TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-06-17, n. 202412374

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-06-17, n. 202412374
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412374
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 12374/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00655/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 655 del 2024, proposto da
A S, rappresentata e difesa dagli avvocati M F, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sull'ordinanza di assegnazione depositata dal Tribunale Civile di Roma in data 21.05.2021, nel procedimento iscritto al nr. di R.G.E. 17204/2019, notificata al Ministero della Giustizia, presso il domicilio reale, a mezzo pec del 09.09.2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che :

- con gravame promosso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., parte ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato nascente dall’Ordinanza di cui in epigrafe (emessa a seguito di pignoramento eseguito ex art. 5 quinquies della l. n. 89/2001);

- che, attesa la circostanza che l’ordinanza è stata notificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione, invece che presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato (in violazione del combinato disposto dell'art. 144, primo comma, c.p.c. e dell'art. 11, terzo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), non è provata la formazione del giudicato e, conseguentemente, la sussistenza delle altre condizioni di legge per la proposizione e l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza che la parte ha dichiarato (con particolare riguardo al decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5-sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001);

Ritenuto infatti che:

- secondo l’art. 114 comma 2 lettera c) c.p.a. il giudizio di ottemperanza può essere esperito, tra l’altro, per l’esecuzione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;

- per la proponibilità del giudizio, pertanto, è necessario che la sentenza del giudice civile o il provvedimento ad essa equiparato (nella fattispecie l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa dal giudice dell’esecuzione) siano inoppugnabili;

- dalla documentazione depositata in giudizio dalla parte ricorrente risulta che l’ordinanza di assegnazione è stata notificata direttamente al Ministero della Giustizia e non già all’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta per legge ex art. 11 r.d. n. 1611/33;

- ne consegue che non può ritenersi spirato il termine per il passaggio in giudicato dell’ordinanza e che il certificato a tal fine depositato dalla parte ricorrente non è idoneo a comprovare l’inoppugnabilità del provvedimento del giudice civile di cui è stata chiesta l’esecuzione in questa sede.

Ritenuto , quindi, che il ricorso odierno è inammissibile ed infondato;

Ritenuto che attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura, non sussistono spese di lite da regolare;

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