TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-08-25, n. 202101302
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Pubblicato il 25/08/2021
N. 01302/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2020, proposto da
Rb Assets S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati P L P, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Unione dei Comuni del Nord Salento, Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, Comune di Trepuzzi, Comune di Campi Salentina, Comune di Squinzano, Comune di Novoli, Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- nella parte di interesse, dell'autorizzazione paesaggistica n. 9 del 10.8.2020 con cui l'Unione dei Comuni del Nord Salento ha assentito la realizzazione dei lavori di « manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su complesso immobiliare denominato “Castello Terenzano – Villa Elvira” da destinare ad attività di affittacamere con servizio complementare di piccola ristorazione, sala convegni, meeting, mostre, rappresentazioni artistiche con la sistemazione di un'area a verde superiore ai 10 ha »;
- del verbale relativo alla riunione del 18.2.2020 della Commissione locale per il paesaggio dell'Unione;
- del verbale n. 7 relativo alla riunione del 9.4.2020, in esito alla quale la Commissione locale per il paesaggio dell'Unione ha espresso « parere favorevole con prescrizioni » in relazione alla predetta iniziativa progettuale della ricorrente;
- del verbale n. 8 relativo alla riunione del 28.4.2020, in esito alla quale la Commissione locale per il paesaggio dell'Unione ha confermato il proprio « parere favorevole a condizioni già espresso con il verbale n. 07 del 09/04/2020 »;
- della « relazione tecnico illustrativa » del 10.4.2020 redatta dal responsabile tecnico delegato, responsabile del procedimento paesaggistico;
- della nota prot. n. 127 del 10.4.2020 con cui l'Unione ha trasmesso alla SABAP di Lecce l'istanza della ricorrente e la relativa documentazione (qui espressamente impugnata) « ai fini del rilascio del parere di competenza […] ai sensi dell'art. 145, cc. 5 e 8, del d.lgs. 42/2004 »;
- ove occorra, della nota prot. n. 132 del 17.4.2020 con cui l'Unione ha richiesto documentazione integrativa;
- della nota prot. n. 150 del 30.4.2020 con cui l'Unione ha trasmesso alla SABAP di Lecce una richiesta di parere, allegando la documentazione qui pure impugnata;
- ove occorra, la « proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica » allegata alla predetta nota unionale prot. n. 150/'20;
- ove occorra, l'attestazione – allegata alla gravata nota unionale prot. n. 150/'20 – con cui il responsabile del procedimento paesaggistico ha dichiarato « che la documentazione di progetto e la allegata documentazione tecnico amministrativa è conforme a quella depositata presso l'Unione dei Comuni nord Salento »;
- ove occorra e ove esistenti, delle attestazioni del 3.10.2019 e del 23.1.2020, con cui il Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di Squinzano ha dichiarato l'assentibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico;
- ove occorra e ove esistenti, delle attestazioni del 3.10.2019 e del 23.1.2020 con cui il Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di Trepuzzi ha dichiarato l'assentibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico;
- ove occorra, del titolo edilizio con prescrizioni formatosi sulla s.c.i.a. del 13.12.2019 per il decorso del termine di trenta giorni – ex art. 23, d.P.R. n. 380/'01 – dopo l'adozione della contestata autorizzazione paesaggistica (anch'essa) con prescrizioni n. 9/'20;
- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28.10.2020 n. 137;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il dott. S G, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. RB Assets ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento, nella parte di interesse, dell’autorizzazione paesaggistica n. 9 del 10.8.2020, con cui l'Unione dei Comuni del Nord Salento ha assentito la realizzazione dei lavori di « manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su complesso immobiliare denominato Castello Terenzano – Villa Elvira ”, nonché dei presupposti atti del procedimento.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- RB Assets “è proprietaria di un compendio immobiliare, denominato “Tenuta di Terenzano”, sito in Trepuzzi alla strada comunale Andrano”;
- il “complesso è composto da un parco esteso per oltre dieci ettari, all’interno del quale esistono tre fabbricati … realizzati tra la fine del diciannovesimo e gli inizi del ventesimo secolo”;
- il primo dei fabbricati « il più importante, è la “Villa Elvira” una villa-castello, sviluppata su due livelli fuori terra posta sul limitare del costone panoramico che guarda la “Valle della Cupa”… , come si legge nella relazione tecnica allegata alla s.c.i.a. del 24.1.2019, di cui infra”;
- il secondo fabbricato è « ubicato a pochi metri dal castello: un tempo esso era destinato ad alloggio - foresteria [destinazioni funzionali fedelmente conservate dalla ricorrente: n.d.r.], costruito in pietra con coperture piane [anche queste rispettate dal progetto, al pari degli altri tipi edilizi: n.d.r.] e sviluppato al piano terreno, con ampi scantinati al piano interrato e un attiguo forno in pietra » (ciò si legge sempre nella predetta relazione tecnica) …”;
- “il terzo fabbricato – non d’interesse ai nostri fini – era in origine destinato a usi agricoli e ad alloggio dei contadini”;
- “il complesso versa in stato di abbandono da alcuni decenni”;
- dalle planimetrie del p.p.t.r. si evince che i “predetti edifici sono interessati dalle seguenti previsioni vincolistiche indicate nello stesso piano: - « aree di rispetto dei boschi » ex artt. 59, n. 4 e 63, n.t.a. p.p.t.r.;- « immobili e aree di notevole interesse pubblico » ex art. 74, comma 2, p. 1, 75, comma 1 e 79, n.t.a. p.p.t.r.”;
- con s.c.i.a. del 24.1.2019 “la ricorrente ha inteso realizzare (e ormai ha in larga parte realizzato) una serie di interventi volti a ricavare una struttura ricettiva del tipo “affittacamere con servizio complementare di piccola ristorazione” … ricavando gli ambienti relativi nel castello e nel fabbricato ex foresteria”;
- “nel castello RB ha – tra l’altro – collocato un ascensore, posto al centro dell’edificio (per non incidere in alcun modo sui prospetti e sui tipi edilizi dell’immobile), in grado di collegare i piani interrato, primo e secondo”;
- “al fine di consentire l’accesso al vano ascensore, sul piano copertura si è collocata una botola d’ispezione, la quale (pure) non incide in alcun modo sui prospetti del castello”;
- lo scopo dell’ascensore è quello di “consentire ai clienti con disabilità, o comunque con mobilità ridotta, di accedere a tutti gli ambienti della struttura (cfr. relazione tecnica sulle barriere architettoniche della ricorrente)”;
- “con riferimento alla foresteria, la ricorrente ha previsto la realizzazione solo di modifiche interne volte a ricavare « due camere con bagno, ognuna con accesso diretto dall’esterno, disimpegnate da un salotto in comune avente ingresso dal piccolo portico sul fronte Ovest. Dal portico sarà possibile raggiungere anche, mediante una scala esistente, i locali interrati esistenti, destinati a servizio igienico/spogliatoio e deposito arredi. Verrà rimossa la superfetazione a ridosso della facciata Sud (pensilina in calcestruzzo), lasciando scoperta l’area tra camera a Sud e forno. L’ex bagno alle spalle del forno verrà utilizzato come piccolo deposito »”;
- nella relazione tecnica allegata alla scia la ricorrente ha precisato “che «ai sensi del DPR 31/2017 art. 2 e Allegato A, l’intervento in oggetto non è soggetto alla richiesta di autorizzazione paesaggistica”;
- “rispetto alla citata s.c.i.a. del 24.1.2019 l’A.c. di Trepuzzi non ha (mai) esercitato poteri inibitori”;
- ciò stante, in data 3.4.2019 “la ricorrente ha dato avvio ai lavori”;
- durante l’esecuzione dei lavori la ricorrente ha presentato una scia in variante in data 13.12.2019;
