TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-15, n. 201600261
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00261/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
I L, rappresentato e difeso dagli avv.ti M D e V V, con domicilio eletto presso l’avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria per la Regione Marche - Direzione della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, n.c.;
nei confronti di
L C, Michele D'Errico, n.c.;
per l'annullamento
- dell'ordine di servizio n. 46 del 28.10.2009 con cui l'Ispettore Superiore I L dalla data del 1 novembre 2009 viene adibito al servizio di vice coordinatore delle viodeoconferenze nelle more e fino al rientro in servizio dell'ispettore Caricato Luigi e/o nelle more di indizione di apposito interpello;
e, con riferimento ai motivi aggiunti notificati l’11.2.2010 e depositati il 23.2.2010,
- dell’ordine di servizio n. 11 dell’1.2.2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente, Ispettore Superiore della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, ha impugnato gli ordini di servizio indicati in epigrafe con cui l’Amministrazione intimata lo ha adibito alla mansione di vice coordinatore delle videoconferenze, sino al rientro in servizio dell’Ispettore L C (assente per malattia). In particolare, con ordine di servizio n. 46/2009 (impugnato con il ricorso introduttivo) era stata altresì stabilita la possibilità che l’incarico durasse sino all’indizione di apposito interpello, mentre, con il successivo ordine di servizio n. 11/2010 (impugnato con motivi aggiunti), adottato all’esito della revoca del precedente provvedimento, a sua volta disposta con ordine di servizio n. 10 dell’1.2.2010, tale ulteriore limite temporale non è stato più menzionato.