TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-21, n. 202201782

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-21, n. 202201782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201782
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2022

N. 01782/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00572/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 572 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto d’irrogazione della sanzione disciplinare della censura;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

quanto ai motivi aggiunti:

- del rapporto informativo per l'anno 2017 nella parte in cui stabilisce l'aumento del punteggio conseguito solo di uno e non di due punti in ragione della censura comminata;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 settembre 2022 il I referendario Donatella Testini;

Nessuno è collegato per le parti, ma si dà atto della presenza a verbale dell’avvocato N I per il ricorrente, a seguito di richiesta di passaggio in decisione senza discussione, depositata in giudizio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Nel presente giudizio è controversa, in via principale, la legittimità del decreto -OMISSIS- del 31 gennaio 2018, con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha irrogato al ricorrente, Commissario Coordinatore di polizia penitenziaria in

servizio presso gli Istituti Penitenziari di Trani, la sanzione disciplinare della censura.



1.1 All’esito della visita ispettiva effettuata presso gli Istituti penali di Trani dal 24 al 26 gennaio 2017 e in considerazione del rapporto disciplinare elevato nei confronti del ricorrente dalla Direttrice dell’Istituto penitenziario in data 21 febbraio 2017, il Direttore generale del Personale e delle Risorse, con nota dell’8 marzo 2017, ha avviato l’inchiesta disciplinare di cui all’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 449 del 1992 ( recante “Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”), ritenendo le condotte ivi descritte prima facie ascrivibili a quattro delle fattispecie previste dal precedente art. 4, che disciplina le condotte sanzionabili con la deplorazione.

Il funzionario istruttore nominato, con nota in data 17 marzo 2017, notificata il successivo 21 marzo, ha contestato al ricorrente i seguenti addebiti disciplinari di cui all’art. 4, sanzionati con la deplorazione:

- il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina (art. 4, comma 1, lett. b);

- il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione (art. 4, comma 1, lett. f);

- la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti (art. 4, comma 1, lett. i);

- la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti (art. 4, comma 1, lett. l).

All’esito dell’istruttoria disciplinare, il Consiglio centrale di disciplina ha deliberato di prosciogliere il ricorrente dai primi due addebiti elencati (lett. b) e f) e lo ha dichiarato responsabili degli ulteriori due illeciti.

Più precisamente, il Consiglio ha ritenuto non sussistenti gli estremi della violazione disciplinare in relazione a tutte le condotte elencate dalla lettera a) alla lettera g);
mentre ha ritenuto che integrano gli estremi della responsabilità disciplinare le condotte elencate alle lettere da h) a g) della deliberazione ovvero le seguenti:

h) il ricorrente ha fatto pressione su alcuni poliziotti penitenziari affinché rinunciassero velocemente all’incarico ottenuto a seguito di regolare interpello;

i) il ricorrente ha tollerato o almeno trascurato di controllare l’operato dei suoi più diretti collaboratori, essendosi verificate irregolarità in relazione alla distribuzione del lavoro straordinario, all’orario di servizio e all’uso del badge;

j) il ricorrente ha disatteso in più occasioni gli ordini impartiti dall’Autorità dirigente.

Il Consiglio centrale di disciplina ha proposto al Capo del Dipartimento l’irrogazione della censura, sanzione meno grave della deplorazione, ritenuta proporzionata in considerazione del “complessivo percorso professionale dell’incolpato” e dunque dell’assenza di precedenti disciplinari e degli ottimi giudizi complessivi riportati negli anni.

Il Capo del Dipartimento ha deciso in conformità al Consiglio di Disciplina e con decreto in data 21 febbraio 2018 ha irrogato la sanzione della censura.

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