TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-03-28, n. 202305340

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-03-28, n. 202305340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305340
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 05340/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16706/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16706 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla istanza di accesso del -OMISSIS-, e del correlato diritto della ricorrente alla ostensione della certificazione richiesta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2023, con il quale si dà atto dell’intervenuto rilascio, in data -OMISSIS-, dei certificati reddituali richiesti;

Vista la nota del 27 febbraio 2023, con la quale parte ricorrente chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 27 dicembre 2022;

Visto il decreto n. 21 del 2023 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente nel presente giudizio.

Vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali depositata in data 17 marzo 2023;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 82 e 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Visto il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso del -OMISSIS-, volta ad ottenere il rilascio della certificazione reddituale dei dati presenti in anagrafe tributaria.

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, ed ha dato atto dell’intervenuto rilascio, in data -OMISSIS-, dei certificati reddituali richiesti.

3. Alla camera di consiglio del 21 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Con atto depositato in giudizio il 27 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, per avere l’Amministrazione resistente soddisfatto pienamente la propria pretesa, mediante l’ostensione della certificazione richiesta.

5. Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dalle parti e ritiene che debba ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 34, comma 5, cod. pro. amm., imponendosi una declaratoria in conformità.

6. Il Collegio è altresì chiamato a pronunciarsi sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente, depositata in data -OMISSIS-ed integrata con notula spese il 17 marzo 2023.

6.1 Il Collegio rileva, in proposito, che sussistono le condizioni di reddito previste dagli artt. 76 e 79 del D.P.R. n. 115/2002 per l'ammissione al beneficio di cui trattasi, e che l’avv. D P risulta iscritto nello speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, come da certificazione dell’Ordine degli avvocati di Napoli versata in atti e da visura dell’albo online del competente Consiglio dell’Ordine.

6.2 Il Collegio ritiene, quindi, alla luce della documentazione depositata, che ricorrono i presupposti per poter disporre favorevolmente riguardo all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che va pertanto accolta, fermi restando i successivi controlli da parte delle competenti Autorità e la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano la produzione dell’istanza ai sensi dell’art. 124, comma 4, del D.P.R. n. 115 del 2002.

6.3 Le competenze professionali sono liquidate in applicazione:

- dell’art. 82, D.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” ;

- dell’art. 130, D.P.R. n. 115/2002 che, con riguardo al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, stabilisce che il compenso spettante ai difensori sia ridotto della metà;

- dell’art. 4, D.M. n. 55/2014, che impone di valutare - al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore - le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che del risultato del giudizio.

6.4 A tal fine, il Collegio rileva che le censure dedotte nel ricorso, anche tenuto conto del tipo di contenzioso in questione e dei risultati conseguiti, non esprimono un impegno professionale di particolare rilievo, sia quanto ad argomentazioni di sostegno della tesi, sia quanto al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, sia quanto ai profili di fondatezza, anche in considerazione dell’obiezione sollevata dall’Amministrazione resistente - e non contestata dalla ricorrente - circa la necessità di un processo di elaborazione dati connesso alle certificazioni richieste, non essendo le stesse nella pronta disponibilità dell’Agenzia, che ne avrebbe impedito l’immediata ostensibilità.

6.5 Il Collegio ritiene, pertanto, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso pari al valore di liquidazione corrispondente al terzo scaglione di riferimento (come individuato ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del predetto DM n. 55/2014 e del punto 21 della connessa tabella), con riduzione del 50%, addivenendosi ad una liquidazione nella misura corrispondente a:

- € 1.500,00 quale compenso per la fase di studio della controversia ed introduttiva del giudizio;

- nessun compenso per la fase decisionale, risultando dagli atti (cfr. deposito del 27 febbraio 2023) la richiesta di cessazione della materia del contendere, il passaggio in decisione allo stato degli atti e la definizione del giudizio ex 34, co. 5, cod. proc. amm.

- per un totale di € 1500,00 da ridurre alla metà ex art. 130 D.P.R., pari dunque ad € 750,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti.

7. Si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione del contenuto complessivo del ricorso proposto, per compensare tra le parti le spese di lite.

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