TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-07-08, n. 201300400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-07-08, n. 201300400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201300400
Data del deposito : 8 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00496/2002 REG.RIC.

N. 00400/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00496/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2002, proposto da R G, rappresentato e difeso dall’avv. D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Filiano, e pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Direttore Generale del Personale Roma, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto recante n. 1620/N posizione n. 79700/A emesso dal Direttore della 13 divisione, IV Reparto, Ministero della Difesa-Direzione generale per il personale militare, in data 26 agosto 2002, notificato in data 2 ottobre 2002 a mezzo dei Carabinieri di Atella, di reiezione dell’istanza di concessione equo indennizzo;

nonché per la liquidazione dell’equo indennizzo e la correlativa corresponsione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori avv. Ameriga Petrucci, su delega dell’avv. D L, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 09/11/2002 e depositato il 19/11/2002, il ricorrente, Militare in congedo nato ad Atella l’08.12.1968, chiede l’annullamento del decreto emesso dal Ministero della Difesa n. 1620/N posizione n. 79700/A in data 02.10.2002, a mezzo del quale è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per le infermità 1) sindrome ansioso disforica e 2) sinusite mascellare Dx, a motivo della tardività della domanda presentata in data 24.01.1990 mentre il richiedente avrebbe acquisito la conoscenza della natura del male da cui era affetto in data 7.6.1988 (data della dimissioni dall’Ospedale di Bari), facendo quindi decorrere il termine perentorio di mesi sei.

Il ricorrente contesta di avere avuto contezza della malattia dal giorno delle sue dimissioni dall’Ospedale di Bari, ma asserisce di avere avuto conoscenza della stessa solo a fare data dal 12 febbraio 1992, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto operare d’ufficio dopo avere congedato il ricorrente proprio a causa della malattia, laddove la P.A. ha invece omesso di attivare l’iniziativa d’ufficio.

L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 06.06.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

1. E’ infondata l’impugnativa del provvedimento n. 1620/N in data 26 agosto 2002, notificato in data 2 ottobre 2002, in quanto ai sensi dell’art. 64 c.p.a., comma 1, spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni e, ai sensi del comma 2, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, che deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento (comma 4, art. cit.);
nel caso di specie, non risulta assistita da alcun elemento di prova la circostanza per cui il ricorrente avrebbe conosciuto le patologie da cui è affetto e che risulterebbero dipendenti da causa di servizio soltanto il 12.02.1992.

1.1. Infondato è l’ulteriore assunto per cui la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto attivare d’ufficio il procedimento di riconoscimento delle infermità da causa di servizio poiché tale iniziativa non è prevista da alcuna norma di legge o di regolamento, essendo, al contrario, previsto, ai sensi dell’art. 3 del R.D. 15.04.1928 n. 1024 e dell’art. 36 del d.P.R.

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