TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-04-07, n. 202204082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-04-07, n. 202204082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204082
Data del deposito : 7 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2022

N. 04082/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01041/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2022, proposto da
Cnp Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Carpani, Franco Mastragostino e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia:

- della Determinazione Dirigenziale comunicata con pec del 27.12.21, con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha aggiudicato definitivamente al costituendo raggruppamento temporaneo tra il Consorzio Stabile CMF (mandataria) e I.F.M. Italiana Facility Management, la procedura aperta (Cig 87718442AA – CUP F89J210047 30003) avente ad oggetto l'affidamento dei “servizi integrati energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale”;

- di tutti gli atti citati nella predetta determinazione dirigenziale, ivi compresi: il verbale della seduta dedicata all'esame della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale da parte dei concorrenti;
i verbali relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi, all'apertura delle offerte economiche ed all'attribuzione dei punteggi anche complessivi;
il verbale della seduta pubblica del 17.12.2021;
il verbale della commissione giudicatrice del 22 dicembre 2021;
la graduatoria finale;
la proposta n. 99904754 Registro Unico 4580 del 24/12/2021 prot. n. 0197122 del 24.12.2021;

- si opus sit e nei limiti dei motivi di ricorso, del bando di gara, del disciplinare e dei relativi allegati;

- degli atti relativi alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al Consorzio Stabile CMF ed alla I.F.M. Italiana Facility Management;

- di ogni ulteriore atto prodromico, connesso o, comunque, consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Consorzio Stabile Cmf;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato in data 26.01.2022 e ritualmente depositato il 4.02.2022, la società CNP Energia S.p.a., agendo sia in proprio sia nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Mieci s.p.a., impugna la determinazione dirigenziale RU. n. 4580 del 24.12.2022, alla stessa comunicata a mezzo pec in data 27.12.2021, con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha aggiudicato definitivamente al costituendo raggruppamento temporaneo tra il Consorzio Stabile CMF (mandataria) e I.F.M. Italiana Facility Management S.p.a. la procedura comunitaria aperta indetta con bando pubblicato in data 11.06.2021, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento dei “servizi integrati energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale”, di durata pari a 7 anni e importo complessivo di euro 9.357.835,20 (IVA esclusa), chiedendone l’annullamento, unitamente alla declaratoria di nullità/inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato nonché al risarcimento in forma specifica e subentro del medesimo contratto.

La ricorrente, collocatasi al secondo posto della graduatoria definitiva, con un punteggio complessivo di 76,54 punti (come da verbale del 17.12.2021), lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta a favore del costituendo RTI (al quale era stato attribuito un punteggio di 76,90) sulla scorta di due motivi di censura, così articolati:

- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 ed 83 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione dei principi generali di trasparenza, correttezza, buon andamento, concorrenza e parità di trattamento. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, difetto assoluto d’istruttoria ”, per carenza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di qualificazione di carattere speciale richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione, non potendo il consorzio avvalersi dei requisiti maturati in capo alle consorziate non esecutrici in ragione del divieto del “cumulo alla rinfusa” ex art. 47 del d. lgs. n. 50/2016 (di seguito, Codice dei contratti pubblici), come modificato ad opera del decreto legge n. 32 del 2019, e considerato comunque che i predetti requisiti non sarebbero posseduti dalla mandataria Consorzio Stabile CMF in misura maggioritaria, in violazione dell’art. 83, comma 8, del medesimo Codice;

- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza, correttezza, concorrenza, parità di trattamento. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, erroneità e/o carenza dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione ”, in ragione della illegittima ed erronea valutazione, da parte della Commissione, delle offerte tecniche presentate dalla ricorrente nonché dal consorzio aggiudicatario con riferimento ad alcuni dei criteri e sub-criteri previsti dal disciplinare di gara.

Formula altresì istanza istruttoria, proposta anche ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., per l’ostensione degli atti e documenti relativi al subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti, di carattere generale e speciale, da parte del Consorzio Stabile CMF e della mandante IFM, nonché di tutte le parti “oscurate” dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario costituendo RTI, essendo rimasta senza esito l’istanza di accesso agli atti proposta in data 30.12.2021.

