TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-01-24, n. 202300116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-01-24, n. 202300116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300116
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2023

N. 00116/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01194/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2022, proposto da
EKSO S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con le mandanti P.A.T.O. S.r.l., Simeone S.r.l. e SAPI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato B A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione Segreteria Tecnica del PNRR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

nei confronti

di ROTECH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Florenzano, Andrea Sticchi Damiani e Sandro Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Evoluzione Ecologica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a ) della Disp. n. 59463 del 03.10.2022, recante approvazione delle risultanze dei verbali ed aggiudicazione della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia “no dig (reling)” delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell’abitato di Taranto - SS 7 ter , in favore del R.T.I. composto da Rotech S.r.l. e Evoluzione Ecologica S.r.l.;

b ) del verbale n. 9 del 03.10.2022 recante proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia “no dig, (reling)” , delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell’abitato di Taranto - SS 7 ter , in favore del R.T.I. composto da Rotech S.r.l. e Evoluzione Ecologica S.r.l.;

c) nei limiti dell’interesse del R.T.I. ricorrente, del verbale n. 1 del seggio di gara del 14.07.2022;

d ) nei limiti dell’interesse del R.T.I. ricorrente della Disp. n. 45920 del 20/07/2022 di approvazione del verbale n. 1 del 14.07.2022;

e ) nei limiti dell’interesse del R.T.I. ricorrente dei verbali della commissione di gara n. 3 del 24.08.2022, n. 4 del 25.08.2022, n. 5 del 29.08.2022, n. 6 del 31.08.2022, n. 7 del 13.09.2022 e n. 8 del 23.9.2022:

f ) del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto, qualora interpretato in maniera difforme da quanto rappresentato nel presente ricorso;

g ) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi comprese le note AQP dell’11.10.2022 e del 26.10.2022, recanti il parziale diniego di accesso agli atti di gara;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Rotech S.r.l. il 12/12/2022:

- degli atti con i quali il R.T.I. composto da EKSO S.r.l., P.A.T.O. S.r.l, Simeone S.r.l. e SAPI S.r.l. viene ammesso alla gara (verbale n. 1 del 14.07.2022 e Disposizione della Direzione Procurement n. 45920 del 20/07/2022 di approvazione del verbale n. 1 del 14.07.2022);

- dei verbali della Commissione di gara nn. 5, 6, 7, 8 e 9, nonché della Disposizione della Direzione Procurement n. 59463 del 03/10/2022 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione in parte qua (nella parte in cui non viene dichiarata/disposta l’esclusione dell’offerta del R.T.I. composto da EKSO S.r.l., P.A.T.O. S.r.l, Simeone S.r.l. e SAPI S.r.l.).


Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A., di Rotech S.r.l., del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, della Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione Segreteria Tecnica del PNRR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. B. A Pasqualone per la parte ricorrente, avv. A. Carrabba per la parte resistente, avv. dello Stato G. Matteo e avv.ti D. Florenzano e M. Conte, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. A. Sticchi Damiani, per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato gli atti con i quali Acquedotto Pugliese S.p.a. (d’ora in poi “ AQP ”) ha aggiudicato alla controinteressata la gara indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di rinnovamento e miglioramento funzionale, con tecnologia “no dig (reling)” , delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell’abitato di Taranto – SS 7 Ter , per un importo a base di gara di € 26.656.213,84.

1.1. A sostegno del gravame, la parte attrice ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 83 e 95 del D. Lgs n. 50/2016, del disciplinare di gara costituente lex specialis del procedimento. Violazione della par condicio. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990: motivazione carente o comunque incongrua e perplessa” ;

II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 89 e 83 D. Lgs. 50/2016 e art. 92 d.P.R. 207/2010. Nullità del contratto di avvalimento per incongruità. Violazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento” ;

III. “Violazione e falsa applicazione della l. n. 68/1999 e dell’art. 47 del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021. Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, punto 4.4. Violazione dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. Omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione della par condicio. Eccesso di potere difetto di istruttoria” ;

IV. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 79, 83, 89 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione del CSA. Violazione della lex specialis di gara (punto 4.3 del disciplinare di gara). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti. Violazione della par condicio, della trasparenza e dell’imparzialità. Contraddittorietà, Illogicità ed ingiustizia manifesta” ;

V. “Violazione dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione del disciplinare di gara, del CSA e della relazione generale, costituente lex specialis. Violazione del principio del favor partecipationis e lesione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dei lavori oggetto di gara. Eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta”.

1.2. Con il libello introduttivo del giudizio EKSO S.r.l. ha proposto anche istanza ex art. 116 c.p.a., tesa ad ottenere l’ostensione dell’offerta tecnica in chiaro del R.T.I. aggiudicatario, oltreché copia della documentazione relativa alla comprova del possesso dei requisiti da parte dello stesso raggruppamento.

1.3. L’Amministrazione aggiudicatrice e la società controinteressata si sono costituite in giudizio, instando per il rigetto del ricorso e della presupposta istanza cautelare, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

1.4. Anche le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via gradata, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.5. Con ordinanza n. 555/2022, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, fissando contestualmente l’udienza del 12 gennaio 2023 per la trattazione di merito del ricorso e per la decisione sull’istanza ex art. 116 c.p.a., proposta unitamente al ricorso.

2. La controinteressata ha medio tempore proposto ricorso incidentale, affidato ad unico ed articolato ordine di censure: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 83 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e dell’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Violazione della lex specialis, per violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto – Illogicità e ingiustizia manifeste. Motivazione perplessa, carente e contraddittoria ”.

3. Previo deposito di documenti e memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza del 12 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente deve essere delibata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni statali costituite con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

4.1. Osserva in proposito il Collegio che – dall’esame della documentazione agli atti di causa – non risulta che la realizzazione delle opere oggetto di gara sia stata finanziata con fondi PNRR, emergendo piuttosto dal carteggio fornito da AQP (v. doc. n. 33-35) che l’intervento è ricompreso nel PON “ Infrastrutture e Reti 2014/2020 ”, finanziato con le risorse del fondo europeo REACT-EU.

4.2. Conseguentemente non può trovare applicazione nel giudizio che ne occupa la disposizione di cui all’art. 12 bis , comma 4, del D.L. n. 68/2022, conv. in legge n. 108/2022, a mente della quale “Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.” .

4.3. In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Difesa erariale, va pertanto disposta l’estromissione delle Amministrazioni centrali evocate in giudizio dalla ricorrente.

5. Nel merito, il ricorso è infondato, per le ragioni che si passano ad esporre.

5.1. Con il primo motivo di censura, la ricorrente sostiene che la Evoluzione Ecologica S.r.l., mandante del raggruppamento aggiudicatario, non sia in possesso del requisito di idoneità professionale – richiesto a pena di esclusione dall’art.

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