TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-06-13, n. 201800577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-06-13, n. 201800577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800577
Data del deposito : 13 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2018

N. 00577/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2018 REG.RIC.

N. 00337/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi: I) n. 336 del 2018, proposto da ANSA GROUP s.r.l. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. F L, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3

contro

la Provincia di Mantova, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti E P R, L S e F N, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nella memoria di costituzione e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Brescia via Spalto San Marco n. 1A

nei confronti

GE.ST.IM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nella memoria di costituzione e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Salvadori, in Brescia, alla via XX Settembre n. 8

II) n. 337 del 2018, proposto da ANSA GROUP s.r.l. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. F L, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3

contro

la Provincia di Mantova, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti E P R, L S e F N, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nella memoria di costituzione e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Brescia via Spalto San Marco n. 1A

nei confronti

GE.ST.IM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nella memoria di costituzione e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Salvadori, in Brescia, alla via XX Settembre n. 8

per l'annullamento

I) quanto al ricorso n. 336 del 2018:

- dell’atto dirigenziale n. 229 del 27 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara nella parte in cui è stata disposta l’ammissione anche dell’impresa aggiudicataria GE.ST.IM s.r.l.;

- dei verbali delle sedute pubbliche di gara del 21 febbraio 2018 e del 27 febbraio 2018 nella parte in cui la Commissione di Gara ha ammesso e valutato l’offerta della GE.ST.IM s.r.l.;

- di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale lesivo degli interessi della società ricorrente

II) quanto al ricorso n. 337 del 2018:

- della determinazione n. 142 del 14 marzo 2018, con la quale la Provincia di Mantova ha aggiudicato, in via definitiva, alla società GE.ST.IM s.r.l. l’appalto dei “lavori di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico presso l’Istituto Superiore “F. Gonzaga”, via F. Lodrini – Castiglione delle Stiviere (MN)” ;

- della nota del 19 marzo 2018, con la quale la stazione appaltante ha provveduto a comunicare ai concorrenti l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- della proposta di aggiudicazione formulata, all’esito della seduta di gara del 27.02.2018, in favore della società GE.ST.IM S.r.l.;

- di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale lesivo degli interessi della società ricorrente

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata e della controinteressata GE.ST.IM s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto del Presidente della Provincia di Mantova n. 149 del 7 dicembre 2017, veniva approvato il progetto esecutivo dei “lavori di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico presso l’Istituto Superiore “F. Gonzaga”, via F. Lodrini – Castiglione delle Stiviere (MN)” , dell’importo complessivo di € 550.000,00, di cui € 408.558,30 per lavori a corpo, € 30.970,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 110.470,74 per somme a disposizione della Amministrazione.

Con determinazione dirigenziale n. 32 del 31 gennaio 2018, veniva indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo Decreto.

Nella conclusiva seduta di gara del 27 febbraio 2018, la Commissione, data lettura delle offerte economiche e determinata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (23,991%), formulava la proposta di aggiudicazione in favore della odierna controinteressata GE.ST.IM s.r.l., (ribasso del 23,898%), a cui seguiva in graduatoria l’offerta (ribasso del 23.770%) della ricorrente ANSA GROUP s.r.l. UNIPERSONALE.

In parti data, veniva pubblicato all’albo pretorio telematico del Committente l’atto Dirigenziale n. 229 recante l’approvazione dell’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara.

Il 1° marzo 2018, l’odierna ricorrente trasmetteva, a mezzo PEC, istanza di accesso agli atti, richiedendo copia dei verbali di gara nonché della documentazione relativa all’offerta di GE.ST.IM, in favore della quale era stata formulata la proposta di aggiudicazione.

Con determinazione dirigenziale n. 142 del 14 marzo 2018, erano approvati gli atti di gara e veniva, conseguentemente, disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di GE.ST.IM (provvedimento la cui adozione era comunicata alle imprese concorrenti il successivo 19 marzo 2018).

In data 20 marzo 2018, la Provincia di Mantova riscontrava l’istanza di accesso, trasmettendo copia dei verbali di gara;
con comunicazione a mezzo PEC del 29 marzo 2018, la stazione appaltante informava la società concorrente di aver provveduto ad effettuare le copie richieste e che, pertanto, la documentazione era disponibile presso l’Ufficio Appalti.

I) Con la prima delle proposte impugnative (R.G.N. 336 del 2018), parte ricorrente, premessa l’illustrazione dei principi in diritto che assistono la tempestività del ricorso – promosso nel termine decadenziale dimidiato decorrente dall’acquisita cognizione dell’offerta della controinteressata – assume l’illegittimità dell’ammissione di quest’ultima alla procedura di gara de qua per:

Violazione dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Violazione dell’art.

6.2 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere (illogicità, contraddittorietà).

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l’art.

6.2 del Disciplinare prescriveva, in puntuale osservanza del disposto normativo di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso da parte dei concorrenti dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.

In particolare, gli operatori economici, ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, avrebbero dovuto possedere l’iscrizione e l’attivazione dell’l’attività connotata dal

CODICE ATECORI

2007: 43.32.02 ovvero per posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, pareti mobili e simili.

La società controinteressata non sarebbe in possesso del richiesto requisito di iscrizione;
dimostrandosi, pertanto, carente di un requisito, il cui possesso è richiesto, a pena di esclusione, dalla lex specialis di gara.

La clausola di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara è conforme al dettato dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (principio di tassatività delle cause di esclusione), in virtù del quale “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti” .

La richiesta del possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per una attività inerente a quella oggetto di appalto trova infatti la sua fonte nell’art. 83, comma 3, del vigente Codice degli Appalti.

Ne tale requisito può essere acquisito attraverso l’avvalimento, fattispecie utilizzata dalla controinteressata per supplire alla carenza della qualificazione SOA non posseduta per la categoria di lavori posta in gara, per le seguenti concorrenti motivazioni:

- il requisito di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non può formare oggetto di avvalimento (escluso in riferimento ai requisiti di idoneità morale e professionale);

- nemmeno la società ausiliaria TIEFFE COSTRUZIONI s.r.l. possiede suddetto requisito (essendo in possesso dell’iscrizione e dell’attivazione per l’attività connotata dal Codice

ATECORI

43.32 relativo alla “posa in opera di casseforti ed infissi” , attinente ad attività neppure affine a quella oggetto di appalto, che ha ad oggetto la posa in opera di coperture);

- il contratto di avvalimento non ne prevede il “prestito” .

II) Il secondo ricorso (R.G.N. 337 del 2018) è proposto avverso l’aggiudicazione della procedura selettiva, avvenuta in favore di GE.ST.IM s.r.l.

Queste le censure:

Illegittimità derivata. Violazione dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Violazione dell’art.

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