TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-02-03, n. 202100318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-02-03, n. 202100318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202100318
Data del deposito : 3 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2021

N. 00318/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00458/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 458 del 2020, proposto da:
Polyurethan Recycling Technology (P. R. T.) s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. L L e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;

contro

Ministero dell’Interno e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Gaetano Paolino e Michele Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Raffaele Ricci, 46, presso l’Avv. Troisi;
Sindaco del Comune di Sarno in qualità di Ufficiale di Governo e Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Comitato Uniti per l’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Filomena Albarella, Rosaria Aliberti, Nunziatina Annunziata, Immacolata Annunziata, Michela Giulia Annunziata, Patrizia Annunziata, Gianluca Annunziata, Matteo Annunziata, Michele Annunziata, Mariangela Aufiero, Stefania Auletta, Rosalba Boccia, Anna Campagnuolo, Gaetano Candiano, Rosy Candiano, Mariano Canzolino, Mariateresa Carbone, Domenica Catalano, Maria Catalano, Rosa Cerrato, Giacomo Corbisiero, Giovanni Corbisiero, Marco Corrado, Enrico Correale, Fiore Crescenzo, Nunziatina Crescenzo, Mario D'Andria, Alfonso D'Angelo, Antonio D'Angelo, Carmine D'Angelo, Laura D'Angelo, Tiziana D'Angelo, Antonio Dolgetta, Assunta Dolgetta, Ornella Dolgetta, Antonio Esposito, Arcangelo Esposito, Armando Esposito, Daniele Esposito, Anella Esposito, Francesco Esposito, Francesco Esposito, Giuseppe Esposito, Giuseppe Esposito, Livio Esposito, Michele Esposito, Roberto Esposito, Silvio Esposito, Simona Esposito, Alfredo Giordano, Felicia Liguori, Enrico Mancuso, Francesco Mancuso, Raffaella Mancuso, Carmela Migliaro, Annalisa Molisse, Anna Montuori, Gaetano Moscariello, Raffaella Nappo, Aniello Pappacena, Antonietta Pappacena, Carmelo Pappacena, Clemente Pappacena, Francesca Pappacena, Gianluca Pappacena, Giovanni Pappacena, Giuseppina Pappacena, Giuseppina Pappacena, Ivana Pappacena, Mario Pappacena, Santina Pappacena, Sonia Pappacena, Francesco Ricciu, Giovanni Ricciu, Mario Ricciu, Tiziana Ruggiero, Marco Senatore, Antonietta Soriente, Emilia Squillante, Maria Vastola, Giuseppe Vitolo, Giuseppe Vitolo, Vincenzo Vitolo, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonella Minieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

per l’annullamento

- A) del provvedimento di cui alla nota, 15307/2020-U del 2.04.2020, con il quale il Sindaco di Sarno ha confermato l’ordinanza sindacale n. 14456 del 25.03.2020, d’inibitoria dell’attività di trattamento rifiuti;

- B) dell’ordinanza sindacale n. 14456 del 25.03.2020, con la quale s’è ordinato, ai sensi degli artt. 50 e 54 T. U. E. L., di non riprendere l’attività produttiva, a tutela della pubblica incolumità;

- C) ove occorra, delle note, prot. 15103 dell’1.04.2020 e prot. 14859 del 29.03.2020, non conosciute;

- D) ove e per quanto occorra, dell’ordinanza sindacale, n. 839 del 18.03.2020;

- E) ove occorra, della delibera consiliare n. 12 del 25.09.2019;

- F) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarno, del Ministero dell’Interno e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;

Visto l’atto d’intervento ad opponenudm;

