TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-17, n. 201002459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-17, n. 201002459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201002459
Data del deposito : 17 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00235/2010 REG.RIC.

N. 02459/2010 REG.SEN.

N. 00235/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 235 del 2010, proposto da:
R L, G T, G B, rappresentati e difesi dall'avv. S S, con domicilio eletto presso Giorgio Benedetti Avv. in Ancona, piazza Cavour, 2;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall’Avv.ra Distrettuale dello Stato domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29 e in proprio,
ex Art. 25, c .5 bis legge 241/1990.

nei confronti di

C G, S R, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di accesso ai documenti datato 5.2.2010 e comunicato in data 15.2.2010, prot. 1224 Pos. V-1-28 del Corpo Forestale dello Stato-Comando Provinciale di Pesaro e Urbino (corretto il 22.2.2010) opposto alla richiesta di accesso ai documenti presentata dai ricorrenti in data 7.1.2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 27.5.2009 gli odierni i ricorrenti presentavano al Comando Provinciale di Pesaro e Urbino del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS) un esposto riguardante violazioni delle leggi in materia forestale effettuate in una proprietà confinante. In particolare, affermano i ricorrenti, l’esposto è stato presentato per ragioni di tutela dell’ecosistema dell’ambiente e del paesaggio ove gli stessi (per la precisione due di loro) risiedono e hanno la propria abitazione.

I ricorrenti affermano che, informalmente, sono stati informati in data 10.8.2009 che il Comando Provinciale non era intenzionato a dare seguito all’esposto.

Con lettera del 5.1.2010, gli odierni ricorrenti chiedevano al CFS l’indicazione del responsabile del procedimento e il rilascio della documentazione relativa all’attività compiuta dal CFS a seguito dell’esposto, nonché il nominativo dei funzionari che avrebbero espresso il rifiuto verbale di dare seguito all’esposto sopra menzionato. Infine chiedevano il provvedimento motivato del rifiuto di compiere gli accertamenti richiesti.

Con la comunicazione impugnata e la successiva correzione il Comando Forestale informava i ricorrenti che la richiesta non poteva essere accettata ai sensi dell’art. 2 commi e-i-l del del DM 5.9.1997 n. 392 del Ministero delle Politiche Agricole, essendo gli atti richiesti dai ricorrenti sottratti all’accesso.

Con ricorso depositato il 26.3.2010 i ricorrenti impugnano il diniego, deducendo, nell’unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 22 e ss. della legge 7.8.1990 n. 241, anche in relazione all’art. 16 della legge 15/2005 e, in particolare, all’art. 24 c.7 legge 241/1990 e la violazione dell’art. 3 del Dlgs 19.8.2005 n. 195 e del DM 5.9.1997 n. 392, oltre all’eccesso di potere per vizio di motivazione.

Osservano i ricorrenti che la richiesta di accesso sarebbe circostanziata e facilmente comprensibile e assistita da un interesse qualificato e circostanziato, anche ai sensi dell’art. 24 c.7 della legge 7.8.1990 n. 241, nonché tesa a tutelare gli interessi dei ricorrenti ex artt. 309 e 310 del dlgs 152/2006. Inoltre, osservano come l’istanza sia supportata anche dal diritto di accesso all’informazione ambientale, detenuta a qualsiasi titolo, a chiunque ne faccia richiesta.

Sarebbe, perciò, del tutto apodittica la motivazione del provvedimento di diniego basata sulla circostanza che la documentazione rientrerebbe negli atti sottratti all’accesso previsti dall’art. 2 commi e-i-l del DM del Ministero delle Politiche Forestali 5.9.19997 n. 392. Contestano, inoltre, le norme richiamate dall’Amministrazione, in quanto esse riguarderebbero solo gli atti relativi all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico la prevenzione e la repressione della criminalità. In ogni caso, affermano che la mera attinenza a indagini di polizia giudiziaria non sarebbe comunque tale da sottrarre gli atti all’accesso.

Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, resistendo al ricorso.

Ala Camera di Consiglio del 12.5.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è infondato.

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