TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300627

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300627
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 00627/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Italcave s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati T T C e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F A in Roma, via G. Paisiello n. 6;
AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Eugenio Bruti Liberati in Milano, via Serbelloni n. 7;
Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Daisy s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, comunicata alla società ricorrente il 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA”;

- della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate”;

- delle note AGER n. 202 del 5 gennaio 2022 e n. 364 dell’11 gennaio 2022;

- della comunicazione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia prot. n. 371 del 17 gennaio 2022;

- del verbale della riunione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia, tenutasi in data 3 gennaio 2022;

- della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif nonché dell’Allegato A alla medesima, recante il “Metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, in relazione alle parti ed ai profili di interesse;

- del documento ARERA n. 282/2021/R/rif, recante “Orientamenti finali”, nonché di quello recante “valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale (...)”, di cui alla deliberazione del 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/rif;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se non conosciuto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Società Italcave s.p.a. in data 4 marzo 2022:

- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Società Italcave s.p.a. in data 7 ottobre 2022:

- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 4 marzo 2022;

- della nota AGER prot. 1391 del 3 febbraio 2022, rubricata “Disciplina flussi rifiuti aventi CER 190501 prodotti dagli impianti di TMB - Applicazione delibera di Giunta Regionale n. 2251 del 29.12.2021”;

- del verbale della riunione tenutasi in data 3 gennaio 2022 tra il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, il Direttore dell’AGER ed il legale rappresentante delle società concessionarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani e della Comunicazione del Dipartimento regionale n. 371 del 17 gennaio 2022;

- delle comunicazioni inviate da CISA s.p.a. alla società ricorrente in data 4 febbraio 2022, nota prot. 124/22, e 7 febbraio 2022, nota prot. 130/22;

- della comunicazione inviata da Progetto Ambiente Bacino Legge Tre s.r.l. in data 7 febbraio 2022;

- della comunicazione inviata da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l. in data 7 febbraio 2022;

- della comunicazione inviata da Progetto Gestione Bacino Bari Tre s.r.l. in data 7 febbraio 2022;

- del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 259 del 24 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 151 del 30 giugno 2022, recante “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”, nella parte in cui richiama, recepisce e rinvia alla deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif ed all’istituto degli impianti minimi, dalla medesima introdotto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, anche se ignoto alla società ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Puglia, dell’AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e del Ministero della transizione ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Società Italcave s.p.a. è titolare di un impianto privato di smaltimento dei rifiuti ubicato in Taranto, località La Riccia - Giardinello.

Con autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 67 del 24 febbraio 2009, da ultimo rinnovata con determinazione dirigenziale n. 52 del 17 aprile 2018, il Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha autorizzato l’ampliamento del terzo lotto della discarica di rifiuti non pericolosi e l’esercizio dell’impianto di discarica, selezione, stoccaggio, trattamento e recupero degli stessi, con riserva di una volumetria, non inferiore a 500 tonnellate giornaliere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico biologico, in favore dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia (d’ora in avanti solo AGER).

1.1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 31 gennaio 2022 e depositato in data 11 febbraio 2022, la società ricorrente ha domandato l’annullamento:

a) della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e dell’Allegato A alla medesima, recante il “Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” nonché del documento n. 282/2021/R/rif, recante “Orientamenti finali”, limitatamente alla parte in cui sono dettate disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

b) della deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021, avente ad oggetto “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA”, con cui l’impianto di discarica gestito dalla società ricorrente è stato

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi