TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2014-03-20, n. 201400111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2014-03-20, n. 201400111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201400111
Data del deposito : 20 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00079/2014 REG.RIC.

N. 00111/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2014, proposto da:
Talea - Agenzia Per il Lavoro S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. M C, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. E V, B C, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;

nei confronti di

Lavorint S.p.A. - Agenzia Per il Lavoro;

per l'annullamento

- del provvedimento dd 22/01/2014 n. 192 a firma del Direttore del Servizio Amministrazione Personale Regionale con il quale è stata disposta l'esclusione dalla gara della ricorrente;

- del provvedimento dd 22/01/2014 n. 194 a firma del Direttore del Servizio Amministrazione Personale Regionale con cui l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione in via provvisoria alla società Lavorint S.p.a.

- del provvedimento dd 23/01/2014 n. 199 a firma del Direttore del Servizio Amministrazione Personale Regionale con cui l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione in via definitiva alla società Lavorint S.p.a.

- del provvedimento dd 23/01/2014 n. 2245/P con cui l'Amministrazione ha segnalato il ritenuto mendacio compiuto da Talea nell'autodichiarazione resa per la partecipazione alla gara;

- dell'atto di escussione della cauzione provvisoria costituita dalla ricorrente a mezzo polizza assicurativa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. E D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Nella camera di consiglio fissata per la decisione dell’istanza cautelare parte ricorrente ha comunicato la sua rinuncia al ricorso, nulla opponendo le altre parti.

Il Collegio pertanto prende atto della rinuncia.

Le spese, nell’accordo delle parti, possono essere compensate.

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