TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-02-27, n. 201503397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-02-27, n. 201503397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201503397
Data del deposito : 27 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03106/2014 REG.RIC.

N. 03397/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03106/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3106 del 2014, proposto da:
B M, M L, B M A, R M, I C, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti S B ed A T, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.a.r. per il Lazio in Roma, via Flaminia n. 189, in assenza di elezione di domicilio in Roma;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Accadia Fabrizio ed Abate Marco, nessuno dei quali costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del bando di concorso interno, per titoli di servizio e successivo superamento del corso di formazione, a n. 7563 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 23.12.2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/33 Bis;

- del decreto del Ministero dell’Interno n. 144 del 3.12.2013, recante modifiche al decreto n. 199 dell’1.8.2002, contenente il Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;

- nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato, preparatorio, conseguente e/o connesso e comunque collegato ai provvedimenti impugnati;

e per la declaratoria

dello scorrimento della graduatoria di merito, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/31 Quater dell’11.12.2013, relativa al concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti, successivamente elevati a 336, per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della P.S., indetto con decreto del Capo della Polizia dell’1.2.2012;

e per il conseguente riconoscimento

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi direttamente al relativo corso di formazione, mediante scorrimento della sopra citata graduatoria di merito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I ricorrenti sono tutti appartenenti alla Polizia di Stato, risultati idonei non vincitori nel concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti, successivamente elevati a 336, per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della P.S., indetto con decreto del Capo della Polizia dell’1.2.2012.

Con il presente ricorso essi impugnano il bando di concorso interno, per titoli di servizio e successivo superamento del corso di formazione, a n. 7563 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 23.12.2013, nonché il D.M. n. 144 del 3.12.2013, recante modifiche al decreto n. 199 dell’1.8.2002, contenente il Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, chiedendo lo scorrimento della graduatoria nella quale risultano idonei, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno dell’11.12.2013, e la propria diretta ammissione al relativo corso.

Deducono i seguenti motivi di doglianza:

A) Violazione del d.l. n. 227/2012, convertito, con modificazioni – violazione dei decreti nn. 98 e 201 del 2011 – violazione del blocco del turn over: legge stabilità 2014 – violazione del d.l. n. 78/2010 – violazione della legge di stabilità 2012 – violazione di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con adunanza del 25.7.2013.

Il citato d.l. n. 227/2012 autorizza il Ministero dell’interno, per l’anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali “semplificate” per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti disponibili in organico al 31.12.2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica.

Nella specie invece il maxi concorso indetto, suddiviso in 9 distinti concorsi, per complessivi 7563 posti, attuerebbe una procedura complessa, lunga ed onerosa, con grande dispendio di risorse, pur essendoci la disponibilità di 9909 idonei.

Si determinerebbe la violazione anche del d.l. n. 78/2010, che prevede il contenimento della spesa pubblica, e della legge di stabilità del 2012, che prevede il blocco delle contrattazioni nazionali per il periodo 2010-2012.

Il concorso avrebbe violato altresì il blocco del turn over .

Il Consiglio di Stato, nell’esprimere il parere sul testo del decreto di modifica del D.M. n. 199/2002, si era dimostrato non favorevole all’indizione del concorso interno de quo , rilevando la violazione dei principi di semplificazione, risparmio e rapidità, sanciti dal d.l. n. 227/2012.

Lo stesso Consiglio di Stato aveva ritenuto di dover considerare l’esistenza di due graduatorie ancora valide ed efficaci ed una in corso di pubblicazione. A parere del Consiglio di Stato, il bando non garantirebbe la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze con le missioni internazionali, e non considererebbe il requisito della conoscenza di lingue straniere in relazione anche a finalità investigative all’estero.

B) Violazione del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – violazione di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 14 del 28.7.2011 - violazione di quanto statuito dal T.a.r. per il Lazio – Roma con sentenza n. 8743 del 15.9.2009 – violazione dell’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994.

Il Ministero, indicendo un nuovo concorso, avrebbe violato quanto statuito dal d.lgs. n. 165/2001, nonché dal Consiglio di Stato con adunanza plenaria n. 14 del 28.7.2011.

Pertanto esso avrebbe dovuto procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, sussistendo un preciso obbligo in tal senso.

C) Carenza di motivi validi posti a base del bando di concorso interno, per titoli ed esame scritto, per il ruolo di sovrintendenti, del 23.12.2013.

Mancherebbe una motivazione valida per giustificare il mancato scorrimento della graduatoria di merito degli idonei non vincitori del precedente concorso interno concluso, mentre l’Amministrazione in questo caso sarebbe tenuta a motivare.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’Interno, la quale ha depositato documentazione ed una memoria difensiva, rimarcando la specialità della Polizia di Stato e la non applicabilità alla stessa della normativa in materia di scorrimento delle graduatorie.

Con ordinanza n. 1711 dell’11.4.2014, è stata respinta la domanda cautelare, incidentalmente proposta, sull’assunta assenza del pregiudizio grave ed irreparabile.

La parte ricorrente ha prodotto una memoria difensiva, in vista della pubblica udienza del 27.1.2015, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso all’esame del Collegio gli istanti, tutti risultati idonei non vincitori nel concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti, successivamente elevati a 336, per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della P.S., indetto con decreto del Capo della Polizia dell’1.2.2012, impugnano il bando di concorso interno, per titoli di servizio e successivo superamento del corso di formazione, a n. 7563 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 23.12.2013, nonché il D.M. n. 144 del 3.12.2013, recante modifiche al decreto n. 199 dell’1.8.2002, contenente il Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, chiedendo lo scorrimento della graduatoria nella quale risultano idonei, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno dell’11.12.2013, e la propria diretta ammissione al relativo corso.

2 - Deve preliminarmente rilevarsi che sulla questione relativa allo scorrimento delle graduatorie nei concorsi relativi al reclutamento del personale della Polizia di Stato si è pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza n. 100/2014 che ha riformato la sentenza di questa Sezione n. 7482/2013.

Il giudice d’appello ha ivi richiamato la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, secondo cui lo scorrimento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede “un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico” , salvi i casi, come quello che qui ricorre, “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), oltre che ulteriori specifici casi, che, tuttavia, non rilevano nella specie.

Il Consiglio di Stato ha poi sottolineato la rilevanza della disciplina prevista per i concorsi di Polizia e, in particolare, con specifico riferimento al concorso per il reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, della previsione dell’ordinaria cadenza annuale del concorso stesso di cui all’art. 2199 del D.Lgs. n. 66/2010, il che implica che “ricorrono esattamente i presupposti richiesti dalla stessa sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14/2011 …al punto n. 51” .

In sintesi, quindi, il giudice di appello, facendo riferimento alla specificità della disciplina che regola il reclutamento degli allievi della Polizia di Stato, ha ritenuto non sussistente l’obbligo di scorrimento della graduatoria in luogo dell’indizione di un nuovo concorso.

2.1 - Anche questa Sezione, adeguandosi all’orientamento del giudice di appello, con sentenze nn. 9984/2014 e 10026/2014, si è pronunciata negativamente, facendo specifico riferimento alla specialità dell’ordinamento della Polizia di Stato ed al principio dell’annualità dei concorsi.

2.2 - In senso conforme si sono espressi anche la Sezione II di questo Tribunale, con sentenza n. 10602/13, con riferimento al reclutamento degli allievi marescialli della Guardia di Finanza, nonché il Consiglio di Stato, in sede cautelare sull’appello avverso detta decisione (Sez. IV - ordinanza n. 1534/2014), e lo stesso Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario avverso il bando per il reclutamento di 80 posti del ruolo dei commissari di Polizia (Sez. I n. 1311/2013).

2.3 - Peraltro, l’affermazione contenuta nella sentenza n. 10026/14, secondo cui “Tenuto conto della specialità del regime, sarebbe stata necessaria una espressa previsione normativa dalla quale dedurre l’applicabilità anche alle Forze di Polizia del principio del previo scorrimento, disposizione che non è rinvenibile nell’ordinamento” , ha trovato espressa conferma nella disposizione introdotta con il d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/14, all’art. 3, commi 3 bis e successivi, che prevede lo scorrimento delle sole graduatorie dei concorsi indetti per l’anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del Codice dell’Ordinamento militare: si tratta dunque di una norma eccezionale, come del resto indicato dallo stesso Legislatore che qualifica tale reclutamento come “straordinario”.

3 - Occorre quindi verificare se i principi già espressi anche da questa Sezione possano applicarsi a questo specifico concorso per l’ammissione al corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendenti della Polizia di Stato.

3.1 - Va detto al riguardo che all’art. 24 quater, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 335/82, recante la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, si prevede l’annualità del concorso connesso al peculiare meccanismo di progressione in carriera, elementi che insieme integrano il presupposto individuato dall’Adunanza Plenaria al punto 51 della citata sentenza n. 14/11.

3.2 -Il bando, con il richiamo alla specificità ordinamentale della Polizia e con il chiaro riferimento all’art. 24 quater del D.P.R. 335/82, ha individuato in modo chiaro i presupposti in base ai quali è stato indotto il concorso, perciò giustificando la scelta, proprio come richiesto dai ricorrenti.

4 - Peraltro, nel caso di specie, essendo stato emesso il bando solo in seguito alla modifica del regolamento che disciplina le modalità di accesso alla qualifica, la motivazione della scelta effettuata dal Ministero dell’Interno si desume in modo chiaro dalle relazioni inviate al Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, sulla quale il Consiglio di Stato - dopo aver approfondito la questione - non ha svolto rilievi.

Il Ministero, con nota del 14 ottobre 2013, ha precisato che “il vigente quadro normativo….impone lo svolgimento di due concorsi (interni) per ogni singola annualità” e che il disposto di cui all’art. 24 quater, comma 1, lett. a) e b), nel disciplinare l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti dalla Polizia di Stato, fa espresso riferimento a due distinte procedure concorsuali interne riservate, rispettivamente, agli assistenti capo e al personale del ruolo degli assistenti e agenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio, entro limiti percentuali stabiliti in relazione “ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno” .

Il principio dell’annualità, oltre a desumersi dalla norma, emerge dalla sua ratio : prevedendo “due distinte procedure concorsuali interne quali uniche modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti” , esso è evidentemente volto “ad assicurare la progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato via via che, anno dopo anno, maturano i requisiti di anzianità di qualifica previsti dalla legge” .

Il Ministero ha poi rilevato che la disposizione derogatoria introdotta dall’art. 2, comma 5, lett. b), del d.l. n.227/12, che consente l’attivazione di procedure e modalità semplificate per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nulla dispone in ordine alla possibilità di derogare al principio dell’annualità dei concorsi, che - ove introdotto - avrebbe comportato la frustrazione delle legittime aspettative di progressione in carriera del personale della Polizia di Stato.

Nella successiva nota integrativa datata 22.10.2013, diretta al Consiglio di Stato, a seguito del parere interlocutorio, il Ministero ha inoltre precisato che la deroga al normale criterio di reclutamento di detto personale, accedendo allo scorrimento delle graduatorie, avrebbe comportato “un copioso contenzioso innescato da quanti, avendo maturato i requisiti di anzianità o di qualifica per la partecipazione al concorso interno nelle annualità successive al 2003 (…) verrebbero esclusi dalla possibilità di partecipazione alla procedura selettiva” .

Ha poi precisato che: a) la graduatoria pubblicata il 17.7.2009 non può considerarsi vigente, essendo scaduto il triennio di eventuale validità (trattandosi di concorsi interni riservati e non di concorsi pubblici, per dette graduatorie non si applica il regime di proroga della vigenza introdotto dall’art. 17, comma 19 del d.l. n. 78/2009 e da ultimo dall’art. 4 comma 4 del d.l. n. 101/2013, come chiarito dalla circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0011786 del 22.2.2011, par. 8);
b) con riferimento al concorso indetto con D.M. 1.2.2012, che è quello nel quale i ricorrenti sono poi risultati idonei, esso era in fase di svolgimento e la graduatoria non era stata ancora formata e dunque non era utilizzabile neppure in astratto;
c) l’unica graduatoria utilizzabile sarebbe quella del 3.11.2011, che vede la presenza di soli 1422 candidati idonei, i quali, però, secondo il Ministero stesso, non sono lesi dal concorso, perché dispongono non solo dei precedenti titoli, ma anche di quelli maturati per effetto del decorso del tempo, ed aggiungono anche il punteggio derivante dall’idoneità.

4.1 - Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’Amministrazione ha fornito ampia motivazione in ordine alla opportunità di ricorrere al concorso interno anziché allo scorrimento.

5 - Occorre rimarcare – non senza rilievo – che, al momento della previsione del concorso, poi indetto a dicembre 2013, non si sarebbe potuto far ricorso alla graduatoria nella quale gli odierni ricorrenti figurano come idonei. Gli stessi possono comunque far valere la propria idoneità al precedente concorso, essendo prevista l’attribuzione di uno specifico punteggio per detto titolo.

6 - Le esigenze di semplificazione sono state soddisfatte, attraverso la previa modifica del regolamento che disciplina l’accesso alla qualifica, con la previsione del concorso per soli titoli e dell’utilizzazione dei sistemi informatici, secondo quanto si desume dalla relazione che accompagna lo schema di regolamento.

7 - In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

8 - Quanto alle spese di lite, in considerazione della complessità e novità della questione, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

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