TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-11-12, n. 201806550
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2018
N. 06550/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2018 REG.RIC.
N. 00155/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2018, proposto da
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia 81;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ZI LE in Napoli, via Giovanni Paladino, n. 2;
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2018, proposto da
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Zampella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nunzia Zampella in Carinaro, via F.lli Cervi n. 1;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ZI LE in Napoli, via Giovanni Paladino, n. 2;
Quanto al ricorso n. 138 del 2018:
per l'annullamento previa sospensione:
a) dell'Ordinanza sindacale n. 24 del 19.10.2017, a firma del Sindaco del Comune di Acerra, e in pari data comunicata via PEC, con la quale è stato ordinato alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno di "provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati nel territorio della zona PIP - Località Marchesa - controfosso della Riva destra dei Regi Lagni, Acerra e dei residui di sterpaglie così come indicati e segnalati dall'ARPAC e dall'ASL" previa "presentazione di un analitico piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti...a cura del proprietario e/o gestore, quali soggetti obbligati".
b) in quanto occorra, del verbale dell'ASL Napoli 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica UOPC di Acerra richiamato nelle premesse del provvedimento sub a);
c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, se ed in quanto lesivi o non conosciuti.
Quanto al ricorso n. 155 del 2018:
per l'annullamento previa sospensione:
A) dell’ordinanza n. 24 del 19.10.2017 del Sindaco del Comune di Acerra, acquisita al prot. consortile n. 7681, adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, con la quale è stato ordinato al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, “non essendo stati individuati gli autori materiali dell'abbandono…”, di provvedere alla rimozione di rifiuti e dei residui di sterpaglie abbandonati da ignoti sul territorio della zona PIP – Località Marchesa – controfosso della riva destra dei Regi Lagni di Acerra;
B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui precipuamente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 prot. n. 43521 del 08.08.2017.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra e di Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 18-20/12/2017 e depositato il successivo 12 gennaio 2018 la Regione Campania ha impugnato l'Ordinanza sindacale n. 24 del 19.10.2017, a firma del Sindaco del Comune di Acerra, e in pari data comunicata via Pec, con la quale è stato ordinato alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno di "provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati nel territorio della zona PIP - Località Marchesa - controfosso della Riva destra dei Regi Lagni, Acerra e dei residui di sterpaglie così come indicati e segnalati dall'ARPAC e dall'ASL" previa "presentazione di un analitico piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti...a cura del proprietario e/o gestore, quali soggetti obbligati" e i relativi atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, per quanto occorra, il verbale dell'ASL Napoli 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica UOPC di Acerra richiamato nelle premesse del provvedimento.
2. A sostegno del ricorso la Regione deduce in punto di fatto che nelle premesse della gravata ordinanza si rappresenterebbe l'intervenuto accertamento di "un incendio conseguente alla presenza di notevoli quantità di materiale di sedime, con la presenza di residui arbusti e sterpaglie interessati da combustione e di numerose fumarole" localizzato in "zona PIP località Marchese", rinviando ad un Verbale di ispezione e sopralluogo ARPAC del 27.6.2017, avente data risalente rispetto alla emanazione del provvedimento.
Sennonché, nonostante l’incendio segnalato dall'ARPAC in area PIP ricadente in Comune di Acerra, venivano individuati dall'ente locale come responsabili Amministrazioni che a dire della Regione non si troverebbero in un rapporto giuridico con la medesima area, se non sotto il mero profilo della contiguità fisica di altre aree all'area PIP; pertanto il riferimento ad area PIP, evidentemente confinante con il controfosso e le sponde del canale dei Regi Lagni, contraddirebbe con la legittimazione passiva delle Amministrazioni intimate.
Nella prospettazione attorea una individuazione delle aree di insistenza dei rifiuti, in assenza di una geolocalizzazione e/o idonea documentazione catastale e fotografica a supporto, non risulterebbe in concreto puntualmente assunta nell'istruttoria del provvedimento.
Al contrario, dall’istruttoria risulterebbe il riferimento ad un primo verbale ARPAC menzionante incendio appunto su area PIP scaturito dal materiale di sedime ivi depositato, dalla quale la combustione si sarebbe estesa all’area parimenti non meglio individuata del controfosso e fasce spondali, caratterizzate dalla presenza invece verosimilmente di terreno.
3. Ciò posto, la Regione, ritenendo l’ordinanza gravata affetta da grave deficit istruttorio e motivazionale ha articolato avverso la medesima, in cinque motivi di ricorso, le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 e ss. del d. lgs. n. 152/06; Violazione e falsa applicazione dell'art. 50, comma 4, del d. lgs. n. 267/00; Violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 - Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per: travisamento dei fatti; - difetto di istruttoria; - insufficienza della motivazione; - disparità di trattamento; - violazione del principio di proporzionalità.
Assume la Regione come l’ordinanza impugnata abbia natura composita, essendo stata emanata ai sensi sia dell'art. 50, comma 4, del d. lgs. n. 267 del 2000, quale provvedimento contingibile ed urgente, che ex art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006, il cui disposto impone la necessità dell'accertamento rigoroso della responsabilità a titolo di dolo o colpa.
A dire della stessa Regione peraltro nella materia de qua in tutti i casi in cui un provvedimento risulti adottato sulla base del richiamo sia alla previsione dell'art. 50, d.lg. n. 267 del 2000 sia di quella di cui all'art. 192 comma 3, d.lg. n. 152 del 2006, andrebbe attribuita prevalenza alla disciplina di cui al citato art. 192 d.lg. n. 152 del 2006 che, come detto, richiederebbe l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto proprietario, posto che la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di essa si presterebbe di per sé a rendere inutile - o meglio dire - inattuabile il ricorso alla prescrizione dell'art. 50.
Peraltro, nella prospettazione attorea, nel gravato provvedimento non sarebbe rinvenibile alcuna motivazione sullo stato di pericolo tale da legittimare il ricorso all’ordinanza extra ordinem , né i presupposti per il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente sarebbero rinvenibili nel verbale di sopralluogo della ASL.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d. lgs. n. 152/06; Violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 198 del d. lgs. 152 del 2006 - Difetto di legittimazione passiva della Regione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 - Eccesso di potere per: difetto di istruttoria; erroneità e carenza assoluta dei presupposti: travisamento dei fatti; contraddittorietà.
Secondo la Regione non vi sarebbe alcuna prova che i rifiuti insistano su aree riconducibili alla Regione e che, al contrario, emergevano elementi convergenti per cui i rifiuti abbandonati quale materiale di sedime insistevano su aree PIP, con la conseguente competenza dello stesso Comune ai sensi del combinato disposto degli artt. 184, comma 2, lett. d) e 198 del d. lgs. n. 152/2006.
III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d. lgs. n. 152/06; Violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 198 del d. lgs. 152 del 2006; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90. Violazione del Patto della Terra dei Fuochi del 2013 e dei Protocolli d’intesa del 2012; - Accordo di Programma Quadro “Terra dei Fuochi” approvato con D.G.R.C. n. 862 del 29.12. 2015. Incompetenza e violazione dei principi in materia di responsabilità: carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi. Eccesso di potere per: difetto di