TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-11-25, n. 202203171
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 03171/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01339/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2022, proposto da L A, Antonietta Camera D'Afflitto, rappresentati e difesi dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Per l’ottemperanza del decreto decisorio, provvisoriamente esecutivo, reso dalla Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro n. cronol. 6511/2017 (R.G. 297/2017) in data 11/09/2017, pubblicato il 13/09/2017, munito della formula esecutiva in data 20/09/2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con atto notificato in data 16.7.2022 e depositato in data 27.7.2022, parte ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, in epigrafe indicato, esponendo che:
- è stato emesso del decreto decisorio, provvisoriamente esecutivo, reso dalla Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro n. cronol. 6511/2017 (R.G. 297/2017) in data 11/09/2017, pubblicato il 13/09/2017, munito della formula esecutiva in data 20/09/2017, regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge;
- è stata formulate ritual richiesta di pagamento al Ministero della Giustizia, a cui è stata inviata anche l’autocertificazione richiesta dalla legge;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, il ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione alle somme di cui in condanna, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonchè delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con controricorso di forma.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
- non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>>(C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);
- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei sensi sopra riferiti e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza), in favore di Camera D'Afflitto Antonietta della somma di € 5.200,00, oltre interessi al tasso legale dal 30.3.2017 (data del deposito del ricorso ex lege Pinto) sino all'effettivo pagamento, nonchè in favore dell’avv. L A, procuratore distrattatio nel giudizio ex lege Pinto, delle somme liquidate a titolo di spese di lite del giudizio ex lege Pinto, cioè € 110,93 per esborsi ed in € 450,00 per compensi professionali della difesa, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi predetti, nonché cassa previdenza ed i.v.a. oltre interessi legali maturati con decorrenza dalla data di scadenza del termine di sei mesi dalla pec del giorno 12.2.2019, concesso all’amministrazione dalla norma di cui all’art. 5/sexies cit. per effettuare il pagamento dovuto, sino al soddisfo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
7. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio.