TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-16, n. 202301132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-16, n. 202301132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301132
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 01132/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di SA (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, parte ricorrente ha adito il Tribunale per la declaratoria di illegittimità – con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio formatosi sull’ istanza di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari ex art. 103 co. I DL 34/2020, -OMISSIS-

A sostegno della richiesta avanzata, ha allegato e dedotto che: con atto, codice interno -OMISSIS-, ha fatto domanda ex art. 103 co. I DL 34/20 per la propria assunzione a tempo indeterminato, in qualità di badante; il datore di lavoro è deceduto pochi mesi dopo; l’ispettorato del Lavoro, solo due anni dopo, in data 16/09/2022, ha avviato l’istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro e in data 14.10.2022, con nota prot. 0158521, su segnalazione dell’ITL, lo SUI ha richiesto documentazione integrativa reddituale; in riscontro alla richiesta di integrazione, la consulente delegata del Sig. -OMISSIS-, figlio del datore di lavoro Sig. -OMISSIS-, ha trasmesso a mezzo p.e.c. dichiarazione integrativa dei redditi con allegata certificazione 730 e documenti di identità; ciò nonostante, l’I.T.L., senza prendere atto della avvenuta positiva integrazione, non ha emesso alcun parere, ma ha fatto richiesta di caricare i redditi integrativi sulla piattaforma ministeriale ALI, sebbene il signor -OMISSIS- fosse soggetto terzo rispetto alla procedura di emersione e dunque non avesse le credenziali di accesso a tale piattaforma, né alcun rapporto con l’intermediario delegato all’invio della domanda di emersione, peraltro resosi irreperibile; difatti, la delegata ha trasmesso a mezzo p.e.c., in riscontro a detta richiesta, comunicazione relativa all’impossibilità di caricare alcunché sulla piattaforma accessibile solo con le credenziali spid dell’intermediario.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, eccependo:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 e 117 c.p.a) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ARTT. 1 E SS L. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE).

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, formulando istanza di remissione in termini ex art. 37 c.p.a., in ragione della esistenza di contrasti giurisprudenziali formatosi in pendenza del termine decadenziale entro il quale parte ricorrente avrebbe dovuto proporre la domanda, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale in tema di ammissibilità e tempestività dell’azione avverso il silenzio.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 103 DEL D.L. N. 34/20) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ARTT. 1 E SS L. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE).

Col motivo di ricorso in esame, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’impugnato provvedimento in ragione del fatto che l’istanza formulata dal datore di lavoro sarebbe completa e la ricorrente sarebbe nel pieno

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