TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-27, n. 202307240
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Testo completo
Pubblicato il 27/04/2023
N. 07240/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13232/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13232 del 2022, proposto da Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati O G, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio O G in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
contro
- Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- +Europa, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) della delibera n. 314/22/CONS, adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 7.9.2022, recante «Ordine alla società Sky Italia s.r.l. e alla Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Testata “Sky Tg24”)»;
b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, anche ove non conosciuti, ivi compresi: b.1) in partibus quibus , la delibera AGCom n. 299/22/CONS, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022»; b.2) la delibera AGCom n. 300/22/CONS del 10.8.2022, recante «Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la prima fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022»; b.3) la delibera AGCom n. 302/22/CONS del 24.8.2022, recante «Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022»; b.4) la nota AGCom prot. n. 0265041 del 14.9.2022; b.5) la delibera AGCom n. 323/22/CONS del 14.9.2022, recante «Ottemperanza all’ordine impartito alle società Sky Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. con la delibera n. 314/22/CONS all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Sky Tg24)».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società ricorrente ha impugnato:
- la delibera n. 314/22/CONS recante “ ordine all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Testata “Sky Tg24”) ”;
- la delibera n. 299/22/CONS, recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunica-zione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022 »;
- la delibera n. 300/22/CONS, recante « Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la prima fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 »;
- la delibera n. 302/22/CONS, recante « Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 »;
- la nota prot. n. 265041 del 14 settembre 2022, recante « Ottemperanza all’ordine impartito alle società Sky Ita-lia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. con la delibera n. 314/22/CONS all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Sky Tg24) ».
2. A fondamento del gravame ha dedotto, graduandoli espressamente, i seguenti motivi di ricorso:
- “ I. Violazione degli artt. 2, 4 e 5 l. n. 28/2000; dell’art. 1, co. 5, l. n. 515/1993; dell’art. 21 Cost.; dell’art. 10 CEDU, anche in combinato disposto con gli artt. 11 e 52, co. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà intrinseca e rispetto a provvedimenti della stessa Amministrazione, mancanza dei presupposti ”.
La ricorrente contesta che, con la delibera n. 299/22/CONS (in prosieguo, delibera n. 299), l’Autorità avrebbe dettato criteri tali da omologare i programmi di “ informazione ” ai programmi di “ comunicazione politica ”, in violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo cui le disposizioni concernenti la parità matematica degli spazi radiotelevisivi si applicano soltanto alla comunicazione politica, mentre " non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione ".
- “ II. In subordine, violazione degli artt. 2, 4 e 5 l. n. 28/2000; dell’art. 1, co. 5, l. n. 515/1993; dell’art. 21 Cost.; dell’art. 10 CEDU, anche in combinato disposto con gli artt. 11 e 52, co. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà intrinseca e rispetto a provvedimenti della stessa Amministrazione, mancanza dei presupposti e disparità di trattamento ”.
La ricorrente, con riferimento alla delibera n. 314/22/CONS, recante l’ordine di riequilibrio, lamenta che la valutazione dell’Autorità sarebbe limitata alla considerazione quantitativa del solo tempo di parola (e non anche degli altri criteri previsti dall’art. 8, comma 4, della delibera n. 299) e ai soli notiziari (senza valutare i programmi di approfondimento informativo).
- “ III. In via gradata, violazione dell’art. 10 l. n. 28/2000 e dell’art. 27 Delibera 299. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà intrinseca e rispetto a provvedimenti della stessa Amministrazione, mancanza dei presupposti e disparità di