TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2009-06-11, n. 200900438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2009-06-11, n. 200900438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200900438
Data del deposito : 11 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00023/2007 REG.RIC.

N. 00438/2009 REG.ORD.COLL.

N. 00023/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 23 del 2007, proposto da:


M A, rappresentato e difeso dagli avv. A S ed U M, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Riviera di Chiaia n. 207;


contro

Comune di Benevento;

per l'annullamento

del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Benevento sulla istanza presentata dalla sig.ra L G, madre del ricorrente, assunta al prot. comunale al n. 39202 del 2 agosto 2005, relativa alla riclassificazione urbanistica del terreno di proprietà, e per la condanna del Comune di Benevento a provvedere sulla predetta istanza.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2009 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’istanza trasmessa con nota in data 22 aprile 2009, prot. S.I. n. 5260 della Provincia di Benevento, con cui l’arch. Angelo De Blasio, delegato alle funzioni di commissario ad acta dall’assessore all’urbanistica della Provincia di Benevento con atto prot. n. 3697 dell’8 aprile 2009, ha chiesto una proroga di giorni novanta del termine assegnato per l’espletamento dell’incarico;

Vista la nota rif. prot. 1658/09 in data 8 maggio 2009, pervenuta il 15 maggio, con cui l’arch. Rosalba O, nella qualità di responsabile del procedimento di riclassificazione urbanistica giusta nomina del 30 aprile 2009 dell’amministrazione comunale su richiesta del commissario ad acta, ha esposto:

- che in data 5 maggio 2009 (verbale n. 4) il commissario ad acta arch. Angelo De Blasio ha nominato un “gruppo di lavoro”, composto, oltre che da lui stesso, da due tecnici interni all’amministrazione comunale (la stessa arch. O ed il geologo dott. Massimo Romito) e da un consulente della amministrazione medesima, con invito «a predisporre tutti gli atti cartografici e normativi su esplicite direttive e scelte urbanistiche del sottoscritto commissario ad acta» oltre che a predisporre «idoneo impegno di spesa per le professionalità specifiche che il sottoscritto in data odierna ha nominato al fine di ottemperare all’incarico»;

- che, peraltro, in precedenza la giunta comunale di Benevento aveva in data 26 febbraio 2009 approvato la proposta di P.U.C., nell’ambito della quale già sarebbero stati redatti la perizia geologica, il rapporto ambientale e gli atti relativi alla VAS;

- che, in particolare, la proposta di P.U.C. approvata e pubblicata sarebbe già corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi richiesti agli incaricati dal commissario ad acta;

Considerato che con tale nota l’arch. O, nella predetta qualità, chiede quindi «di poter utilizzare gli elaborati posti a corredo del PUC in itinere, estrapolando l’area per la quale è chiesta la riclassificazione urbanistica, limitando i costi all’onorario del Commissario ad acta […], alle spese di riproduzione, alle spese di pubblicazione e alle spese relative all’art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m. ed i. limitatamente alle prestazioni da svolgere»;

Considerato che il commissario ad acta nominato nel giudizio ex art. 21 bis l. 1034/71 è chiamato ad esercitare il potere che dalla legge è stato attribuito all'ente inadempiente inserendosi funzionalmente nella struttura amministrativa sostituita , della quale, dunque, è tenuto esclusivamente ad avvalersi per le operazioni istruttorie necessarie all’assolvimento dell’incarico, salvo quanto eventualmente disposto nella decisione del giudice amministrativo che tale incarico gli ha conferito o in successivo provvedimento giurisdizionale;

Considerato che gli uffici dell’ente sostituito sono tenuti a prestare la propria opera di supporto all’azione del commissario ad acta, senza diritto a compensi aggiuntivi, in quanto attività rientranti nei loro compiti ordinari di servizio;

Considerato che nell’esercizio della sua funzione il commissario ad acta non può prescindere dall’acquisizione, esame e valutazione degli eventuali atti, pareri o documenti, di natura tecnica od amministrativa, già in possesso dell’ente sostituito, come avverrebbe nel corso del normale procedimento previsto per l’esercizio del potere de quo, dando congrua giustificazione nel provvedimento finale di ogni decisione eventualmente assunta al riguardo in sede istruttoria;

Considerato che, essendo stato l’arch. Angelo De Blasio delegato alle funzioni di commissario ad acta soltanto in data 8 aprile 2009, ricorrono i presupposti per la concessione della proroga di novanta giorni per il compimento dell’incarico;

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