- la variante, come risulta dalla relativa relazione tecnica, “reca modifiche « relative alle opere interne ai fabbricati, a carattere non sostanziale rientranti nelle fattispecie regolamentate dall’art. 22, co. 2 del Testo Unico, nonché una serie di opere aggiuntive, soggette ad Autorizzazione paesaggistica in quanto relative a modifica dello stato delle aree esterne »”;
- “quanto al castello, « al piano terrazzo superiore, nella zona centrale si prevede l’uscita dell’ascensore mediante un foro nella volta di copertura del disimpegno centrale. L’impianto avrà una sporgenza di cm. 270 rispetto al piano di calpestio, non sono previsti vani tecnici di copertura dello stesso e ciò anche al fine di minimizzare l’impatto visivo dall’esterno. In considerazione dell’altezza del fabbricato il suddetto impianto risulterà del tutto invisibile, se non da notevole distanza. Non si prevede alcuna modifica ai prospetti originari dell’edificio »”
- in tal modo “la ricorrente ha opportunamente reso accessibile anche alle persone con mobilità ridotta (pure) il terrazzo panoramico”;
- quanto poi alla foresteria, le modifiche progettuali sono relative a “una diversa distribuzione interna del piano terreno (stanza centrale, due camere da letto e due servizi igienici). Al piano interrato, sono previste lievi modifiche alle dimensioni del servizio igienico e diverso accesso al grande ambiente originariamente ad uso di cisterna. Non si prevede alcuna modifica ai prospetti originari dell’edificio”;
- in data 28.1.2020 l’Amministrazione comunale ha “trasmesso all’Unione l’istanza di autorizzazione paesaggistica … relativa ai lavori di cui alla citata s.c.i.a. in variante del 13.12.2019”;
- in data 9.4.2020 “la C.l.p. ha espresso «parere favorevole [al rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica] alle seguenti condizioni: - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 83 delle n.t.a. del p.p.t.r. e delle linee guida 4.4.6 dello stesso piano: ( l’ascensore previsto nella villa-castello sia a servizio soltanto dei piani interni Piano Terra e Piano Primo e pertanto non siano realizzate le seguenti opere: - lo scavo a piano interrato e il relativo collegamento del vano ascensore con lo stesso piano;- il foro sulla copertura del “castello” e la torretta sovrastante la stessa copertura di altezza cm 270;( per quanto riguarda la foresteria, non siano realizzate opere di demolizione nel rispetto di quanto previsto nella Relazione tecnica, e che si conservino i vani esistenti a differenza di quanto si evince dalle tavole di progetto »”;
- con nota prot. n. 127 del 10.4.2020 l’Unione ha “trasmesso a SABAP e alla ricorrente la documentazione (qui comunque impugnata) relativa alla variante, tra cui il predetto verbale n. 7/’20 e la « relazione tecnico illustrativa » ex art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/’04, a firma del responsabile del procedimento paesaggistico;nel contempo, ha richiesto alla p.A. statale di rendere il parere di competenza”;
- nella “nota è precisato che essa « costituisce comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell’istante interessato »”;
- “con la citata « relazione tecnico illustrativa » l’Unione ha ritenuto che le « opere proposte sono compatibili con i valori paesaggistici dei contesti tutelati, in coerenza con il parere della commissione locale per il paesaggio le cui prescrizioni sono fatte salve come sono fatte salve successive determinazioni da parte della Soprintendenza A.B.A. e P. di Lecce »”;
- in data 22.4.2020, “riscontrando la citata nota unionale prot. n. 127/’20 (recante, come detto, anche comunicazione di avvio del procedimento), la ricorrente ha reso un apporto ex art. 10, l. n. 241/’90”, fornendo chiarimenti circa la consistenza e la natura delle opere oggetto della s.c.i.a.;
- nonostante ciò, con il verbale n. 8 del 28.4.2020, l’Unione ha confermato « in toto il parere favorevole a condizioni già espresso con il verbale n. 7 del 9.4.2020 »;
