TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-06-19, n. 202300797

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-06-19, n. 202300797
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300797
Data del deposito : 19 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2023

N. 00797/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Difesa-Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

per l'annullamento

- del Decreto n. -OMISSIS- del 15.11.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha annullato il Decreto n. -OMISSIS- del 15.6.2022, decretando che l'istanza presentata il 24.4.2020 non potesse essere accolta stante il disposto di cui all'art. 6 del D.L. n. 201/2011, come convertito con Legge n. 214/2011;

- nonché, per quanto occorrer possa, dell'osservazione n. -OMISSIS-del 9.9.2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa ha comunicato che il Decreto n. -OMISSIS- del 15.6.2022 non ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 ed all'articolo 33, comma 4, del D.L. n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 116 dell'11 agosto 2014;

- nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il dott. A V e udito l’avv. Gl. Prete per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Viene impugnato il decreto di annullamento (n. -OMISSIS- del 15 novembre 2022) di un precedente decreto (n. -OMISSIS- del 15 giugno 2022) che riconosceva, in favore del ricorrente, la dipendenza da causa di servizio per “ spondiloartrosi cervico/lombare con discopatie multiple e radicolopatia cronica L4/L5 emg accertata ”.

2) Il precedente decreto (n. -OMISSIS- del 15 giugno 2022) è stato annullato sulla base del rilievo n. -OMISSIS-del 9 settembre 2022 dell’Ufficio Centrale di Bilancio, che non ha concesso il visto di regolarità contabile in quanto ha ritenuto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio fosse in contrasto con l’art. 6 D.L. n. 201/2011, conv.in L. n. 214/2011 (secondo cui “ 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data ”), in quanto il ricorrente era transitato nelle aree funzionali del personale civile, giusta decreto del Ministero della Difesa del 9 aprile 2019 e rapporto di lavoro decorrente dal 27 maggio 2019, data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3) All’udienza pubblica del 31 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

4) Dal parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), prot. n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 6 maggio 2022 (all. 5 ricorso), emerge chiaramente che l’infermità di “ spondiloartrosi cervico/lombare con discopatie multiple e radicolopatia cronica L4/L5 emg accertata ” è causalmente ricondotta al periodo di servizio del ricorrente come militare (in Bosnia-Herzegovina dal 24.11.1997 al 07.07.-OMISSIS-, in Kosovo dal 14.10.1999 al 22.10.1999, in Macedonia dal 08.04.2002 al 16.08.2002, in Iraq dal 27.06.2003 al 19.10.2003). Perciò, non può rilevare, ai fini del diniego dell’equo indennizzo e come sostanzialmente denunciato in tutto il ricorso, il mero fatto che il militare abbia successivamente presentato la domanda di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio (il 24 aprile 2020), allorquando era già transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Trova quindi applicazione la clausola di salvezza di cui all’art. 6 D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 in favore del personale appartenente al comparto della difesa. Infatti la predetta norma, allorquando fa salvo, tra l’altro, il personale del “comparto difesa”, va interpretata secondo ragionevolezza, nel senso, cioè, che i fatti di servizio per i quali si è chiesto il riconoscimento del nesso causale devono essere riconducibili a un periodo in cui l’istante apparteneva ad uno dei comparti per i quali opera la suddetta clausola di salvaguardia. Non può quindi essere ostativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il mero fatto che il dipendente sia transitato nei ruoli civili, anche perché, opinando in senso contrario, si creerebbe una disparità di trattamento tra coloro che, a seguito di non idoneità alla vita militare per patologia contratta in dipendenza del servizio militare, transitano nei ruoli civili e coloro che cessano da ogni rapporto d’impiego.

5) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

6) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

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