TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-10-21, n. 202213566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-10-21, n. 202213566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213566
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2022

N. 13566/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03075/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3075 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Adige Energy Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A M, P G, P P, F C, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via degli Scialoja, 18;

contro

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A Z, M A F, A P, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A Z in Roma, piazza di Spagna n. 15;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento:

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., prot. n. GSE/P20170097075 del 19.12.2017, ricevuto dalla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in medesima data;

- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota prot. GSE/P20170074964 del 11.10.2017, ricevuta da Adige Energy Company S.r.l. in medesima data e la nota prot. GSE/P20170034251 dell'8.5.2017 recante;

- nonché, ove occorer possa, la nota pubblicata dal GSE sul proprio sito web il giorno 19.12.2013, recante “Certificati Bianchi: presentazione delle Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e delle Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC) a partire dal 1° gennaio 2014”;

per l’accertamento del diritto

della società Adige Energy Company S.r.l. alla percezione di tutti i certificati bianchi spettanti in base al D.M. 28.12.2012, con riferimento alla

PPPM

0226639022414T028 e alle RVC identificate dal codice di radice 0226639022414R035, nonché con riferimento a tutte le Richieste di Verifica e

Certificazione che verranno in futuro presentate al GSE per approvazione.

e la condanna

del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 aprile 2018:

per l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. GSE/P20180006571 del 29.01.2018, ricevuto dalla ricorrente a mezzo raccomandata A/R in data 02.02.2018;

- nonché di tutti gli altri atti connessi e i provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. già impugnati nel ricorso introduttivo: prot. n. GSE/P20170097075 del 19.12.2017, prot. n. GSE/P20170074964 del 11.10.2017 e prot. n. GSE/P20170034251 dell'8.5.2017;

per l’accertamento del diritto

della società Adige Energy Company S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012 con riferimento alla Proposta di Progetto e di Programma di Misura n. 0226639022414T028 e alle Richieste di Verifica e Certificazione identificate dal codice di radice n. 0226639022414R035, nonché con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione che verranno in futuro presentate al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per approvazione;

e la condanna

del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Certificati Bianchi per la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0226639022414R035-1#6.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 giugno 2018:

per l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. GSE/P20180024763 del 21.03.2018, ricevuto dalla ricorrente a mezzo raccomandata PEC in medesima data, recante “

ID

Verifica 021-C-17-CB – Attività di controllo di cui alla lettera port. GSE/P20170034251, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0226639022414R035 (Soggetto Proponente: Adige Energy Company S.r.l.;
Soggetto Titolare: Raffeiner Valtl di Raffeiner Barbara) – Richiesta restituzione incentivi”;

- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi i provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. già impugnati nel ricorso introduttivo, prot. n. GSE/P20170097075 del 19.12.2017, prot. n. GSE/P20170074964 del 11.10.2017 e prot. n. GSE/P20170034251 dell'8.5.2017 e i provvedimenti impugnati nel precedente ricorso per motivi aggiunti, prot. GSE/P20170040544 del 19.05.2017 e prot. n. GSE/P20180006571 del 29.01.2018;

per l’accertamento del diritto

della società Adige Energy Company S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012 con riferimento alla Proposta di Progetto e di Programma di Misura n. 0226639022414T028 e alle Richieste di Verifica e Certificazione identificate dal codice di radice n. 0226639022414R035, nonché con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione che verranno in futuro presentate al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per approvazione

e la condanna

del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 aprile 2019:

per l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. GSE/P20190006223 del 28.01.2019, ricevuto dalla ricorrente a mezzo pec in data 28.01.2019, recante “rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0226639022414R035-1#7, presentata da ADIGE ENERGY COMPANY”;

- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti e quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti;

per l’accertamento del diritto

della società Adige Energy Company S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012 con riferimento alla Proposta di Progetto e di Programma di Misura n. 0226639022414T028 e alle Richieste di Verifica e Certificazione identificate dal codice di radice n. 0226639022414R035, nonché con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione che verranno in futuro presentate al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per approvazione;

e la condanna

del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Certificati Bianchi per la Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0226639022414R035-1#7;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 novembre 2020:

per l’annullamento:

- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., prot. n. GSE/P20170097075 del 19.12.2017, ricevuto dalla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in medesima data, recante il “Attività di controllo di cui alla lettera prot. GSE/P20170034251, ai sensi dell'art. 12 del D.M. gennaio 2017, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0226639022414R035, (Soggetto Proponente: Adige Energy Company S.r.l.;

Soggetto Titolare: Raffeiner Valtl di Raffeiner Barbara). Comunicazione di esito”;

- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la nota prot. GSE/P20170074964 del 11.10.2017, ricevuta da Adige Energy Company S.r.l. in medesima data, recante “

ID

Verifica 019-C-17-CB - Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 3 del D.M. 11 gennaio 2017, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0226639022414R035,

il cui Soggetto Proponente è la società Adige Energy Company S.r.l. e il cui Soggetto Titolare è la società Raffeiner Valtl di Raffeiner Barbara. Sospensione del procedimento per richiesta integrazioni e osservazioni ai sensi dell'art. 12 comma 12 del D.M. 11 gennaio 2017” e la nota prot. GSE/P20170034251 dell'8.5.2017 recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, di svolgimento dell'attività di controllo mediante sopralluogo ai sensi dell'art. 12 commi 1 e e del D.M. 11 gennaio 2017, per i progetti di riduzione dei consumi di energia primaria identificati dalla prima richiesta di emissione dei titoli di efficienza energetica con il codice 0226639022414R035 e 0226639022414R036”.

- nonché, ove occorrer possa, la nota pubblicata dal GSE sul proprio sito web il giorno 19.12.2013, recante “Certificati Bianchi: presentazione delle Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e delle Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC) a partire dal 1° gennaio 2014”;

per l’accertamento del diritto

della società Adige Energy Company S.r.l. alla percezione di tutti i certificati bianchi spettanti in base al D.M. 28.12.2012, con riferimento alla

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