TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-11-21, n. 201611588
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Pubblicato il 21/11/2016
N. 11588/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07456/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7456 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Appalti e Progettazioni – S.AP.P S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F N C.F. NRDFNC72B11H501H, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 14;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per Lazio Abruzzo Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Società Res Ambiente 91 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini C.F. TDSFRC48A24H501P, Roberto Marraffa C.F. MRRRRT51S14H501N, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
Società Edil Moter S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
dell’aggiudicazione definitiva disposta a favore della Res Ambiente 91 s.r.l. della procedura negoziata indetta ex artt. 57 co. 6 e 122 co. 7 d.lgs n. 163/06 e s.m.i. dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna per l'affidamento della progettazione esecutiva e lavori di consolidamento statico e risanamento conservativo del piano ammezzato lato sinistro dell'edificio Lungamanica da ingresso Porta Giardini del fabbricato Principale del Quirinale - cig: z7b16e6a3e - comunicata alla ricorrente via pec con nota prot. 14315 del 26.5.2016 e di tutti gli atti presupposti connessi e correlati;
- per quanto possa occorrere, della lettera di invito, nella parte in cui non ha utilizzato le nuove categorie di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 per individuare i requisiti di qualificazione dei progettisti e, nel prendere a riferimento le categorie di cui alla legge n. 143/1949, non ha precisato che gli interventi di cui alla categoria I/b avrebbero comunque dovuto riguardare edifici sottoposti a vincolo ex D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- della nota del Provveditorato Interregionale 00 PP Lazio-Abruzzo-Sardegna prot.4659 del 26.2.2016, di rigetto dell'istanza della ricorrente di esclusione della Edil Moter S.r.l. per difetto dei requisiti di qualificazione e conseguente riformulazione della graduatoria, previo ricalcolo della soglia di anomalia;
- in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che fosse stato medio tempore stipulato con la Res Ambiente s.r.l., nonché per il risarcimento integrale dei danni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per Lazio Abruzzo Sardegna e di Res Ambiente 91 S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Appalti e Progettazioni - S.AP.P. S.r.l. (di seguito, anche “SAPP” o “società”), odierna esponente, ha rappresentato quanto segue.
1.1 Con lettera di invito del 25.11.2015, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (di seguito, anche "Provveditorato") indiceva una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex artt. 57 e 122 co. 7 d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., da esperirsi con il metodo del prezzo più basso, previa esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 122 co. 9 d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della "progettazione esecutiva e lavori di consolidamento statico e risanamento conservativo del piano Ammezzato lato sinistro dell'edificio Lungamanica da ingresso Porta Giardini del fabbricato Principale del Quirinale" CIG Z7B16E6A3E, per un importo a base di gara di euro 919.391,82, di cui: 866.417,83 euro per lavori, 26.703,26 euro per progettazione esecutiva e 26.270,73 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Alla predetta procedura prendevano parte, per quanto di interesse in questa sede, oltre l'odierna esponente, anche Res Ambiente 91 S.r.l. (di seguito, anche “Res Ambiente”), ed Edil Moter S.r.l. (di seguito, anche “Edil Moter”), odierne controinteressate.
1.2 In esito alla seduta pubblica di gara del 10.12.2015, previa individuazione ed esclusione delle offerte risultate anormalmente basse, veniva formata la graduatoria e pronunciata l’aggiudicazione provvisoria in favore di Res Ambiente 91 S.r.l., mentre S.AP.P. S.r.l si classificava seconda in graduatoria.
1.3 In data 28.1.2016, previa apposita istanza, SAPP aveva accesso agli atti di gara e riscontrava che la società Edil Moter S.r.l. era sprovvista della indispensabile qualificazione SOA in OG2 in classifica III, e che il Progettista dalla medesima società indicato per l'espletamento delle attività progettuali previste a base di gara, non era in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione. La società segnalava quindi dette irregolarità al Provveditorato, invitandolo, nell'esercizio dell'autotutela, ad escludere Edil Moter e a riformulare la graduatoria provvisoria, e tanto, al fine di ottenere – in virtù dell’ulteriore esclusione di Res Ambiente per anomalia dell’offerta, a seguito del ricalcolo della soglia di anomalia - l’aggiudicazione della gara in favore di SAPP. Il Provveditorato tuttavia riscontrava negativamente la suddetta istanza, in particolare rappresentando che l'offerta di Edil Moter era stata comunque esclusa perché anormalmente bassa e che «la vigenza dell'art. 38 c. 2 bis in questo caso non prevede la possibilità di modificare le medie e ricalcolarle, anche in presenza delle richiamate circostanze […]”.
