionale da parte dell’amministrazione viene ad essere necessariamente integrata dalla equipollenza ex lege (o comunque normativamente espressa) tra i vari titoli di studio, di modo che, laddove l’amministrazione individui un determinato tipo di laurea quale titolo necessario in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso, costituiscono titoli di ammissione al medesimo concorso finalizzato alla copertura dei predetti posti anche tutte le lauree dichiarate equipollenti a quella prescelta dall’amministrazione in sede di redazione del bando.

In sostanza, per un verso, il potere di individuazione della tipologia di laurea non è svincolato da ogni criterio (non potendo esso costituire una “area libera” dell’azione amministrativa), per altro verso, però, la valutazione e quindi la scelta operata dalla pubblica amministrazione costituiscono esercizio di potere discrezionale ampio, censurabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta illogicità. ”.

In relazione alla valutazione di equipollenza va detto che essa è riservata alla legge e non è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione ( Consiglio di Stato 4902\2005 ).

Non vi è alcuna equipollenza ex lege tra il titolo di geometra e quello di perito industriale edile e non rileva in merito il fatto che esistano affinità e parziali coincidenze fra le attività svolte dai professionisti iscritti in albi diversi.

Vi sono peraltro due precedenti specifici che hanno deciso situazioni identiche a quella prospettata in questa sede;
la sentenza 4673\2002 del TAR Puglia ha affrontato il caso in cui il Collegio dei periti industriali della Provincia di Avellino si doleva della mancata estensione ai periti edili di un concorso del Comune di Bari per affidare a dei professionisti il compito di accatastare alcuni immobili comunali ed in merito ha affermato: “ Orbene ritiene il Collegio che questa formulazione non lasci adito a dubbi sul fatto che l’indicazione dei titoli professionali richiesti per la partecipazione alla gara (geometra, ingegnere o architetto) fosse tassativa e non semplicemente esemplificativa, anche per la mancata previsione di una clausola generale di chiusura che potesse far desumere l’esistenza di una elencazione non esaustiva (ad es.: “… professionisti esterni iscritti negli Albi professionali dei geometri, ingegneri ed architetti o equipollenti).

D’altra parte, nessuna disposizione dell’ordinamento positivo impone all’Amministrazione, nello svolgimento della gara per l’affidamento dell’incarico de quo, di estendere la platea degli aspiranti, ricomprendendovi tutti coloro che posseggano titoli potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico stesso.

Infatti, non può fondatamente contestarsi il potere discrezionale dell’Amministrazione, in relazione ad un certo tipo di incarico, di individuare i titoli professionali in concreto “adeguati”, a prescindere dalla circostanza che, in astratto, altri titoli (nel caso quello di perito industriale edile) possano essere ritenuti equipollenti a quelli indicati.

In buona sostanza, quest’ultima agisce in forza di un suo innegabile potere discrezionale, ed in questo contesto ben può determinare i titoli ammissibili;
ciò proprio per l’assenza di una specifica disposizione ordinamentale che indichi espressamente, in relazione a quel tipo di incarico, i titoli professionali che danno ingresso alla gara.

Pertanto, al di là della problematica legata alla idoneità o meno del titolo posseduto dai periti edili allo svolgimento di operazioni catastali, non è dubitabile che l’Amministrazione fosse svincolata da un obbligo giuridico di allargare il novero dei titoli da ammettere per l’affidamento dell’incarico .”.

La massima della sentenza del Consiglio di Stato 954\1991 così recita: “ L'equipollenza dei titoli di studio richiesti ai fini della ammissione ad un pubblico concorso può essere riconosciuta solo nei casi previsti dalla legge o dallo stesso bando di concorso. (Nella specie, è stata esclusa l'equipollenza fra il titolo di perito industriale e quello di geometra richiesto dal bando) ”.

Infine se si esaminano le competenze previste dalle leggi sulla creazione dei rispettivi albi professionali si potrà constatare che le competenze dei geometri sono più ampie di quelli dei periti edili e pertanto la discriminazione operata nel bando di concorso che ha riservato la partecipazione ai soli geometri appare immune da vizi di illogicità o di arbitrarietà.

Il ricorso pertanto deve essere respinto con condanna del Collegio resistente alla rifusione delle spese di giudizio alla controparte secondo quanto liquidato in dispositivo.

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