TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2012-11-23, n. 201204231
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N. 04231/2012 REG.PROV.CAU.
N. 10952/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10952 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M R Z, rappresentato e difeso dagli avv. F C, G C, con domicilio eletto presso Studio Legale Assoc. Caso - Ciaglia in Roma, via Savoia, 72;
contro
Comune di Nepi;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 796/ut, comunicata alla ricorrente in data 10.9.20120, con cui il comune resistente ingiunge la demolizione ex art. 15, l.r. lazio 11.8.2008 n. 15, delle opere abusivamente realizzate;
nonchè dei seguenti motivi aggiunti depositati in data 10.8.2012:
della determinazione del comune di nepi, 27.7.2012, n. 13949, recante in oggetto "diffida di sfratto", con cui l'intimato comune ingiunge alla ricorrente di "consegnare le chiavi" degli immobili oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 796/ut gravata col ricorso introduttivo - liberi da cose e persone, entro e non oltre il 31.8.2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le opere abusive impattano su area vincolata e paiono soggette a permesso di costruire;
che, quindi, a seguito di istruttoria, appare opportuno sospendere il solo atto Prot. 10826, nella parte in cui quantifica l’area da acquisire al patrimonio pubblico, atteso che persistono dubbi in ordine all’osservanza del limite di 10 volte la superficie indicato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001;
che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese