TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300323

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300323
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2023

N. 00323/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00630/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145, rappresentato e difeso dall'avvocato S I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questore della Provincia di Latina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto in data XX.9.2018, notificato al ricorrente il XX.9.2019, con il quale il Questore di Latina ha respinto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 febbraio 2023 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente, giunto in Italia come minore straniero non accompagnato nel 2014, all’età di soli 15 anni, ha lasciato l’Egitto per motivi economici, in quanto voleva crearsi l’opportunità di un futuro migliore in Italia visto che la sua patria non gli offriva moltissime possibilità. Al suo arrivo è stato accolto presso la Casa Famiglia -OMISSIS- fino al raggiungimento della maggiore età, ove ha seguito percorsi formativi ed integrativi (cfr. allegato al ricorso introduttivo). In data 14.08.2014 otteneva il rilascio del passaporto n. -OMISSIS- con scadenza al 13.08.2021 (cfr. allegato al ricorso introduttivo). In data 23.03.2016 gli veniva rilasciato dalla Questura di Latina un permesso di soggiorno per INTEGRAZ. MINORE, n. -OMISSIS-, con scadenza il 30.07.2017 (cfr. allegato al ricorso introduttivo). In data 29.06.2017 conseguiva gli attestati di frequenza del corso di lingua e cultura italiana (cfr. allegato al ricorso introduttivo). Invero, non appena arrivato alla struttura di accoglienza è stato iscritto presso -OMISSIS- in cui venivano anche organizzati dei corsi di alfabetizzazione per stranieri, poi a causa di un’aggressione subita da dei ragazzi italiani è stato spostato presso l’istituto -OMISSIS-, ed ha frequentato con interesse e profitto i corsi imparando la lingua italiana, ha frequentato vari altri corsi e la terza media. Si è integrato con gli altri ospiti e con il personale della struttura con i quali ha creato degli ottimi rapporti (cfr. allegato al ricorso introduttivo). Per giungere in Italia ha affrontato un lungo ed estenuante viaggio su di un barcone, esponendo a grave pericolo la sua vita e la sua incolumità fisica. Dopo il raggiungimento della maggiore età ha svolto diversi lavori, sempre irregolari, con i quali è riuscito ad aiutare economicamente la sua famiglia di origine, inviando loro del denaro (cfr.: ricevute MoneyGram) ricevendo anche diverse proposte di assunzione, tra le quali operaio presso un negozio di parrucchiere uomo-donna (cfr. allegati al ricorso introduttivo e all’istanza di modifica della misura cautelare collegiale provvedimento n. -OMISSIS- e riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 58 C.P.A. depositata in data 11.05.2022).

In data 13.09.2017 il ricorrente presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno da minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione, sussistendone tutti i presupposti. In data 12.08.2019 (dopo due anni dalla presentazione dell’istanza e in chiara violazione delle norme sul termine per la conclusione del procedimento amministrativo) la Questura di Latina notificava

decreto di rifiuto della suddetta domanda di rilascio di permesso di soggiorno, sull’unico presupposto che il ricorrente in data XX.01.2018 fosse stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, poiché gravemente indiziato del diritto di rapina aggravata in concorso e deducendo da tale circostanza un’asserita pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. A

sostegno dell’asserita pericolosità riportava il testo dell’ordinanza emessa in data XX.01.2018 dal Gip per la convalida della misura cautelare della custodia in carcere senza allegarla (cfr. allegato al ricorso introduttivo: decreto di rigetto).

La Questura, come risulta per tabulas dal corpo del provvedimento impugnato, non teneva in considerazione quanto affermato successivamente, nella sentenza di primo grado, dal Tribunale penale di Roma, depositata in data XX.07.2018, ove si legge: “Possono concedersi le attenuanti generiche in ragione non solo della giovanissima età (nt. 1999) ma anche dello stato di

incensuratezza e del buon comportamento processuale tenuto;
circostanze […] Lo stato di incensuratezza e l’età dello -OMISSIS- consente di formulare una prognosi favorevole in relazione alla sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati e di concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena, con conseguente revoca ex art 300 c.p.p della misura cautelare in atto della custodia in carcere” (cfr. sentenza Tribunale penale di Roma, depositata in data XX.07.2018). Come si evince dal certificato del Casellario Giudiziale, dal quale risulta "NULLA" e dal certificato dei carichi pendenti, dal quale risulta "NON RISULTANO CARICHI PENDENTI" rilasciati in data 07.12.2021 (cfr. documenti depositati), si è trattato di un episodio isolato dal

quale non si può automaticamente dedurre la pericolosità sociale del ricorrente.

Il ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata, è integrato nel territorio italiano, dal 18.11.2021, è stabilmente domiciliato in -OMISSIS- (cfr. documenti depositati). Il ricorrente, inoltre, in data 05.04.2022 ha ricevuto una proposta di assunzione dalla ditta

-OMISSIS-, sita a Nettuno, e pertanto non appena regolarizzerà la sua posizione sul T.N. avrà un lavoro regolare (cfr. documenti depositati). Il ricorrente si è sottoposto alle vaccinazioni per il Covid19 ed è in possesso della Certificazione Verde (cfr. documenti depositati). Dal compimento della maggiore età (2017)

ad oggi il ricorrente, nonostante le proposte di lavoro ricevute (cfr. documenti depositati) non ha potuto svolgere attività lavorativa regolare, ma solo irregolare, in quanto nessun datore di lavoro poteva assumerlo in modo regolare stante la scadenza del permesso di soggiorno per minore età e

l’assenza di rinnovo da parte della Questura fino al 2019, quando la Questura con un notevole ritardo e in violazione delle norme sul termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi, ha concluso il procedimento di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel 2017,

emettendo il decreto di rigetto impugnato. L’unico precedente penale a carico dell’interessato, avvenuto tra l’altro circa quattro anni fa, non proverebbe l‘asserita "pericolosità sociale”.

Si è costituita l’amministrazione, controdeducendo puntualmente.

Il ricorso è infondato, posto che il ricorrente è stato condannato per reato ostativo ai sensi dell’art 4 e 5 del d.Lgs n.286/98.

Difatti è la stessa difesa che richiama l’indirizzo della Corte Costituzionale laddove ha temperato in alcuni casi il rigido automatismo derivante della presenza di uno dei predetti reati ostativo, stabilendo la necessità di un concreto bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e

quelle derivanti dalla sussistenza di radicati legami familiari incisi dalla misura sfavorevole (cfr. Corte Costituzionale n. 202/2013). In linea con tale ultimo indirizzo interpretativo, anche il Consiglio di Stato ha chiarito che, anche in caso di condanna per reati ritenuti ostativi è illegittimo il diniego di rinnovo automatico del titolo di soggiorno, qualora la p.a. non abbia ponderato la gravità del reato con il contrapposto interesse dello straniero a rimanere in Italia in ragione dei vincoli familiari (ex multis Consiglio di Stato sez. III 5 dicembre 2016 n. 5114): orbene, nessun vincolo familiare viene dedotto in ricorso, anzi, proprio l’asserita condizione di piena integrazione nel tessuto sociale italiano rende viepiù rilevante la commissione dell’odioso reato di rapina aggravata, ex se valutato come immediatamente ostativo all’accoglimento dello straniero nel territorio nazionale.

In tale quadro anche il fatto che il provvedimento sia stato adottato tardivamente non rileva.

Le spese possono essere compensate.

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