TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2011-11-30, n. 201100480
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N. 00480/2011 REG.ORD.CAU.
N. 00976/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2011, proposto da:
Trasre s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A N, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 29, è elettivamente domiciliata;
contro
Provincia di Nuoro, rappresentata e difesa dall'avv. G S, ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
Settore Urbanistica Trasporti Energia della menzionata Provincia e Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori di Cose per Conto Terzi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 1838 del 18/07/2011 con cui la Provincia di Nuoro ha disposto la cancellazione della Società ricorrente dall’Albo Nazionale Autotrasporto di cose per conto di terzi della Provincia di Nuoro, per asserita perdita dell’onorabilità, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 395/2000 e mancato reintegro del requisito di cui all’art. 5 del medesimo D. Lgs.;
del provvedimento n. 1219 del 10/05/2011 con cui l’Amministrazione provinciale ha sospeso per 30 giorni la Società ricorrente dall’Albo Nazionale Autotrasporto di cose per conto di terzi della Provincia di Nuoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Nuoro.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. C. Giancola in sostituzione dell’avv. A. Nicolini per l’amministrazione resistente e l’avv. G. Serra per l’amministrazione resistente.
Considerato:
a) che ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell’onorabilità deve farsi riferimento anche ai reati commessi precedentemente all’entrata in vigore del D.M. 161/2005;
b) che risultano a carico del ricorrente numerosi reati.