TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-08-17, n. 202211181
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Testo completo
Pubblicato il 17/08/2022
N. 11181/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10276/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10276 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PE BE, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Cardi, presso il cui studio in Roma, v.le B. Buozzi, 51, ha eletto domicilio;
contro
Ministero del turismo ed IT – Agenzia nazionale del turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
nei confronti
ER BA;
per l'annullamento
(ric.)
- del decreto del Ministro del turismo del 7.10.2021 di nomina della prof.ssa ER BA quale amministratore delegato di IT;
(mm.aa.)
- del decreto del Ministro del turismo del 14.2.2022 di “convalida” del d.m. 7.10.2021 e, per l’effetto, di nomina della prof.ssa ER BA ad amministratore delegato di IT, “a decorrere dalla data del medesimo decreto e per un triennio, rinnovabile per non più di una volta”, “in sostituzione del dott. PE BE”;
nonché per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno o al pagamento dell’indennizzo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 giugno 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19.10.2021 (dep. il 21.10) il dott. PE BE, nominato dal Ministro del turismo amministratore delegato di IT con decreto del 17.6.2021 per la durata di un triennio (rinnovabile), ha chiesto l’annullamento del successivo decreto del 7.10.2021 con cui il medesimo Ministro ne ha disposto la “sostituzione” con la prof.ssa ER BA, prospettandone l’illegittimità per: I) violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90 ; II) violazione dei principi di legalità e di buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost. ; III) violazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/90 e del principio di proporzionalità ; IV) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, contraddittorietà .
Il ricorrente ha anche chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei conseguenti pregiudizi, quantificati in 100 mila euro per danno d’immagine e con salvezza di “successive integrazioni per le mancate retribuzioni”, ovvero al pagamento dell’indennizzo ex art. 21- quinquies l. n. 241/90 per l’ipotesi di ritenuta legittimità dell’atto impugnato (“atteso che la revoca comporta pregiudizio in danno del soggetto direttamente interessato”), quantificabile nelle “retribuzioni dovute (e non ancora determinate dal Ministero dell’economia e delle finanze) fino alla scadenza naturale dell’incarico al 17 giugno 2024”.
L’ordinanza del 7.12.2021, di reiezione dell’istanza cautelare (per difetto del periculum in mora ), è stata riformata con ordinanza del Consiglio di Stato del 4.2.2022.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 7.3.2022 (dep. il 14.3) il dott. BE ha esteso l’impugnazione al decreto del 14.2.2022, con cui il Ministro del turismo ha disposto la “convalida” della propria determinazione iniziale, prospettando le seguenti censure: I) violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990; II)Violazione dei principi di legalità e di buon andamento ex art. 97 Cost; violazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 501/2022; eccesso di potere per difetto di istruttoria per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, sviamento ; III) violazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e del principio di proporzionalità .
Il ricorrente ha insistito nelle domande risarcitoria e indennitaria, fornendone da ultimo (mem. 26.5.2022) una quantificazione basata sulla remunerazione dell’amministratore delegato (170 mila euro annui, come da proposta del c.d.a. IT risultante dalla relazione sulla gestione finanziaria dell’ente per il 2019; cfr. determinazione della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti n. 125 del 25 novembre 2021, sub all. 1-10 ric.; di qui, la richiesta, per il caso di annullamento dell’atto, di un importo pari a “tanti dodicesimi di questo importo” per i mesi da giugno 2021 fino alla reintegra, per almeno 170.000,00 euro, e di un importo liquidato in via equitativa per il danno d’immagine, avendo “i media nazionali […] dato molto risalto alla vicenda”, nonché, per l’ipotesi di riconoscimento dell’indennizzo, delle “retribuzioni dovute fino alla scadenza naturale dell’incarico al 17 giugno 2024”, ossia tre annualità per complessivi euro 510.000,00).
All’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo attiene al decreto del 7.10.2021 con cui il Ministro del turismo, “visto il proprio decreto n. 866 del 17 giugno 2021”, di nomina del ricorrente ad amministratore delegato di IT, e “visto il curriculum vitae della prof.ssa ER BA”, ha “ritenuto di procedere alla sostituzione” del primo con la seconda, disponendone la nomina “a decorrere dalla data del presente decreto e per un triennio, rinnovabile per non più di una volta”.
Nella fase cautelare del giudizio, con ordinanza n. 501 del 4.2.2022 il Consiglio di Stato ha accolto la relativa istanza proposta dal dott. BE, affermando (tra l’altro) che la “sostituzione” in questione “è sì una revoca, ossia la rimozione d’un precedente provvedimento con un altro per sopravvenuta mutazione dell’originaria valutazione di merito, ma è anche un atto d’alta amministrazione”, atto che “ovviamente si connota per l’elevatissimo tasso di discrezionalità, ma non per ciò solo sfugge a quel sia pur minimo nucleo di ragionevole motivazione, in effetti non evincibile dallo scarno testo dell’impugnato DM, ma pur sempre necessario anche nella funzione di alta amministrazione, anche per gli incarichi fiduciari ed apicali, specie nei casi, come nella specie, di repentina sostituzione del precedente titolare, che può apparire una sorta di sanzione”.
L’amministrazione ha ritenuto di dare esecuzione al dictum cautelare con il provvedimento del 14.2.2022, impugnato col ricorso per motivi aggiunti.
In questo nuovo provvedimento la stessa amministrazione, rammentata la qualificazione in termini di revoca “per sopravvenuta mutazione dell’originaria valutazione di merito” ed espressa l’esigenza che esso, connotato da un “elevatissimo tasso di discrezionalità”, sia “assistito da un ‘minimo nucleo di ragionevole motivazione”:
- ha richiamato l’art. 21- nonies l. n. 241/90, nella parte in cui fa “salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole” (co. 2), precisando che la “carenza della motivazione segnalata dalla citata ordinanza cautelare […] si risolve in una insufficienza del discorso giustificativo-formale adottato, ovvero nel non corretto riepilogo della decisione presa, integrando così un vizio formale dell’atto e non della funzione esercitata, sì che è possibile, muovendo dalle stesse risultanze procedimentali, munire l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente, lasciandone ferma l’essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento”;
- ha, di conseguenza, “convalidato” il d.m. 7.10.2021 recante per l’appunto “la nomina della prof.ssa ER BA quale amministratore delegato dell’ente, in sostituzione del dr. PE BE” (“a decorrere dalla data del medesimo decreto e per un triennio […]”, come si legge in dispositivo; ciò previa menzione dell’art. 16, co. 1, d.l. n. 83 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 106/2014, sui compiti di IT nonché dello statuto dell’ente).
Nelle premesse dell’atto si legge, ancora:
- che con riferimento ai “diversi settori” nei quali si articola l’azione del Ministero del turismo “si è ritenuto di sviluppare particolarmente l’attività di promozione turistica, per la cui realizzazione il Ministero si avvale prioritariamente di IT […], nell’ambito del settore enogastronomico, alla luce del rilievo che questa dimensione ha acquisito nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO), agenzia delle Nazioni Unite che […] costituisce la principale