TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2017-12-06, n. 201701900

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2017-12-06, n. 201701900
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201701900
Data del deposito : 6 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2017

N. 02893/2017 REG.RIC.

N. 01900/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02893/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2017, proposto da:


F S, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Nocelle, 46/E;


contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Napoli - Sede Distaccata, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 2249/17/6g Area 1 Quater del 13 giugno 2017 del Prefetto di Napoli, notificato in data 16 giugno 2017;

- di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo della posizione del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli - Sede Distaccata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Vista l’ordinanza della Sezione n. 4758 dell’11 ottobre 2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, quanto al fumus bon juris, che l’impugnato diniego resiste alla censure mosse essendo, per quanto emerso anche in sede di istruttoria procedimentale e relativo supplemento, lo stesso adeguatamente motivato quanto ad inesistenza dei presupposti integranti il “dimostrato bisogno”;

Considerato che, l’avvenuta cessazione dell’attività, provata in atti e confermata nel corso della discussione orale, esclude altresì la sussistenza del richiesto periculum in mora;

Considerato che sussistono elementi per disporre la compensazione delle spese della attuale fase;

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