TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-19, n. 202403203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-19, n. 202403203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403203
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 03203/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04484/2018 REG.RIC.

N. 04485/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso n.r.g. 4484 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini n. 114/B, e domicilio digitale p.e.c., come da registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



2) ricorso n.r.g. 4485 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini n. 114/B, e domicilio digitale p.e.c., come da registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n.r.g. 4484 del 2018, del provvedimento di destituzione n. 333-D/0184905, con annessa deliberazione n. -OMISSIS- C.P.D., emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, notificato in data 27/01/2018;

quanto al ricorso n.r.g. 4485 del 2018, del provvedimento di destituzione n. 333-D/0184905, con annessa deliberazione n. -OMISSIS- C.P.D., emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, notificato in data 27/01/2018;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2024, il dott. Orazio Ciliberti e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Nei confronti del ricorrente, dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di Assistente, veniva disposta la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 737/1981, a decorrere dal -OMISSIS-, poiché rinviato a giudizio per i reati di cui all’art. 73, comma 1-bis, del D.P.R. n. 309/1990 ed agli artt. 61 n. 9, 81, 110 e 640 c.p. (concorso continuato e aggravato in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e truffa aggravata).

Il giudizio penale di primo grado, nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dal Pubblico Ministero incaricato del procedimento, si concludeva con la condanna ad anni 7 e mesi sei di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La decisione del Giudice di prime cure veniva impugnata presso la competente Corte di Appello.

In data 24.06.-OMISSIS-, nelle more del giudizio di secondo grado, con decreto ministeriale n. 333-D/40998 veniva revocata la sospensione cautelare, riammettendosi il ricorrente in servizio presso l’Amministrazione di appartenenza con decorrenza dal -OMISSIS-.

Successivamente, all’esito di visita medica per la verifica dei requisiti psico-fisici e attitudinali, con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane, in data 11.02.2015, veniva disposta la cessazione dal servizio del ricorrente, in quanto non più idoneo ai compiti delle funzioni di polizia.

La Corte di Appello di Roma - Seconda Sezione Penale, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza n.-OMISSIS- emessa in data -OMISSIS-e depositata in data -OMISSIS- dichiarava, non doversi procedere in ordine ai reati ascritti all’odierno ricorrente, perché estinti per prescrizione, revocando così la pena accessoria inflitta al medesimo.

Stante l’irrevocabilità della sentenza d’appello, avvenuta il-OMISSIS-, il ricorrente inviava, in data 18.04.2017, lettera di messa in mora al fine di richiedere all’Amministrazione competente la differenza retributiva relativa al quinquennio di sospensione cautelare dal servizio, sofferto dal mese di luglio -OMISSIS- al mese di luglio -OMISSIS-.

L’Amministrazione comunicava, in data 18.05.2017, che la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, “ non era ancora divenuta irrevocabile ” e, pertanto, si riservava di valutare in via disciplinare la posizione del dipendente sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello economico.

In effetti, in data 07.07.2017 veniva avviata l’istruttoria disciplinare, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 737/1981, che si concludeva il -OMISSIS-, con il decreto di “destituzione”, notificato al ricorrente in data 27.01.2018.

Risultava che il ricorrente avesse ceduto a terzi dosi di cocaina, sia pure in modica quantità. Risultava altresì che durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia, il ricorrente avesse svolto attività di accompagnamento di terzi in autovettura.

Il Questore di Roma deferiva il ricorrente al giudizio del Consiglio provinciale di disciplina, riunitosi la prima volta in data 8 settembre 2017, seduta poi rinviata più volte fino al 22 novembre 2017.

L’inchiesta disciplinare si concludeva con relazione del 24 agosto 2017 del funzionario istruttore, il quale, tra l’altro, deduceva che i 120 giorni di cui all’art. 9, comma 6, D.P.R. n. 737/1981, sarebbero computabili solo dalla data di effettiva conoscenza dell’attestazione d’irrevocabilità della sentenza.

All’esito della trattazione orale, il Consiglio di disciplina proponeva l’applicazione della sanzione della destituzione dal servizio.

La proposta era recepita dal Capo della Polizia con il provvedimento qui impugnato.

Il ricorrente insorge, con i riuniti ricorsi n.r.g. 4484/2018 e n.r.g. 4485/2018, entrambi notificati il 26.03.2018 e depositati il 17.04.2018, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione di legge, art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 737/1981, art. 5, comma 4, legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 7 legge 10 ottobre 1986, n. 668, art. 9, comma 2, legge n. 19 del 1990, violazione Circolare ministeriale prot. n. 333- A/U.C./9825.2, del 13 maggio 2008.

Con numerose istanze il ricorrente chiede il prelievo della causa.

Con le ordinanze presidenziali n.-OMISSIS-, sono prima disposti e poi sollecitati incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione dà esecuzione, in data 26.10.2023.

In data 30.10.2023, l’Amministrazione intimata si costituisce nel giudizio.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, tenutasi in modalità telematica in data 16 febbraio 2024, la causa è introitata per la decisione.

II – I due ricorsi, identici e proposti dunque per erronea duplicazione, devono essere riuniti e trattati congiuntamente come un unico gravame, il quale è da ritenersi infondato.

III – Il ricorrente lamenta la tardività del procedimento disciplinare avviato, a suo avviso, in violazione del termine previsto dall’art. 9, comma 6, D.P.R. n. 737/1981, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito delle motivazioni in Cancelleria, affermando che debba prescindersi dall’effettivo momento in cui l’Amministrazione ne sia venuta effettivamente a conoscenza.

IV – L’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente a suo tempo affermò che il termine di 120 giorni per promuovere l’azione disciplinare decorresse dalla pubblicazione della sentenza, o meglio dalla data di deposito della motivazione in Cancelleria (cfr.: Cons. Stato II, 05.07.2022 n. 5078;
Idem VI, 07.03.2008 n. 732;
Idem

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