TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202302795

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202302795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302795
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 02795/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00081/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come in atti e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso introduttivo:

- dell'intimazione di pagamento ricevuta da AGEA rispettivamente da

Az. Agr. -OMISSIS-intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000400 000;

Az. Agr. -OMISSIS-intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000396 000;

Az. Agr. -OMISSIS- intimazioni di pagamento n. 547 02 2017 00000348 000 (Racc. 61675274376-2 e Racc. 61675264783-4);

Az. Agr. -OMISSIS-intimazioni di pagamento n. 547 02 2017 00000364 000 (Racc. 61675264848-2 e Racc. 61675274390-0);

Az. Agr. -OMISSIS-intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000415 000;

Az. Agr. -OMISSIS- intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000427 000;

Az. Agr. -OMISSIS- intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000445 000;

Az. Agr. -OMISSIS- intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000471 000;

Az. Agr. -OMISSIS- intimazione di pagamento n. 547 02 2017 00000532 000;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto.

2) quanto ai motivi aggiunti proposti dalla dalla Az. Agr. -OMISSIS- depositati in data 20/08/2019:

- dell'intimazione di pagamento ricevuta da AGEA n. 547 02 2019 0000 1006 000 (Racc. 61725043293-2) ricevuta dall'az. agr. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento dell'importo asseritamente risultate dai ruoli in essa contenuti entro il termine di cinque giorni dalla notifica, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente;

3) quanto ai motivi aggiunti presentati da AZ. AGR. -OMISSIS-e depositati in data 11/9/2019:

- dell'intimazione di pagamento ricevuta da AGEA n. 547 02 2019 00001017 000 (Racc. 61725043321-6) nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento dell'importo asseritamente risultate dai ruoli in essa contenuti entro il termine di cinque giorni dalla notifica, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. G N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le imprese ricorrenti sono tutte produttrici di latte vaccino.

2. La produzione di latte vaccino sino alla campagna lattiera 2014/2015 è stata assoggettata al regime di contingentamento denominato “quote-latte”.

3. Con un unico ricorso collettivo-cumulativo, integrato da motivi aggiunti dalle sole aziende agricole -OMISSIS- e -OMISSIS-, i ricorrenti chiedono l’annullamento per plurimi profili di illegittimità delle singole intimazioni di pagamento inviate a ciascuna di esse (tutte in epigrafe indicate), con le quali AGEA ha intimato loro il pagamento della somma dovuta a titolo di prelievo supplementare per il quantitativo di latte prodotto da ognuna di esse in eccedenza rispetto alla relativa quota individuale in distinte campagne lattiere.

Si tratta di autonome e distinte pretese creditorie vantate in relazione a fattispecie e circostanze partitamente e specificamente riferibili ai singoli produttori (specifiche annualità;
specifiche “quote” di prelievo;
specifici interessi maturati sulla sorta capitale delle debitorie) e presuppongono, ciascuna, la previa notifica di un’autonoma cartella di pagamento, puntualmente indicata nella successiva intimazione di pagamento, oggi impugnata.

4. Si è costituita in giudizio AGEA, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per eccepire l’inammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo promosso dai ricorrenti avverso atti non omogenei diretti singolarmente a ciascuno di essi, nonché l’inammissibilità delle censure rivolte avverso atti presupposti a quelli qui impugnati e l’infondatezza dei motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto, al pari dei motivi aggiunti.

5. In vista dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria e documenti.

Con memoria di replica le ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.

6. All’udienza di smaltimento del 9 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. Fondata e assorbente è l’eccezione formulata da AGEA di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo promosso dai ricorrenti, a fronte di posizioni non omogenee.

Gli atti impugnati, infatti, riguardano posizioni debitorie distinte, annate lattiere eterogenee, differenti quote di prelievo e diverse operazioni di compensazione. Le comunicazioni sono state emesse all’esito di autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione. Anche le vicende giudiziarie inerenti le pretese creditorie di AGEA e che hanno preceduto le intimazioni di pagamento qui impugnate non sono identiche e non consentono quindi di ritenere comuni, e quindi ammissibili, anche parzialmente, le censure trasversali articolate nel gravame (Cons. Stato sez. III n. 2429/2022).

In definitiva, le intimazioni impugnate non sono affatto sovrapponibili e le posizioni dei ricorrenti non sono omogenee.

Per costante giurisprudenza (Cons. Stato sez. III n. 2429/2022;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi