TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-01-28, n. 202300114
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Testo completo
Pubblicato il 28/01/2023
N. 00114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2021, proposto da F P ed E A V, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registi di Giustizia;
contro
Comune di Monticello Conte Otto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione prot. n. 0057398 del 26/2/2021, notificata in pari data, con la quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Monticello Conte Otto ha respinto la domanda di permesso di costruire per lavori di ampliamento ai sensi dell'art. 2 della L.R. Veneto n. 14/2009;
- nonché di ogni altro atto presupposto, dipendente, conseguente, anche non conosciuto, compresa la comunicazione dei motivi ostativi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monticello Conte Otto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto dell’odierno gravame è il diniego opposto dal Comune di Monticello Conte Otto all’istanza di permesso di costruire presentata in data 7 agosto 2018 dai signori F P ed Eleonora Valente per l’ampliamento del loro edificio composto da abitazione, garage e negozio in applicazione dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 14/2009 (“Piano casa”), mediante realizzazione di un corpo di fabbrica separato e accessorio nel giardino di pertinenza.
Il compendio è ubicato in zona territoriale omogenea A1, disciplinata dal Piano Particolareggiato PP3 per il centro storico di Cavazzale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 7 aprile 2000 e ivi incluso nell’ambito E.
L’articolo 3 delle NTA del Piano Particolareggiato disciplina l’edificabilità ammessa per le aree comprese nel PP.
Richiamando il contenuto di tale disposizione, il diniego del titolo edilizio è motivato con i seguenti argomenti:
- contrasto con l’articolo 9 della legge regionale 14/2009 (come modificato dalla l.r. 32/2013), che esclude i benefici del Piano casa per edifici ricadenti all’interno dei centri storici “ salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo ”, perché le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato escludono la possibilità di demolizione e ricostruzione (comma 3) e non ammettono interventi volumetrici aggiuntivi a quelli indicati dal comma 4 (che per l’Ambito E prevede unicamente la sopraelevazione della proprietà “Monticello”);
- contrasto con l’articolo 9, comma 1, lett. c) della legge regionale 14/2009, che esclude gli interventi di ampliamento e gli altri interventi indicati dagli articoli 3, 3 ter, 3 quater e 4 della medesima legge per gli edifici “ c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali” che non consentono tali tipologie di intervento