TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-12-14, n. 201612485
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2016
N. 12485/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2007, proposto da:
C C, C A, C V, F G S, P G, rappresentati e difesi dall'avvocato Renata Migliaccio C.F. MGLRNT72S42H501O, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Inchiostri N. 62;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle note del 16.1.2007 con cui sono state respinte le istanze di re inquadramento nel grado di prima nomina di Sottotenente di Vascello individualmente presentate da ciascun ricorrente in data 11.10.2006,
e per l’accertamento del diritto alla ricostruzione di carriera, con il grado di prima nomina di Sottotenente di Vascello “come avviene per il reclutamento del Corpo Sanitario nei ruoli normali” e del diritto del passaggio a tali ruoli, con il dovuto trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2016 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti sono Ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina Militare, reclutati a seguito di vincita dei concorsi straordinari per la nomina a posti di Guardiamarina per laureati in odontoiatria o psicologia, indetti ai sensi dell’art. 58 del d.lvo n. 490/99, con decreti dirigenziali pubblicati sulle G.U. n. 57 del 21.7.2000, n. 97 del 10.12.02 e n. 13 del 15.2.2005. Con Decreti adottati anni fa sono stati inquadrati nel grado di prima nomina di Sottotenente, come previsto dal bando.
Con il ricorso in esame i predetti agiscono in giudizio per ottenere, previo annullamento delle note del 16.1.2007 - con cui sono state respinte le istanze di re inquadramento nel grado di prima nomina di Sottotenente di Vascello individualmente presentate da ciascun ricorrente in data 11.10.2006,
- l’accertamento del diritto alla ricostruzione di carriera, con il grado di prima nomina di Tenente “come avviene per il reclutamento del Corpo Sanitario nei ruoli normali” e del diritto del passaggio a tali ruoli, con il dovuto trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria.
Secondo i ricorrenti l’inquadramento nel grado iniziale di Guardiamarina (equivalente al grado di Sottotenente, equiparto alla sesta qualifica funzionale fino al 1.1.2005) è illegittimo per violazione degli artt. 13 e 108 della legge n. 312/1980 - che prevedono l’attribuzione della settima o dell’ottava qualifica funzionale nel caso in cui fosse previsto, quale requisito per l’assunzione, la laurea e anche l’abilitazione all’esercizio professionale - e, comunque, per violazione del principio di uguaglianza in quanto costituisce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi reclutati successivamente, ai quali sarebbe stato attribuito il grado iniziale di Sottotenente di Vascello (equivalente a Tenente e corrispondente alla qualifica funzionale settima bis fino al 1.1.2005 e successivamente all’ottava).
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione