TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-03-07, n. 202200374

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-03-07, n. 202200374
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202200374
Data del deposito : 7 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2022

N. 00828/2022 REG.RIC.

N. 00374/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00828/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 828 del 2022, proposto da


-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori -OMISSIS--OMISSIS- e-OMISSIS--OMISSIS-;
-OMISSIS--OMISSIS-;
-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via T. Tasso n. 169;


contro

Comune di San Cipriano D’Aversa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpac - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via G. Sanfelice n. 33, presso l’avvocato Gaetano Mastropasqua;

per l’annullamento,

previa concessione delle misure cautelari,

- dell’autorizzazione, ai sensi degli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), rilasciata dal Comune di San Cipriano d’Aversa e dall’Arpa Campania per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di San Cipriano d’Aversa in via -OMISSIS-

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell’Arpac, la comunicazione d’inizio lavori, il progetto definitivo dell’infrastruttura e l’analisi d’impatto elettromagnetico, nonché ogni altra autorizzazione concessa dalla parte resistente con riferimento all’impianto;
nonché

per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Cipriano D’Aversa e della Iliad Italia s.p.a.;

Vista l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che i ricorrenti si dolgono della violazione sia delle garanzie di pubblicità e di partecipazione procedimentale, sia delle norme (legge n. 36 del 2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003) poste a protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riferimento all’impatto dell’impianto sul terrazzo di pertinenza della loro abitazione e alla presenza di scuole a una distanza inferiore a 350 metri (cfr. articolo 6 del Regolamento comunale per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di radio-telecomunicazioni e degli elettrodotti );

Ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare in considerazione della sussistenza del fumus boni iuris e del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile a interessi di rilevanza costituzionale;

Ritenuto, pertanto, di dover inibire l’esecuzione di ulteriori lavori e disporre che l’impianto (ove ormai completato) resti comunque inattivo fino alla definizione del merito del ricorso, rinviando al definitivo ogni statuizione circa le spese della presente fase interinale;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi