TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-16, n. 202301132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-16, n. 202301132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301132
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 01132/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, parte ricorrente ha adito il Tribunale per la declaratoria di illegittimità – con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio formatosi sull’ istanza di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari ex art. 103 co. I DL 34/2020, -OMISSIS-

A sostegno della richiesta avanzata, ha allegato e dedotto che: con atto, codice interno -OMISSIS-, ha fatto domanda ex art. 103 co. I DL 34/20 per la propria assunzione a tempo indeterminato, in qualità di badante;
il datore di lavoro è deceduto pochi mesi dopo;
l’ispettorato del Lavoro, solo due anni dopo, in data 16/09/2022, ha avviato l’istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro e in data 14.10.2022, con nota prot. 0158521, su segnalazione dell’ITL, lo SUI ha richiesto documentazione integrativa reddituale;
in riscontro alla richiesta di integrazione, la consulente delegata del Sig. -OMISSIS-, figlio del datore di lavoro Sig. -OMISSIS-, ha trasmesso a mezzo p.e.c. dichiarazione integrativa dei redditi con allegata certificazione 730 e documenti di identità;
ciò nonostante, l’I.T.L., senza prendere atto della avvenuta positiva integrazione, non ha emesso alcun parere, ma ha fatto richiesta di caricare i redditi integrativi sulla piattaforma ministeriale ALI, sebbene il signor -OMISSIS- fosse soggetto terzo rispetto alla procedura di emersione e dunque non avesse le credenziali di accesso a tale piattaforma, né alcun rapporto con l’intermediario delegato all’invio della domanda di emersione, peraltro resosi irreperibile;
difatti, la delegata ha trasmesso a mezzo p.e.c., in riscontro a detta richiesta, comunicazione relativa all’impossibilità di caricare alcunché sulla piattaforma accessibile solo con le credenziali spid dell’intermediario.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, eccependo:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 e 117 c.p.a) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ARTT. 1 E SS L. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE).

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, formulando istanza di remissione in termini ex art. 37 c.p.a., in ragione della esistenza di contrasti giurisprudenziali formatosi in pendenza del termine decadenziale entro il quale parte ricorrente avrebbe dovuto proporre la domanda, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale in tema di ammissibilità e tempestività dell’azione avverso il silenzio.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 103 DEL D.L. N. 34/20) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO (ARTT. 1 E SS L. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE).

Col motivo di ricorso in esame, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’impugnato provvedimento in ragione del fatto che l’istanza formulata dal datore di lavoro sarebbe completa e la ricorrente sarebbe nel pieno possesso dei requisiti sostanziali ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020, alla luce della nota di preconvocazione, contenente l’elenco della necessaria documentazione dell’amministrazione procedente.

Per quanto sopra esposto, la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Ha, altresì, formulato richiesta di nomina di un Commissario ad Acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente, nell’ipotesi di perdurate inerzia provvedimentale.

Si è costituto il Ministero dell’Interno, senza espletare alcuna attività difensiva.

Alla Camera di Consiglio del 9 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va osservato che questa Sezione ha già avuto modo di aderire all’orientamento espresso più di recente dal Consiglio di Stato (sez. III, 09/05/2022, sent. n.3578) in forza del quale “il procedimento avviato con l'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell'interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, la materia dell'emersione deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2” (sez. III, 26/10/2022, sent. n. 2843).

Applicando il superiore principio al caso di specie, il ricorso deve ritenersi sicuramente tardivo, in quanto notificato in data 26.01.2023, oltre l’anno dalla scadenza del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento (17.07.2022).

Ciò nondimeno, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente.

La rimessione in termini per errore scusabile, a norma dell’art. 37 c.p.a., può essere disposta, anche d’ufficio, oltre che per gravi impedimenti di fatto, “in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto”, che per la giurisprudenza possono essere individuate anche in una “situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l'oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti” (Consiglio di Stato sez. V, 20/07/2022, n.6384).

Orbene, non v’è dubbio circa la sussistenza del contrasto di giurisprudenza segnalato dal ricorrente in ordine all’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio serbato sulle istanze di emersione del lavoro irregolare ex art. 103, d.l. 34/20, nonché alla specificazione dell’eventuale termine di conclusione del procedimento, manifestato dalle pronunce riguardanti tale disciplina di recente introduzione

Infatti, ad un orientamento negativo secondo il quale “l'istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020 n. 77, non è soggetta ai termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, stante la previsione nel comma 4 del medesimo art. 2 dell'esclusione della materia dell'immigrazione dal l'intero sistema dei termini previsti per i procedimenti amministrativi” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 11/06/2021, n.380;
T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 10/04/2021, n. 303;
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 27/12/2021, n. 1122), formatosi sulla scorta di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con riferimento alla precedente procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 5, d.lgs 109/12 (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 13/05/2015, n.2384, la quale evidenziò come “la ragionevolezza della assenza di termini per la conclusione del procedimento di emersione dal lavoro irregolare dell'extracomunitario deriva dal fatto che, nell'ambito dei procedimenti relativi all'immigrazione, di particolare complessità sul piano amministrativo, tale procedura ha natura del tutto eccezionale coinvolgendo soggetti eterogenei tra loro, sia per gli interessi di cui sono portatori, sia per i plurimi requisiti da verificare per ciascuno di essi”), se ne è contrapposto un altro, alla stregua del quale “in materia di domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, sussiste un termine entro il quale l'amministrazione procedente deve concludere il procedimento” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 06/10/2021, n.2145), al quale questa stessa Sezione, con sentenza n. 2843/22, ha aderito.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, da un lato rivedendo il proprio precedente orientamento teso ad escludere la giustiziabilità del silenzio dell’amministrazione nelle procedure di emersione del lavoro irregolare e disattendendo la tesi secondo la quale “non essendo rinvenibili nell'ordinamento termini specifici e diversi, deve applicarsi il termine di 30 giorni” (in questo senso T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 06/10/2021, n.2145), dall’altro ha affermato, quanto all’individuazione del termine di conclusione del procedimento, come lo stesso “deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, la materia dell'emersione deve ritenersi esclusa dall'intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell'art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2” (Consiglio di Stato sez. III, 09/05/2022, n.3578), soluzione anch’essa condivisa da questa Sezione nella summenzionata sentenza n. 2843/22.

Tanto chiarito, ad avviso del Collegio, l’evidenza del descritto, duplice, contrasto giurisprudenziale formatosi in pendenza del termine decadenziale entro il quale parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto proporre la domanda secondo quanto affermato da ultimo dal Consiglio di Stato e da questo Tribunale nelle sentenze richiamate in tema di ammissibilità e tempestività dell’azione avverso il silenzio, integra quella situazione di incertezza che giustifica la rimessione in termini per errore scusabile, in accoglimento dell’istanza formulata.

Tanto premesso in punto di ricevibilità della domanda, va detto che, nella specie, dalla delibazione degli atti di causa, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale, atteso che, come dichiarato al verbale d’udienza del 9.05.2023 dal difensore di parte ricorrente, l’interessato, a seguito del ricorso, è stato convocato dalla Prefettura ed ha anche sottoscritto il contratto.

Tenuto conto della novità della questione e dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Si ritiene, tuttavia, di porre a carico dell’Amministrazione il pagamento del contributo unificato.

che per legge segue la soccombenza.

Infine, il Collegio ritiene di confermare, in via definitiva, l’ammissione al gratuito patrocinio, già disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione con verbale del 13.02.2023, disponendo quanto segue con riferimento all’istanza dell'avvocato D V per il pagamento di onorari e spese per la rappresentanza e la difesa del ricorrente:

- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’impegno professionale;

- visto l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

- considerato che, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del D.M. 55/2014: "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate";

- ritenuto, alla stregua delle richiamate previsioni normative ed in relazione alla limitata difficoltà della controversia, esauritasi peraltro in una sola udienza camerale, che è congrua la determinazione in complessivi euro 800,00 (ottocento), oltre I.V.A. e C.A.P., dovuti per legge, della somma spettante all’avvocato instante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio.

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