TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-05-15, n. 202409609

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-05-15, n. 202409609
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409609
Data del deposito : 15 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2024

N. 09609/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12994/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12994 del 2022, proposto da
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S G, F G, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S G in Roma, piazza Barberini, n. 12;



contro

il Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Conferenza Unificata, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 281/1997, della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, della Provincia di Matera, del Comune di Potenza, del Comune di Matera, di Italia Nostra Onlus, di Rockhopper Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
della società Rockhopper Civita Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Leccese, Andrea Marega, Giorgia Diotallevi, Cristina Maria Celotto, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Marega in Roma, via XX Settembre, n. 1;
Totalenergies E&P Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della nota del Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del 22 luglio 2022, prot. n. 23306, avente ad oggetto “Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominato “SERRA S. BERNARDO”, ricadente nel territorio della Regione Basilicata (Potenza, Matera). Applicazione D.M. n. 548 del 28 dicembre 2021: CASISTICA 2.B.I - AREE COMPATIBILI SECONDO L ‘ART. I 1-TER, COMMA 8, DELLA L. 12/19, INTESE COME SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA, ALLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA GIÀ IN ESSERE NEI PERMESSI DI RICERCA VIGENTI (‘O IN FASE DI PROROGA), ED INCORSO DI SOSPENSIONE SINO AL 30/09/2021. Comunicazione di verifica del procedimento con conseguente riperimetrazione/revoca parziale e richiesta di elementi di aggiornamento” ;

- della nota del Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza dell’8 settembre 2022, prot. n. 28060, avente ad oggetto “Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominato “SERRA S. BERNARDO”, ricadente nel territorio della Regione Basilicata (Potenza, Matera). Applicazione D.M. n. 548 del 28 dicembre 2021” ;

- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:

- la nota del 13 giugno 2022, prot. n. 18544, e successiva nota del 15 luglio 2022, prot. n. 22575, della competente Divisione II (Analisi, Programmazione, Studi Settore Energetico e Georisorse – BUIG e Cartografia) della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, di trasmissione degli elaborati relativi alla verifica cartografica con le aree idonee e non idonee definite dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) approvato con Decreto ministeriale 28 dicembre 2021 per i permessi vigenti o in fase di proroga [atti non conosciuti dalla ricorrente];

- il Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021 recante “Approvazione del Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 35 dell'11 febbraio 2022);

- il “Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)” redatto ai sensi dell'art. 11- ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 previa VAS e d'intesa, per la terraferma, con la Conferenza Unificata – dicembre 2021 e allegati (Allegato 1: Schema riassuntivo delle determinazioni di cui al capitolo 3.2 del Piano; Allegato 2: Acquisizione strati informativi/dati regionali e ministeriali per le categorie ambientali del PiTESAI per l'implementazione nel sinacloud gestito da Ispra; Allegato 3: Permessi di ricerca di idrocarburi vigenti al 30-09-2021 – Concessioni di coltivazione di idrocarburi vigenti 30-09-2021; Appendice A: attività di studio e ricerca) nonché i relativi elaborati cartografici;

- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura del 29 settembre 2021, n. 399, con il quale si è conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica del PiTESAI;

- il Parere prot. n.149/21 del 15 settembre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS – Ministero della Transizione ecologica – “Valutazione ambientale strategica – Piano per la Transizione energetica sostenibile delle aree idonee – PiTESAI – ID_VIP: 5823” ; nonché il Parere Commissione VIA e VAS n. 14 del 14 maggio 2021;

- il Parere tecnico – istruttorio del MiC- Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) – Ministero della Cultura – avente ad oggetto “[ID VIP: 5823] – Procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee(PiTESAI)” ,Class.34.28.10/Fasc.97/2021,prot.Mic/Mic_DG_abap_sevV/22/09/2021/0031518_PI – m- amte.CTVA, prot. 0004760.23-09-2021;

- il documento denominato “Dichiarazione di sintesi” , pubblicato in data 30 marzo 2022 sul sito internet del MISE, e i suoi allegati;

- l'atto di “Intesa ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, per l'adozione del Piano per l Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)” , adottato della Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2021, repertorio atti n. 222/CU del 16 dicembre 2021, sancito con atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza Unificata riferito alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 9335/C5ENE del 23 dicembre 2021 diramato con nota del DAR di pari data.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione ecologica e del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e delle società Rockhopper Civita Limited e di Totalenergies E&P Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 la dott.ssa M R O e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del gravame, la s.p.a. ENI, attiva nei principali settori della filiera del gas naturale e titolare di concessioni di coltivazione di idrocarburi, ha impugnato il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, recante l’ “Approvazione del Piano per la transizione ecologica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)” , finalizzato alla delimitazione delle aree “idonee” all’esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi all’interno del territorio nazionale.

L’impugnativa è estesa agli atti presupposti e, in particolare: a) al decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 399 del 29 settembre 2021, adottato di concerto con il Ministro della Cultura, con il quale è stata conclusa la valutazione ambientale strategica del PiTESAI; b) agli ulteriori atti della procedura di VAS; c) all’ “Intesa, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)” adottata dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2021; d) alla nota n. 10860 del 7 aprile 2022, con cui il Ministero della Transizione ecologica ha avviato l’attività prodromica all’analisi dei costi/benefici prevista dal PiTESAI con riferimento alle concessioni di coltivazione di cui le società sono titolari.

Il ricorso – il cui oggetto è l’attività svolta nella ‘Serra San Bernardo’- si compone di dieci articolati motivi, di cui il primo riguarda la mancata valutazione del permesso di ricerca ‘Serra San Bernardo’, mentre i successivi cinque hanno prospettato vizi di legittimità del procedimento di formazione del Piano in questione; i motivi settimo e ottavo hanno dedotto profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità; infine, con gli ultimi due motivi è dedotta la violazione dei principi del legittimo affidamento, di uguaglianza e della parità di trattamento, oltre che profili di legittimità costituzionale della disciplina primaria vigente in materia.

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha

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