TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-06-26, n. 201900773
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2019
N. 00773/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01568/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2015, proposto da
F B, R B, D C, R C, C D R, G D, A D B, E D F, I G, W G, D G, M L, P L, F M, L M, G P, L P, D P, U P, E R, rappresentati e difesi dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C G in Venezia - Mestre, via L. Einaudi, 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Questura di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domiciliano in Venezia, San Marco, 63;
avverso
il sostanziale silenzio serbato dal Questore di Venezia in relazione all’istanza presentata il 29 maggio 2015, e dunque la permanenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, previo accertamento della natura soprassessoria della comunicazione della Questura di Venezia, Uff. Pers. 1423/Categ.2.10/2015 del 29 luglio 2015, comunicato a mezzo pec agli interessati il 31 luglio 2015;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla formalizzazione dell’incarico di comandante di unità navale mediante provvedimento espresso di nomina e alla conseguente comunicazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie ai fini dell’erogazione dell’indennità supplementare mensile di comando navale di cui all’art. 10, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ordinando alla Questura di Venezia di provvedere, entro un termine ritenuto congruo, in ordine all’istanza stessa, tenuto conto del D.M. 555-DOC/C3CL/1081 del 18 febbraio 2014 e del provvedimento del Servizio Reparti Speciali prot. n. 300/C3/50.1/12209 del 10 settembre 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Vista la sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 13 maggio 2016, n. 498;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti espongono di essere in servizio nella Polizia di Stato presso la Questura di Venezia e allegano di essere in possesso del titolo professionale di “ Comandante di Unità Navale per la navigazione costiera ” (ovvero della qualifica tecnica di Comandante Costiero).
Rappresentano che essendo di fatto al comando delle unità navali della Polizia di Stato utilizzate dalla Questura di Venezia, in data 29 maggio 2015 hanno presentato istanza al Questore di Venezia affinché – previo accertamento che gli interessati sono di fatto al comando delle unità navali indicate nella stessa istanza - procedesse alla “ formalizzazione dell’incarico di comandante di ciascuna di esse mediante provvedimento espresso di nomina, con conseguente comunicazione al Servizio T.E.P. per l’attribuzione della prevista indennità supplementare mensile di comando navale di cui all’art. 10 della legge 78/1983 ”. Analoga richiesta era stata presentata in data 20 giugno 2014 al Servizio Reparti Speciali del Dipartimento della P.S., che, però, aveva declinato la competenza in favore della Questura di Venezia.
Con nota prot. n. 1423/Categ.2.10/2015 del 29 luglio 2015 (inviata mezzo PEC il successivo 31 luglio 2015), la Questura di Venezia – Ufficio Personale ha comunicato che non avrebbe adottato alcuna determinazione in merito all’istanza degli interessati, risultando allo stato inattuata la previsione dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 164/2002.
Per l’effetto, con ricorso consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 28 ottobre 2015, notificato il 29 ottobre 2015 e depositato l’11 novembre 2015, gli esponenti hanno avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Venezia si sono costituiti in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità, improponibilità, irricevibilità e comunque la reiezione del ricorso e di ogni domanda.
Con successiva memoria la parte resistente ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso con riferimento alle posizione dei ricorrenti D C e D G, esistendo già nei confronti di questi ultimi una pronuncia del giudice amministrativo su analoga domanda, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem .
In secondo luogo, la parte resistente ha eccepito l’inammissibilità, per originaria carenza di interesse, della domanda diretta a far accertare e dichiarare l’illegittimità del sostanziale silenzio serbato dal Questore di Venezia in ordine all’istanza presentata in data 29 maggio 2015 e, quindi, la permanenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere , sussistendo un provvedimento espresso conclusivo del procedimento attivato dalle parti.
Nel merito, poi, la parte resistente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
1.2. Con sentenza non definitiva 13 maggio 2016, n. 498 questa Sezione ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte diretta a far accertare l’inadempimento del Questore di Venezia all’obbligo di provvedere derivante dall’istanza inoltrata dagli odierni ricorrenti in data 29 maggio 2015.
La predetta sentenza ha infatti evidenziato che la nota del Questore di Venezia del 29 luglio 2015 ha fornito una risposta articolata in cui ha esaminato i presupposti di fatto e di diritto dell’inquadramento richiesto concludendo che, “ in mancanza … di una elencazione delle posizioni di comando, come richiesto dal DPR 164/2000 ”, l’Ufficio si trova nella “ impossibilità di assumere deliberazioni diverse da quelle attuali ”, ossia di diniego all’inquadramento richiesto.
E’ stato ulteriormente precisato nella predetta sentenza che tale provvedimento non si è limitato, quindi, a rinviare sine die la conclusione del procedimento, ma ha un chiaro contenuto di rigetto della richiesta di formalizzazione dell’incarico di Comandante di Unità Navale ai fini del riconoscimento dell’indennità ad esso collegata, evidenziando i motivi per i quali l’Amministrazione non la ritiene concedibile.
Pertanto, in considerazione dell’esistenza di un provvedimento espresso esistente già al momento della proposizione della domanda, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per carenza originaria di interesse, nella parte in cui è diretto a far accertare e dichiarare “l’illegittimità sostanziale del silenzio”, in tesi (erronea) serbato dall’Amministrazione convenuta.
La sentenza ha però rilevato, nel contempo, che il ricorso è finalizzato anche a contestare, nel merito, le ragioni poste a fondamento del rigetto, al fine di far accertare in giudizio la fondatezza della pretesa in ordine alla richiesta di formalizzazione dell’incarico in questione e al conseguente riconoscimento dell’indennità ad esso ricollegata ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge n. 78/1983 e che quanto a tale seconda richiesta, sussistevano invero i presupposti per la conversione del rito sul silenzio in quello ordinario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm..
Conseguentemente l’adito Tribunale ha disposto, in parte qua , la rimessione della causa sul ruolo per la relativa trattazione in udienza pubblica. Di qui la prosecuzione nella presente sede, in parte qua , del giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe.
1.3. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2019, i difensori delle parti, come da verbale, dopo breve discussione, si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento.
Il Presidente f.f. ha formulato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3, cod. proc. amm. circa la sussistenza di possibili profili di inammissibilità per omessa impugnazione del provvedimento della Questura di Venezia che non ha dato riscontro positivo alla richiesta dei ricorrenti.
Il Collegio si è dunque riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. Occorre premettere che quanto all’istanza avanzata dalla parte ricorrente di riunione del presente ricorso, iscritto al n. r.g. 1568/2015, a quello iscritto al n. r.g. 750/2015, nessun obbligo sussiste in capo al giudicante, essendo l’esercizio del potere di riunione affidato alla valutazione discrezionale del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2018, n. 1055), come peraltro evidenzia la stessa formulazione letterale dell’art. 70 cod. proc. amm. ( Il collegio può […] disporre la riunione di ricorsi connessi ).
Ciò posto il Collegio ritiene di non disporre la richiesta riunione perché non utile alla celere definizione del giudizio.
2. In limine litis il Collegio dichiara l’inutilizzabilità della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 7 aprile 2019 (alle ore 20:30, come risulta dal sistema).
Ed invero, in relazione all’udienza pubblica dell’8 maggio 2019, il termine di 30 giorni liberi fissato dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. veniva a scadere il 7 aprile 2019 (domenica).
Orbene, alla luce della disciplina fissata dall’art. 52 cod. proc. amm. se il termine a ritroso scade di domenica va anticipato al sabato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2011, n. 4454; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 5 marzo 2019, n. 682;