2. Si sono costituiti in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale (cfr. memoria depositata in data 11.02.2022 e correlata produzione documentale) e il controinteressato Consorzio Stabile CMF (con atto del 14.02.2022, integrato da memoria dell’11.03.2022), chiedendo il rigetto del ricorso con riferimento ad entrambi i motivi di gravame dedotti dal ricorrente.

3. Con memoria ex art. 73 cod. proc. amm. depositata in data 11.03.2022, nonché successiva memoria di replica del 18.03.2022, la CNP Energia ha confutato le deduzioni prospettate delle controparti, insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre il controinteressato Consorzio Stabile CMF, con memoria di replica del 16.03.2022, ha ribadito l’infondatezza dei motivi di censura proposti dalla ricorrente.

4. All’udienza pubblica del 29.03.2022, previa discussione delle parti presenti, la causa è trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato con riferimento ad entrambi i motivi dedotti.

6. Occorre preliminarmente dare atto che, con memoria dell’11.03.2022, l’intimata Amministrazione ha precisato che, all’esito di una seconda istanza di accesso proposta dall’odierna ricorrente in data 25.02.2022, nella quale “ le esigenze difensive sono risultate specifiche e circostanziate ”, il 3 febbraio 2022 “ è stata concessa l’ostensione integrale della relazione tecnica della aggiudicataria ” (relazione peraltro versata in atti, in formato integralmente leggibile, dal controinteressato Consorzio Stabile CMF con produzione documentale del 7.03.2022 – cfr. doc. 17), precisando altresì di aver “ rappresentato che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario sono ancora in corso ”.

Ne consegue che la domanda introdotta anche ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. è divenuta improcedibile, nè si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza istruttoria proposta alle pagg. 12-13 del ricorso introduttivo, peraltro non reiterata nei successivi scritti difensivi prodotti dalla ricorrente (cfr. memoria ex art. 73 cod. proc. amm. dell’11.03.2022 e memoria di replica del 18.03.2022), risultando ad oggi compiutamente soddisfatte le esigenze conoscitive prospettate dalla medesima parte.

7. Con il primo motivo l’odierna ricorrente ha censurato l’illegittimità del gravato provvedimento per carenza, in capo all’aggiudicatario costituendo RTI, di due dei requisiti di qualificazione di carattere speciale richiesti dal disciplinare di gara, a pena d’esclusione, “ in relazione alla prestazione principale dell’appalto (servizi) ”, rappresentati segnatamente dal i) fatturato globale minimo “ non inferiore nel triennio (giugno 2018 - maggio 2021) a complessivi € 5.000.000,00 IVA esclusa ” (cfr. paragrafo 8.4.1. del disciplinare di gara), nonché dal ii) avvenuto svolgimento, nell’ultimo triennio (giugno 2018 - maggio 2021), di almeno tre contratti aventi per oggetto servizi analoghi, dell’importo complessivo di almeno 1.800.000,00 euro ” (cfr. paragrafo 8.4.2.1 del disciplinare).

Segnatamente, il Consorzio Stabile CMF (mandatario del costituendo RTI) ha dichiarato di soddisfare i requisiti di cui trattasi “ in proprio ed attraverso i requisiti ” in capo a consorziate non esecutrici “ sulla base del principio del cd cumulo alla rinfusa ”, che tuttavia, a giudizio della ricorrente, non sarebbe più ammissibile sulla scorta del vigente quadro normativo.

8. Preliminare allo scrutinio delle censure prospettare dalla ricorrente è la considerazione che l’appalto per cui oggi è causa si configura come “ contratto misto di appalto ” per la “ prestazione di servizi e lavori accessori (...), il cui oggetto principale, in termini economici e funzionali, è costituito dai servizi ”, segnatamente “ affidamento del servizio energia, dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici e degli interventi di riqualificazione tecnologica che saranno affidati extracanone, da eseguirsi negli immobili (...) afferenti il Patrimonio di Città Metropolitana di Roma Capitale ” (cfr. il par. 4 del disciplinare di gara, versato in atti al doc. 2 allegato al ricorso introduttivo, nonché ancora il bando con cui è stata indetta la gara in questione, versato in atti al doc. 1 allegato all’atto di costituzione dell’intimata Amministrazione, che alla sezione “ oggetto ” e sotto la voce II.

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