TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-14, n. 201900029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-14, n. 201900029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900029
Data del deposito : 14 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2019

N. 00029/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00579/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2017, proposto da
Marina di TO SA GI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Machetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 110;



contro

Comune di TO SA GI, non costituito in giudizio;
Agenzia del Demanio delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di TO S. GI, prot. n. 20028 del 18 luglio 2017, avente ad oggetto “ Soc. Marina di TO SA GI Spa – Concessione porto turistico di TO SA GI – Canone 2017 ”, notificato in pari data a mezzo pec, con cui si dava comunicazione dell'emissione dell'ordine di introito per il pagamento del canone demaniale relativo all'annualità 2017 e veniva richiesto il pagamento, pena l'applicazione degli interessi di mora, della somma di € 288.143,91, unitamente all'invito di versamento dell'imposta regionale nella misura del 10% del canone demaniale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 19 del 27 dicembre 2007, pari ad € 28.814,39;

- di tutti gli atti anteriori, presupposti, preparatori, consequenziali, comunque connessi e finalizzati all'adozione del provvedimento impugnato, anche se non conosciuti dalla società ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio delle Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima rilasciatale dalla Capitaneria di TO di SA Benedetto del Tronto in data 28 luglio 2006, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di TO SA GI (che nelle more ha assunto la competenza in materia) ha rideterminato, in applicazione dell’art. 1, commi 251 e 252, della legge n. 296 del 2006, il canone concessorio per l’anno 2017.

A sostegno del gravame deduce:

- in via principale, invalidità del provvedimento impugnato per violazione di legge; inapplicabilità dell’art. 1, commi 251 e 252, della L. n. 296/2006 per illegittima e/o errata applicazione dell’art. 49 del codice della navigazione, per il computo, nella determinazione del canone, anche delle opere di difficile rimozione (opere non amovibili);

- in via subordinata, invalidità del provvedimento impugnato, per violazione di legge ed in particolare dell’art. 1, commi 251 e 252, L. n. 296/2006; assenza di contraddittorio nella fase pre-contenziosa; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990; sviamento di potere;

- sempre in via subordinata, invalidità del provvedimento impugnato per violazione di legge; illegittima ed errata applicazione nella determinazione del canone di cui all’art. 1, comma 252, della L. n. 296/2006, per erronea e/o illegittima inclusione dell’area indicata come area scoperta, stante la sua inutilizzabilità da parte della società ricorrente.

2. Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Agenzia del Demanio delle Marche, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito TAR sulla presente controversia e, nel merito, contestando il fondamento delle avverse censure. Nessuno si è, invece, costituito per il Comune di TO SA GI.

3. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018.

4. Il ricorso va accolto, nei sensi e nei limiti che si vanno a precisare.

5. Preliminarmente, si osserva che la presente controversia presenta profili analoghi, anche per la pressoché identità delle censure, ad altra intercorsa tra le stesse parti, introdotta innanzi a questo TAR con ricorso n. 733 del 2015 RG, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti con cui il Comune di TO SA GI ha rideterminato, in applicazione dell’art. 1, commi 251 e 252, della legge n. 296 del 2006, il canone concessorio per l’anno 2015.

Inizialmente, con sentenza n. 929 del 2015, il Tribunale aveva dichiarato il predetto ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la controversia attenesse a “… canoni, indennità e altri corrispettivi …”. La sentenza è stata però annullata con rinvio dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5833 del 2017. L’odierna ricorrente, pertanto, in data 26 marzo 2018, ha provveduto a riassumere il giudizio davanti al TAR, che è passato in decisione all’udienza pubblica del 21 novembre 2018 e si è concluso con la sentenza n. 832 del 31 dicembre 2018 (pubblicata nelle more della redazione del presente provvedimento).

6. Ciò posto, la giurisdizione di questo giudice va affermata alla luce di quanto statuito nella sentenza n. 5833 del 2017, pronunciata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, alle cui argomentazioni per brevità si rimanda.

7. Nel merito, il ricorso va accolto negli stessi limiti in cui è stato accolto il ricorso n. 733 del 2015 R.G., dovendosi ritenere che le motivazioni contenute nella citata sentenza n. 832 del 2018 siano valide anche per la soluzione della controversia in esame e non ravvisando, il Collegio, alcun motivo per discostarsene. In particolare, nella sentenza n. 832 del 2018 è stato affermato quanto segue:

4.1. Come è noto, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 29 del 2017 la Corte Costituzionale ha stabilito le modalità di corretta applicazione dell’art. 1, comma 252, della L. n. 296/2006, affermando quanto segue:

“….5.- La questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. non è fondata.

5.1.- La disposizione censurata sostituisce il previgente comma 3 dell’art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Essa prevede che: «3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto». Vengono, quindi, estesi alle concessioni di strutture per la nautica da diporto i medesimi criteri di determinazione dei canoni dettati per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative.

5.2.- I giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale di siffatta estensione, ravvisando il contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione dell’affidamento ingenerato rispetto ai rapporti concessori in corso, per l’incremento rilevante e repentino della misura dei canoni delle concessioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture per la nautica. È, inoltre, denunciata l’irragionevole equiparazione delle concessioni già rilasciate a quelle nuove, nonché delle concessioni di strutture per la nautica da diporto a quelle per finalità turistico-ricreative.

Ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione in esame si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 41 Cost., poiché determinerebbe «l’effetto irragionevole di frustrare le scelte imprenditoriali modificando gli elementi costitutivi dei relativi rapporti contrattuali in essere».

5.3.- Va, innanzitutto, rilevato che la nuova disciplina dettata dalla legge finanziaria 2007 modifica il precedente impianto normativo, contenuto nell’art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), prevedendo una nuova modulazione dei criteri di quantificazione dei canoni. Accanto al canone cosiddetto tabellare, che continua ad applicarsi per le concessioni previste dall’art. 03, comma 1, lettera b), n. 1, è introdotto un canone commisurato al valore di mercato, sia pure mitigato da alcuni accorgimenti e abbattimenti (art. 03, comma 1, lettera b, n. 2.1).

La previsione del canone commisurato al

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