TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202201146
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 01146/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, quale amministratore di sostegno della figlia -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bormioli e Paolo Bormioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, piazza Dante, n. 9/14;
contro
A.S.L. n. 3 - Azienda Sociosanitaria Ligure, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, n. 2/11;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di diniego dell’ASL 3 prot. -OMISSIS- dell’01.03.2022 e del parere del 24.02.2022 del Centro regionale di riferimento per le cure di neuroriabilitazione di alta specialità all’estero;
nonché per l’accertamento:
- del silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento per cure neuroriabilitative di altissima specializzazione del 21.01.2022;
- del diritto al rimborso delle spese sostenute per i trattamenti sanitari ricevuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11.07.2022:
- del provvedimento di diniego dell’ASL 3 prot. n. -OMISSIS- dell’11.05.2022;
- del parere del 09.05.2022 del Centro regionale di riferimento per le cure di neuroriabilitazione di alta specialità all’estero;
- della nota di trasmissione dell’ASL 3 prot. n. -OMISSIS- dell’08.06.2022;
- del parere del 07.06.2022 del Centro regionale di riferimento per le cure di neuroriabilitazione di alta specialità all’estero;
di tutti gli atti preparatorii e presupposti, conseguenti e connessi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. n. 3 - Azienda Sociosanitaria Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo e con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato due dinieghi opposti dal’ASL alla richiesta di autorizzazione al trasferimento della figlia all’estero per ricevere cure neuroriabilitative di altissima specializzazione.
2. In punto di fatto, occorre osservare che la figlia del ricorrente è affetta da -OMISSIS- (doc. 1 di parte attrice).
3. Alla fine del 2021 la giovane era stata traferita in una clinica svizzera per svolgere trattamenti di elevata specializzazione, ottenendo a tal fine l’autorizzazione dell’ASL (si v. il provvedimento del 15.06.2021, doc. 3 di parte attrice, e la relativa richiesta, doc. 1 della resistente).
4. Il 21.01.2022, il ricorrente ha chiesto nuovamente l’autorizzazione dell’ASL per effettuare un nuovo ciclo di cure nel successivo mese di marzo, allegando il preventivo della struttura svizzera e un certificato medico (doc. 3 di parte resistente).
5. Come notificato con nota del 01.03.2022 (doc. 9), il Centro regionale di riferimento per le cure di neuroriabilitazione di alta specialità all’estero, con parere del 24.02.2022 (doc. 11), ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta, in quanto «nessun medico specialista in medicina fisica e riabilitativa ha redatto un piano riabilitativo individuale».
6. Il ricorrente si è quindi recato a proprie spese all’estero con la figlia e, nei termini di legge, ha impugnato dinanzi a questo TAR la nota del 01.03.2022 e il parere del Centro, chiedendo la concessione della tutela cautelare.
7. Nel giudizio, si è costituita l’ASL, resistendo all’impugnativa.
8. In seguito, il 09.05.2021, il ricorrente ha presentato una nuova istanza, con riferimento a un ulteriore ciclo di cure, da effettuarsi tra novembre e dicembre, questa volta allegando il piano riabilitativo individuale richiesto dall’ASL.
9. Con ordinanza n. 113 del 2022, questo TAR, ritenendo che l’interesse sotteso al ricorso fosse divenuto essenzialmente economico (in quanto volto al rimborso di spese sanitarie ormai sostenute) e tutelabile adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio, ha fissato l’udienza per la trattazione del merito.
10. Nel mentre, con nota dell’11.05.2022 (doc. 20 di parte attrice), l’ASL ha trasmesso al ricorrente il parere del Centro del 09.05.2022 (doc. 21 di parte attrice), con il quale la commissione ha invitato la paziente a sottoporsi a una visita al fine di redigere un piano riabilitativo e individuare le strutture più idonee per la presa in carico.
11. All’esito della visita, con nota dell’08.06.2022 (doc. 22 di parte attrice), è stato trasmesso al ricorrente il diniego dell’ASL sull’istanza del 09.05.2021, insieme al parere negativo del Centro e alla relazione a esso allegata.
In particolare, la commissione, pur concordando con l’istante circa la necessità d’implementare la presa in carico territoriale mediante sedute di fisioterapia presso un centro specializzato in -OMISSIS-, da effettuarsi in regime diurno, ha ritenuto che queste prestazioni potessero essere fornite sul territorio italiano, indicando, a tal proposito, un centro di Pergine Valsugana e un istituto di ZZ.
12. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche questo secondo diniego, chiedendo la concessione della tutela cautelare, anche in via monocratica.
13. Con decreto presidenziale n. 141 del 2022, la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche è stata rigettata.
14. All’esito della camera di consiglio del 22.07.2022, il Collegio ha ritenuto che l’interesse della ricorrente, essendo correlato al fondamentale diritto alla salute, non potesse che prevalere, nella fase cautelare, sulle esigenze dell’ASL, di natura finanziaria, e, con ordinanza n. 154 del 2022, ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, autorizzando la giovane al trasferimento per cure di altissima specializzazione all’estero, con riserva dell’ASL di ripetere le somme in caso di rigetto del ricorso nel merito.
15. Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
16. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
17. In via preliminare,