TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-03-11, n. 202003199
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2020
N. 03199/2020 REG.PROV.COLL.
N. 11813/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11813 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone e Francesco Foggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
- della determinazione del Ministro della Difesa prot. M_D GIMIL REG 2019 0386870 del 20.06.2019 con la quale è disposta la sanzione disciplinare delle dimissioni d’autorità ex artt. 861, comma 1, lettera b), 863, comma2, lettera a) e 867, comma 6 del D.lgs. 66/2010 ;
- di ogni altro atto connesso e comunque collegato al provvedimento di cui al precedente punto, sfavorevole al ricorrente e, in particolare, del parere n. l/2017 Reg. Dim. Gr. del 24 maggio 2017 emesso dalla Corte Militare d’Appello favorevole all’adozione, da parte del Ministro della Difesa, del provvedimento di dimissione d’autorità previsto dell’art.863 del Codice dell’Ordinamento Militare nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato la determinazione del Ministro della Difesa prot. M_D GIMIL REG 2019 0386870 del 20.06.2019, con la quale è stata disposta la sanzione disciplinare delle dimissioni d’autorità ex artt. 861, comma 1, lettera b), 863, comma 2, lettera a), e 867, comma 6, del D.lgs. 66/2010.
In particolare, con Decreto del Ministero della Difesa del 20 luglio 2017 veniva adottato un provvedimento di “perdita del grado per dimissioni di autorità” a carico del ricorrente in seguito all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, disposta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 1140 del 18 ottobre 2016, adito in sede di rinvio dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza di condanna penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria per induzione a dare o promettere utilità, “perchè il fatto non è previsto come reato” .
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il menzionato provvedimento dinanzi al T.A.R. di Reggio Calabria, lamentando l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per difetto dei presupposti.
L’adito T.A.R. Reggio Calabria, con sentenza n. 94/2018, ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento del provvedimento, ritenuto illegittimo in quanto adottato sulla scorta di una sentenza non passata in da giudicato.
L’Amministrazione militare, con determinazione del 24 settembre 2018, ha proceduto all’annullamento degli effetti del suindicato provvedimento di perdita del grado per dimissioni di autorità, disponendo la reintegrazione del ricorrente nel grado posseduto all’atto della destituzione.
Parte ricorrente aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che si è concluso con declaratoria di inammissibilità rendendo quest’ultima irrevocabile.
La decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria è stata quindi, acquisita dal Comando di Corpo del graduato in data 28 maggio 2019, munita del visto di irrevocabilità dal 13 febbraio 2019.
L’Amministrazione militare ha adottato la determinazione ministeriale M_D GIMIL REG 2019 0386870 del 20/06/2019 oggetto del presente giudizio, con la quale ha ripristinato gli effetti del Decreto del Ministero della Difesa del 20 luglio 2017, riapplicando la “perdita del grado per dimissioni di autorità”, con conseguente cessazione dal servizio permanente e iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado.
Parte ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento dinanzi al presente T.A.R. formulando i seguenti motivi di ricorso:
1) Incompetenza. Violazione dell’art. 863 comma 2 D.lgs. 66 del 2010.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato, in quanto sottoscritto dal Direttore Generale di PERSOMIL, anziché dal Ministro della Difesa, stante che il comma 2 dell’art. 863 del D.lgs. 66 del 2010 prevede