1.4 In data 26.5.2016 il Provveditorato comunicava via pec l'intervenuta aggiudicazione definitiva a favore di Res Ambiente 91 S.r.l.;l’odierna esponente inoltrava quindi alla stazione appaltante una seconda istanza di accesso agli atti, diretta a prendere visione e ad estrarre copia della documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria;l’istanza veniva positivamente riscontrata in data 16.6.2016.
Dall’esame della documentazione acquisita, l’odierna esponente rinveniva numerosi elementi che, a suo dire, denotavano la palese illegittimità dell'aggiudicazione definitiva pronunciata in favore di Res Ambiente 91 S.r.l. e degli atti ad essa presupposti.
2. Con il ricorso in epigrafe la società, pertanto, si è gravata avverso gli atti suddetti, e ne ha chiesto l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi dell’azione amministrativa ivi enunciati, come trasfusi nella l. 7.8.1990 n. 241 e richiamati all’art. 2 d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;nonché degli articoli 11 comma 5 d.p.r. n. 382/1980 e s.m.i.;6 L n. 240/2010 e s.m.i.;53 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;Eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti di fatto e di diritto e grave difetto di istruttoria.
II. Violazione degli artt. 97 Cost. e dei principi dell'azione amministrativa ivi enunciati, nonché del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del D.M. 31.10.2013, n. 143, e dei vincoli insistenti su Palazzo del Quirinale;Eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta.
III. Violazione degli artt. 97 Cost. e dei principi dell’azione amministrativa ivi enunciati, come trasfusi nella l. 7.8.1990 n. 241 e richiamati all’art. 2 d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;nonché degli articoli 86 co. 3 e 3 bis e 87 co. 4 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.;Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara;Eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti di fatto e di diritto e grave difetto di istruttoria, illogicità.
IV. Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. e dei principi ivi enunciati, del principio di imparzialità, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 co. 2 bis del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta e sviamento.
La ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria della procedura de qua , deduce l’inammissibilità della partecipazione e/o ammissione alla gara dell'aggiudicataria Res Ambiente 91 S.r.l., poiché il progettista (Arch. M P) da questa indicato per l’espletamento delle attività progettuali oggetto di gara a) non potrebbe esercitare la libera professione in quanto Ricercatore universitario inquadrato a tempo pieno;b) non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, avendo indicato, come progetti qualificanti, interventi non afferenti ad immobili sottoposti a vincolo di tutela, come è invece il Palazzo del Quirinale oggetto della procedura de qua ;c) non avrebbe specificato nella propria offerta l'incidenza dei costi della sicurezza aziendale sulle attività di progettazione.
L’odierna esponente censura inoltre l’operato del Provveditorato nella parte in cui, invitando alla procedura un’impresa completamente sprovvista della qualificazione SOA richiesta (OG2) e non escludendola, con conseguente riformulazione della graduatoria, allorquando SAPP ha segnalato la circostanza, avrebbe alterato in modo determinante l’esito finale della procedura, altrimenti favorevole alla ricorrente.
In relazione al grave nocumento asseritamente cagionato dai provvedimenti impugnati, la società ha quindi proposto domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione dell'appalto, da liquidarsi per equivalente, ove non fosse perseguibile quello in forma specifica.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per Lazio Abruzzo Sardegna, con mero atto formale, senza produrre scritti difensivi.
Nel presente giudizio si è altresì costituita la controinteressata Res Ambiente 91 S.r.l., aggiudicataria della procedura di gara de qua , che ha chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato nel merito.
La controinteressata Edil Moter S.r.l. non si è costituita in giudizio.
4. Alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2016, con ordinanza cautelare n. 4117/2016 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;la pronuncia cautelare è stata poi riformata dall’ordinanza n. 3769/2016 della V Sezione del Consiglio di Stato, che ha disposto la sospensione degli atti gravati.
5. Con atto notificato, anche all’arch. M P, in data 28 luglio 2016, e depositato nello stesso giorno, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, per censurare ulteriori profili di illegittimità asseritamente emersi a carico dei provvedimenti gravati dall’esame della documentazione prodotta dalla controinteressata in data 15 luglio 2016, nella specie, il decreto del Rettore della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (di seguito, anche “Università La Sapienza”) del 12.5.2015, n. 1427.
Questi i motivi di diritto dedotti:
V. Violazione degli artt. 97 Cost. e dei principi dell’azione amministrativa ivi enunciati, come trasfusi nella l.