- “nel citato verbale la C.l.p. si è laconicamente limitata solo a prendere « atto delle osservazioni presentate dal tecnico progettista con nota del 21.4.2020, acquisita al protocollo dell’Unione dei comuni del Nord Salento in data 22.4.2020 prot. n. 137 », senza aggiungere altro”;
- con nota prot. n. 150 del 30.4.2020 “l’Unione ha trasmesso a SABAP tutti gli elaborati e la documentazione afferenti all’intervento proposto dalla ricorrente (allegando anche le osservazioni del 22.4.2020 e il predetto verbale n. 8/’20), domandando nuovamente a quella p.A. di rendere il parere di competenza”;
- in data18.5.2020 “la ricorrente ha poi trasmesso all’Unione una «simulazione fotorealistica della struttura di sostegno dell’ascensore sul terrazzo con occultamento dei macchinari tramite specchi a filo»”;
- “la Soprintendenza non si è espressa nel termine assegnatole ex art. 146, d.lgs. n. 42/’04”;
- con l’autorizzazione paesaggistica n. 9 del 10.8.2020 l’Unione, richiamate le valutazione della C.l.p., “ha assentito la realizzazione degli interventi prospettati nella s.c.i.a. del 13.12.2019, imponendo” le “condizioni (con riferimento all’ascensore nel castello e alla foresteria) già indicate nel pure contestato verbale n. 7/’20”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
A) Sul difetto di istruttoria e di motivazione
- il bene paesaggistico “bosco” riguarda “solo alcune porzioni del giardino, il quale non è attinto da nessuna trasformazione edilizia”, laddove “per gli edifici interessati dagli interventi oggetto della presente impugnativa (castello e foresteria) il p.p.t.r. individua: «aree di rispetto dei boschi» e «immobili ed aree di notevole interesse pubblico»”, i cui obiettivi “sono rispettati dagli interventi della ricorrente”;
- “l’Unione erroneamente menziona l’art. 83, n.t.a. del p.p.t.r., il quale reca «misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali», come definiti dall’art. 76, punto 4), n.t.a. del p.p.t.r.”, dal momento che “nell’area d’intervento il piano non individua affatto ulteriori contesti «paesaggi rurali» ex art. 76, punto 4), n.t.a. del p.p.t.r. cit.”, ciò che svela “la totale inadeguatezza dell’attività istruttoria condotta dalla p.A. unionale”;
- “l’Unione non ha indicato le ragioni per le quali l’intervento non sarebbe assentibile e gli accorgimenti progettuali non sufficienti”;in particolare, l’Amministrazione non ha “precisato le specifiche ragioni di asserito contrasto degli interventi rispetto alle prescrizioni del p.p.t.r. e, in particolare, delle citate linee guida 4.4.6”, tenuto conto “che quelle linee guida sono un elaborato – piuttosto articolato – di oltre 72 pagine: l’Unione avrebbe dunque dovuto indicare puntualmente in quale passaggio le citate linee guida precluderebbero la realizzazione degli interventi proposti”;
- “non è neppure sufficiente la mera indicazione dell’articolo del p.p.t.r. recante le prescrizioni per l’area d’intervento (anche volendo emendare il descritto errore relativo al citato art. 83, n.t.a. p.p.t.r.), dal momento che, anche in questo caso, non è “dato comunque comprendere quali sarebbero le ragioni del ritenuto contrasto degli interventi proposti con il piano”;
B) Sulle prescrizioni concernenti l’ascensore
- l’intervento rispetta le linee guida 4.4.6 ( che pongono come obiettivo specifico degli interventi di recupero l’« adeguamento tecnologico, prestazionale ed igienico sanitario che non alteri l’identità del morfotipo edilizio »), dal momento che “l’intervento non incide in alcun modo sul morfotipo edilizio e non altera in alcun modo i prospetti in quanto si colloca al centro dell’edificio;non reca pregiudizio alle visuali prospettiche (ciò è puntualmente dimostrato nella relazione tecnica allegata alla s.c.i.a. in variante e dalla simulazione fotorealistica del 18.5.2020)”;
- “l’ascensore assolve a una funzione di rilevante interesse pubblico (soprattutto in una struttura aperta al pubblico, qual è quella della ricorrente): l’abbattimento delle barriere architettoniche, in tal modo consentendo alle persone con mobilità ridotta di accedere a tutti gli ambienti (massime quelli di maggior pregio e rilievo, quel è la copertura destinata ad accogliere arredi mobili che consentono la fruibilità del terrazzo panoramico)”;
- quanto poi allo «scavo a piano interrato e al relativo collegamento del vano ascensore con lo stesso piano» e al «foro sulla copertura del “castello”» occorre altresì considerare che si tratti di interventi previsti “già con la s.c.i.a. iniziale … (cfr. la Tavola n. 4 della s.c.i.a. 42 24.1.2019 e le osservazioni del 22.4.2020), rispetto alla quale “la p.A. procedente non ha mai esercitato nei termini previsti i poteri inibitori”;
- per quanto riguarda la « torretta sovrastante la stessa copertura di cm 270 », l’Amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione il fatto che la ricorrente ha “fatto precise scelte progettuali (meglio raffigurate nelle tavole di progetto e nella citata simulazione fotorealistica) volte ad azzerare (si pensi per esempio alla scelta dei materiali: vetro e specchio) l’impatto visivo dell’ascensore per renderne impercettibile la presenza”, fermo restando che le “prescrizioni contenute nel p.p.t.r. non impediscono affatto la realizzazione delle predette opere” e che “la ricorrente non intende affatto realizzare una «torretta» o un «vano tecnico», ma limitare all’essenziale la struttura, lasciando solo un impercettibile involucro di vetro sormontato da una cornice a specchio”;
C) Sulla foresteria
- posto che nella scia in variante non si fa riferimento ad alcuna opera di demolizione, è decisivo osservare che qualora “l’Unione abbia inteso fare riferimento all’eliminazione della (in realtà, 47 deturpante, come diremo) superfetazione esterna in calcestruzzo”, peraltro “già oggetto della prima s.c.i.a.”, “le citate linee guida 4.4.6 pongono come obiettivo specifico degli interventi di recupero la «eliminazione dei detrattori che […] alterino l’identità originaria» del manufatto”, sicché giustificano l’eliminazione della superfetazione in questione, che costituisce “un vero e proprio «detrattore» che altera l’originalità del manufatto”;
- “se le demolizioni cui fa riferimento l’Unione sono quelle interne, funzionali alla diversa configurazione degli spazi”, occorre rilevare che ai sensi delle “linee guida 4.4.6 sono precluse solo le «modifiche alle partizioni interne che alterino, in tutto o in parte, la statica originaria dell’edificio e ne compromettano la lettura originaria»”, la qual cosa non si verifica nel caso di specie;
D) Sulla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990
- l’Unione non ha compiutamente esaminato gli apporti istruttori della ricorrente, in quanto nel verbale n. 8/20 si legge soltanto: «preso atto delle osservazioni presentate dal tecnico progettista».
4. Si è costituita in giudizio l’autorità ministeriale per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 7.7.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
6.1. Innanzi tutto occorre prendere atto del fatto che le censure articolate con il ricorso si riferiscono esclusivamente alle prescrizioni relative alla villa e alla foresteria, sicché restano fuori dall’oggetto della presente controversia le ulteriori prescrizioni riguardanti gli spazi esterni e i relativi impianti, pure contenute nei provvedimenti impugnati.
6.2. Ciò premesso si osserva che con i verbali n. 7 e 8 del 2020, le cui risultanze sono state pedissequamente recepite dal Responsabile del procedimento con la relazione tecnica illustrativa e quindi dall’Unione con l’autorizzazione impugnata, la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a condizione che non vengano realizzati i seguenti interventi: - scavo al piano interrato della villa;- realizzazione della apertura sulla sommità del detto edificio e della relativa “torretta”;- opere di demolizione e ridefinizione degli spazi interni della foresteria.
