TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-24, n. 202304418
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 04418/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04505/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4505 del 2022, proposto da
IA SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento - trasmesso a mezzo pec in data 03.08.2022 – a firma del Responsabile Delegato all'Attività di Tutela Paesaggistica p.t., con cui il Comune di Capri ha respinto l'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata – SCIA prot.n. 16782 del 01.07.2022, formulata dalla ricorrente per la realizzazione di un posto auto coperto ed installazione di servoscale su scala interna, presso l'immobile di sua proprietà sito in Capri alla Via S. Marina Piccola, 66.
b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi, in particolare – se ed in quanto occorra - del parere reso dalla CLP del Comune di Capri nella seduta del 15.07.2022, comunicato con nota del 19.07.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria dell’immobile sito in Capri, alla via S. Marina Piccola 66, avente unico ingresso sulla strada provinciale e privo di area di sosta per la fermata di autoveicoli.
1.1. L’immobile è costituito:
- al piano terra, da un locale sgombero e da una cantinola;
- al primo piano, da un appartamento composto da soggiorno, due camere cucina e servizi; antistante al primo piano vi è un ampio terrazzo prospiciente direttamente la strada provinciale, rispetto alla quale si trova ad una quota variabile da mt. 3,20 a mt. 4,50.
1.2. Il fabbricato ricade in zona P.I. del PTP dell’isola di Capri
1.3. Il coniuge della ricorrente è invalido grave al 100%, con capacità di deambulazione gravemente ridotta e con difficoltà permanenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età.
1.4. Di qui la richiesta della ricorrente, presentata al Comune in data 1.7.2022, concretante una SCIA con istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, per la realizzazione di un posto auto coperto ed installazione di servoscala presso l’immobile di sua proprietà (di metri 4,00x3,00x2,30 oltre allo spazio di manovra per la discesa e la salita dall’auto), attraverso lo sbancamento dell’area sottostante il terrazzo al primo piano; e ciò al fine di eliminare la barriera architettonica costituita dalle scale esistenti e dalla impossibilità di sostare lungo la strada, altamente trafficata e tortuosa.
1.5. Spiegato il contraddittorio procedimentale, con il preavviso di rigetto del 19 luglio 2022 – a seguito delle negative osservazioni della Commissione Locale del Paesaggio - e le deduzioni della ricorrente del 28 luglio 2022, il Comune di Capri rigettava la istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata “ stante la natura dell’intervento (sbancamento di terrapieno) e le disposizioni del Piano Paesistico dell’isola di Capri che escludono tali tipo di interventi per immobili privati ”.
1.6. Avverso tale provvedimento insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- I-II violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis l. 241/90, carenza di motivazione - violazione del giusto procedimento di legge, attesa la laconicità del preavviso di diniego, che non avrebbe consentito alla ricorrente di comprendere le effettive ragioni ostative addotte dalla Amministrazione, solo poscia disvelate con il provvedimento finale; in ogni caso, non sarebbero state valutate le deduzioni introdotte nel procedimento della ricorrente –circa la deroga alle prescrizioni urbanistiche in caso di immobili da destinare a comunità alloggio o a centri socio-riabilitativi- respinte senza veruna motivazione:
- III violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241 –eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge - violazione del principio di trasparenza e buon andamento della p.a. – carenza di adeguata motivazione, attesa la mancanza di una espressa e puntuale indicazione della natura e della serietà del danno che sarebbe arrecato agli interessi urbanistico-paesaggistici dalla realizzazione dell’intervento volto ad arrecare un beneficio ad una persona disabile ai sensi dell’art. 4 della legge 13/89 in tema di eliminazione di barriere architettoniche;
- IV violazione del giusto procedimento – violazione del principio contrarius actus - violazione di legge d.p.r. 31/2017 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241 – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge - violazione del principio di trasparenza e buon andamento della p.a. – carenza di adeguata motivazione, atteso che –secondo quanto emergerebbe dal suo tenore letterale - il gravato provvedimento sarebbe stato emesso senza la acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, che invero inizialmente aveva dato origine al preavviso di rigetto;
- V violazione di legge – violazione e falsa applicazione del PTP di capri - violazione e falsa applicazione della l.n.13/1989 – violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 24 della l.n. 104/1992 – carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – sviamento, per avere in ogni caso la Amministrazione travisato la effettiva significanza delle prescrizioni del PTP applicabili alla area che ne occupa, comechè vietanti qualsiasi tipologia di incremento volumetrico ma non già un intervento di “parziale sbancamento del terreno”;
- VI violazione di legge - violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e ss. del d.p.r. n. 380/2001 – violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 24 della l. n. 104/1992 – carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – sviamento; in ogni caso, secondo la ricorrente, la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata sarebbe stata meritevole di accoglimento atteso che l’opera agognata sarebbe “ prettamente correlata alla eliminazione della barriera architettonica e, quindi, autorizzabile in deroga alle previsioni paesaggistiche ed urbanistiche vigenti ”, a’ sensi degli artt. 4 l. 13/89 e 10, comma 6, l. 104/92.
1.7. Si costituiva l’intimato Comune instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 7 giugno 2023.
2. Il ricorso non è fondato, siccome già adombrato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinvengono ragioni per deflettere.
2.1. Le prime due censure relative alla asserita pretermissione delle guarentigie procedimentali spettanti alla