TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-12-09, n. 201406438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-12-09, n. 201406438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406438
Data del deposito : 9 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02869/2013 REG.RIC.

N. 06438/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02869/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2869 del 2013, proposto da:
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso A M in Napoli, Via S. Lucia,81;

contro

Comune di Orta di Atella, rappresentato e difeso dall'avv. A Z, con domicilio eletto presso A Z in Napoli, Via Diocleziano N. 146;

per l'annullamento dell’ordinanza n. 8 del 26.03.2013 recante la rimozione e smaltimento ad horas di rifiuti e la bonifica dell'area sita in tenimento del comune di Orta di Atella


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orta di Atella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene il ricorso fondato alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr., per tutte, Tar Campania-Napoli n. 243/2010), pur a fronte di un diverso orientamento recentemente formatosi, con riguardo però a fattispecie in cui risulta, diversamente dalla presente vicenda in ragione della peculiarità strutturale e dimensionale del bene interessato, concretamente esigibile un attivo e proficuo onere di diligenza e custodia da parte del proprietario intimato..

In particolare, ritiene fondata ed assorbente la censura con cui parte ricorrente prospetta l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 in quanto non sono stati dimostrati i profili di dolo o colpa necessari per l'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull'area interessata.

Infatti la norma richiamata dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l'addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile. Nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo all’Amministrazione regionale ricorrente, necessari per l'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica "culpa in vigilando" (C.d.S. Sezione V 8 marzo 2005, n. 935).

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