L’unico assunto argomentativo cui sono correlate le predette prescrizioni consiste nella ritenuta necessità di assicurare il “ rispetto di quanto previsto dall’art. 83 delle NTA del PPTR e delle Linee Guida 4.4.6 dello stesso Piano ”.
Ora, posto che è pacifica l’applicabilità al caso di specie delle Linee Guida 4.4.6 del PPTR (che il ricorrente invero non contesta, limitandosi a stigmatizzare l’errata individuazione dell’art. 83 delle relative NTA, quale presupposto addentellato normativo, e il riferimento al bene paesaggistico “bosco”, siccome riferibile soltanto agli spazi esterni), è ben evidente che il richiamo generico e indifferenziato ad un articolato normativo dettagliato e complesso, qual è quello di cui alle predette linee guida, non è idoneo a palesare e rendere intellegibili le concrete ragioni che hanno indotto la CLP, e quindi l’Unione, ad imporre le particolari condizioni oggetto di contestazione con il ricorso.
E ciò a più forte ragione ove si tenga conto che:
- negli atti impugnati, è omesso l’esame degli apporti istruttori resi dalla ricorrente in data 21.04.2020, che pure si soffermano su ciascun intervento al fine di dimostrarne la compatibilità con le prescrizioni di cui alle linee guida;
- è parimenti omessa la valutazione della “simulazione fotorealistica” circa l’impatto visivo dell’ascensore, che, a detta del ricorrente, varrebbe a comprovare che l’intervento, in forza di particolari accorgimenti tecnici, è sostanzialmente “impercettibile” nella parte in cui fuoriesce dal piano di copertura dell’edificio;
- non è stata svolta alcuna verifica circa la concreta possibilità di attuare le prescrizioni relative all’ascensore, salvaguardando nel contempo la sua identità funzionale, quale opera volta a consentire alle persone con mobilità ridotta di accedere a tutti gli ambienti della villa, tenuto conto che trattasi di una specifica tecnica di oggettivo interesse pubblico, che merita di essere adeguatamente valutata (anche) alla luce delle previsioni delle linee guida concernenti gli impianti tecnologici.
Di qui l’illegittimità degli atti impugnati, siccome inficiati per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, non essendo ravvisabili i motivi del contrasto tra le opere in questione e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo.
6.3. Peraltro, le prescrizioni di che trattasi riguardano (non soltanto le opere oggetto della seconda SCIA del 13.12.2019, ma) anche gli interventi già assentiti a seguito della presentazione della prima SCIA del 24.01.2019.
Ci si intende specificamente riferire alle prescrizioni che hanno ad oggetto le opere di scavo nel piano seminterrato della villa e l’apertura posta sulla sommità dell’edificio, nonché la rimozione della superfetazione esterna alla foresteria (ove da intendersi identificata con le “ opere di demolizione ” di cui al verbale n. 7/2020).
E’ ben evidente che, nella parte in cui si riferiscono ad opere già assentite (e, almeno in parte, già realizzate dalla ricorrente a seguito della comunicazione di inizio lavori del 3.4.2019), le prescrizioni in esame eccedono dall’oggetto del procedimento ordinario previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e si risolvono in una impropria forma di autotutela rispetto alle risultanze delle prima SCIA, che invero esorbita dalle competenze dell’Unione.
6.4. Per le anzidette ragioni il ricorso deve essere accolto con l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 9 del 10.8.2020 nella parte recante le prescrizioni relative all’ascensore da realizzare nella villa e alla foresteria (che, nella sostanza, si risolvono in un diniego parziale di autorizzazione con riferimento a determinate opere), e il conseguente obbligo dell'Unione dei Comuni del Nord Salento di rieditare l’esercizio del relativo potere all’esito di adeguata istruttoria e sulla scorta di puntuali assunti motivazionali, che tengano conto degli aspetti indicati sub capo 6.2., e che comunque si riferiscano esclusivamente agli interventi previsti ex novo con la scia del 13.12.2019, impregiudicate le opere già assentite con la SCIA del 24.01.2019.
7. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.