Visto il ricorso incidentale proposto dagli intervenienti ad opponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La società ricorrente, attiva nel settore del Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione Campania, svolgendo attività di trattamento della plastica, proveniente dalla raccolta differenziata e di trattamento degli scarti di lavorazione, smaltiti in discarica, nonché operante, in forza di distinti titoli autorizzatori regionali, validi ed efficaci, in tre distinti lotti, nella zona industriale di Sarno, su cui insistevano tre capannoni, distinti sul piano strutturale (anche ai fini dell’accesso), produttivo ed organizzativo (…), e precisamente: a) capannone principale con annessi uffici (da ora denominato “a”), dotato di autonomo ingresso, destinato al trattamento della plastica di scarto della raccolta differenziata, con capacità di stoccaggio di rifiuti in ingresso, fino a 385,1/ton., autorizzato con AIA di cui al D. D. 54/2016;
b) capannone in ampliamento (da ora denominato “b”), autorizzato con AIA di cui al D. D. 12/2018, destinato solo allo stoccaggio temporaneo del CSS Combustibile;
c) capannone, antistante l’opificio principale (da ora denominato “c”), assentito con autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del TUA (D. D. 88/2017), nel quale veniva effettuato solo lo stoccaggio dei rifiuti;
premesso che, in data 11.03.2020, intorno alle ore 23:00, s’era sviluppato un incendio che aveva colpito solo il capannone b), senza estendersi al capannone a), in cui si svolgeva l’attività produttiva ed all’antistante opificio c), adibito a stoccaggio dei rifiuti;
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera aveva disposto il sequestro “probatorio” del solo capannone b), colpito dall’incendio;
che il Sindaco di Sarno, con ordinanza contingibile ed urgente del 14.03.2020, aveva disposto la sospensione integrale dell’attività, a tutela della salute, estendendo l’inibitoria anche ai capannoni a) e c), con divieto d’ingresso di persone e merci, fino agli esiti degli accertamenti ARPAC sui materiali inquinanti, derivanti dall’incendio;
che, con ulteriore provvedimento (prot. 13794) del 18 marzo 2020, il Sindaco di Sarno le aveva ordinato, entro il termine di trenta giorni, d’effettuare verifiche in ordine all’eventuale presenza d’amianto nel solo capannone “c”, con obbligo di rimozione, in caso d’esito positivo di tale verifica, già avviata;
che il Comando VV. FF. di Salerno, intanto, con atto n. 6528 del 23.03.2020, aveva sospeso l’autorizzazione n. 9864 dell’8.05.2018 (la quale, tuttavia, aveva ad oggetto il certificato antincendio del solo capannone b), danneggiato dall’incendio, con espressa inibitoria di svolgere l’attività, solo in tale plesso aziendale);
che l’ARPAC, “in forza di capillari verifiche (tra il 12 ed il 19 marzo)”, aveva accertato il tempestivo abbattimento di tutti gli agenti inquinanti, entro le soglie limite (diossina, metalli pesanti, IPA e polveri sottili), con rimozione dei fattori di criticità ambientali, a fondamento della ordinanza sindacale (contingibile ed urgente);
che il Sindaco di Sarno, con provvedimento (prot. 14456) del 25 marzo 2020, pertanto, sulla base dei dati favorevoli dell’ARPAC e dei reiterati solleciti della società, aveva revocato l’ordinanza del 14.03.2020, “riconoscendo il superamento dei dedotti fattori di rischio per la salute pubblica”;
ma che il Sindaco, con la stessa ordinanza del 25.03.2020, aveva “contraddittoriamente ordinato di non riprendere l’attività produttiva, ai sensi degli artt. 50 e 54 T. U. E. L., deducendo: - che il Comando dei VV. FF. avrebbe sospeso l’autorizzazione antincendio e l’intera attività produttiva;
- che sarebbe intervenuta l’ordinanza sindacale del 18 marzo, relativa alla verifica sulla presenza di amianto;
- che non risulterebbero indicate, dalla società, le modalità di stoccaggio dei rifiuti;
che tale ordinanza era stata, peraltro, contestata dalla società ricorrente “che, in data 19.03.2020, all’esito dei favorevoli accertamenti dell’ARPAC, aveva inviato un’istanza, alla competente UOD della Regione Campania, con allegata Relazione Tecnica, ai sensi dell’art. 29 undecies co. I del TUA, diretta all’immediata ripresa dell’attività produttiva, solo nel capannone a), destinato alla produzione del C.S.S., in forza dell’AIA n. 54/2016, per adempiere alle pressanti richieste di trattamento della plastica, proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni della Campania, in piena emergenza COVID-19”;
che la Regione Campania – Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, previa istruttoria favorevole dell’ARPAC, con provvedimento prot. 173699 del 26.03.2020 aveva autorizzato la ripresa dell’attività produttiva, disponendo prescrizioni e modalità complementari vincolanti (art. 29 undecies co. II TUA), per prevenire ogni rischio, e, in particolare: - obbligo d’utilizzo del solo capannone a), non interessato dall’incendio e destinato al recupero dei rifiuti, in quanto provvisto d’ingresso indipendente;
- obbligo d’allontanamento diretto dei rifiuti, prodotti verso altri impianti di recupero e smaltimento, con divieto di deposito temporaneo nel capannone produttivo;
- obbligo di stoccaggio nei limiti, nelle quantità e nelle aree, autorizzate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, secondo l’AIA di cui al D. D. 54 del 13.04.2016, da avviare prontamente al processo produttivo, con esclusione, ovviamente, del capannone oggetto di incendio;
che il Dirigente Regionale, nel contempo, aveva imposto all’ARPAC di svolgere gli opportuni sopralluoghi a valle della ripresa dell’attività produttiva, per garantire il rispetto delle prescrizioni e modalità complementari di cui sopra;
che, in attuazione dell’autorizzazione regionale del 26.03.2020, “che ha superato l’inibitoria sindacale del 25.03.2020, disponendo una regolamentazione completa della fase post incendio”, aveva diffidato (a mezzo p. e. c.), in data 30.03.2020, il Sindaco di Sarno, comunicando il riavvio dell’attività produttiva, con decorrenza 1.04.2020, in forza dell’autorizzazione regionale suddetta, contestando la validità della misura sindacale inibitoria del 25.03.2020, che aveva invitato a rimuovere, atteso che la ripresa autorizzata riguardava solo il capannone a), in forza di AIA (D. D. 54/16), valida ed efficace, mai revocata o sospesa, che consentiva lo stoccaggio dei rifiuti in entrata, fino a 385 tonnellate;
che la ripresa dell’attività non investiva il capannone b), danneggiato dall’incendio, e quello c), antistante, destinato a stoccaggio rifiuti (in entrata), nelle more della verifica sull’amianto;
che il fermo temporaneo di tali due strutture, vale a dire dei capannoni b) e c), non rivestiva alcun valore preclusivo, perché il capannone principale era abilitato allo stoccaggio in entrata, entro 385 tonnellate (D. D. Regionale AIA n. 54/16), mentre i prodotti in uscita (C.S.S. e scarti) sarebbero stati allontanati immediatamente, sotto la vigilanza dell’ARPAC;
che il provvedimento di sospensione dei Vigili del Fuoco, essendo limitato al C. P. I. n. 9864 in data 8.05.2018, che riguardava solo il capannone, danneggiato dall’incendio, non aveva alcuna incidenza preclusiva, nella piena vigenza del certificato antincendio del capannone a);
che, con ulteriore nota del 2.04.2020, aveva procrastinato la ripresa produttiva alla data del 3.04.2020, per esigenze organizzativo – aziendali;
che il Sindaco di Sarno, in esito alla comunicazione della ripresa della produzione, da parte della società, aveva peraltro sollecitato la Regione Campania, in data 1.04.2020, ad interdire l’attività produttiva, oggetto dell’AIA di cui al D. D. n. 54/2016;
ma che “il Dirigente dell’UOD, con atto n. 181426 del 2 aprile 2020, aveva confermato il provvedimento di ripresa dell’attività produttiva e respinto la richiesta sindacale d’inibitoria, deducendo: - che il provvedimento regionale, n. 173699 del 26.03.2020 costituisce atto dovuto, ai sensi dell’art 29 undecies co. II TUA, con cui si sono definite prescrizioni e misure complementari in conformità con l’istruttoria dell’ARPAC (del 20 marzo 2020), per prevenire ulteriori incidenti o imprevisti;
- che l’AIA di cui al D. D. 54/2016 era tuttora valida ed efficace;
- che la società, con atto a firma di tecnico abilitato del 30.03.2020, aveva attestato il possesso e la validità dei certificati antincendio per i capannoni, non colpiti dall’incendio;
- che i controlli dell’ARPAC non avevano accertato condizioni di violazione delle prescrizioni AIA (D. D. 54/2016), tali da imporre l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività, ai sensi dell’art 29 decies co. 9 TUA;
- che in capo al Sindaco, in ogni caso, “in presenza dei rigorosi presupposti normativi, sotto la sua responsabilità, residua il potere di adottare eventuali misure prescrittive ai sensi dell’art. 217 TUS”;
- che, quanto alle evidenziate connessioni tra distinte strutture autorizzate, ferma ogni forma di collaborazione tra Autorità Pubbliche, l’Amministrazione Comunale aveva espresso sempre avviso favorevole, in sede di rilascio dei titoli ambientali, in favore della Società PRT, ex art. 208 TUA, sia nel corso delle Conferenze di Servizi, sia prestando assenso, ai sensi dell’art. 14 ter l. n. 241/90;
- che l’Amministrazione Comunale di Sarno, sulla base del diverso indirizzo, espresso nella delibera consiliare n. 12/2019, ove lo avesse ritenuto, eventualmente, avrebbe potuto dare impulso ad un procedimento di riesame della AIA (D.D. n. 54/2016), ai sensi dell’art 29 octies co. 4 lett. c) TUA, per implementare la sicurezza del processo produttivo, con utilizzo anche di altre tecniche;
il Sindaco di Sarno, a questo punto, aveva ribadito il fermo integrale della attività produttiva, con l’impugnato provvedimento del 2.04.2020 (…), ove aveva dedotto: - che la precedente ordinanza contingibile ed urgente del 25.03.2020 sarebbe stata ancora pienamente valida ed efficace, posto che la UOD della Regione Campania, con il provvedimento abilitativo del 26.03.2020, si sarebbe limitata ad indicare modalità operative di una “eventuale” ripresa dell’attività produttiva;
- che l’ordinanza del 25.03.2020 sarebbe stata emessa, in via contingibile ed urgente, a tutela della salute pubblica (ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL);
che, con tale ordinanza, sarebbe stato disposto sopralluogo, da svolgersi con la partecipazione di tutte le Pubbliche Amministrazioni, per valutare un “eventuale pericolo per la salute pubblica ed evitare ogni forma di inquinamento ambientale”, anche rispetto all’AIA di cui al D. D. 54/2016;
che sarebbe stato opportuno, in ogni caso, attendere i riscontri del Comando dei Vigili del Fuoco e della Regione Campania, in relazione ai provvedimenti, assunti da tali Autorità;
tanto premesso, avverso tale provvedimento, articolava le seguenti censure in diritto:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 50 E 54 T.U.E.L. – D.M. 05.08.2018 - ART. 20 D.LGS. 139/2006 – ARTT. 29 OCTIES, 29

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