TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2019-02-28, n. 201902629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2019-02-28, n. 201902629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902629
Data del deposito : 28 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2019

N. 02629/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00330/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2019, proposto da
D C, rappresentato e difeso dagli avvocati P G, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

in parte qua, previa misura cautelare,

dell'Avviso di manifestazione di interesse rivolto al personale assunto ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127, per le finalità di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 23.10.2018, nella parte in cui, all'art. 2, comma 5, esclude dalla procedura coloro che siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

- che, facendo seguito all’indicazione alle parti (effettuata nel corso dell’odierna camera di consiglio) del possibile difetto di giurisdizione, la controversia, avuto riguardo al petitum sostanziale, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la parte ricorrente agisce a tutela del proprio (asserito) diritto soggettivo alla “stabilizzazione” (in presenza dei presupposti normativamente previsti) e dunque all’assunzione a tempo indeterminato;

- che, alla stregua del più recente (e condivisibile) indirizzo giurisprudenziale, “il meccanismo di stabilizzazione previsto dall’art. 20 comma 1 d.lgs. n. 75 del 2017, richiede l’accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l’apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato”;
dalle procedure di cui al comma 1 esula cioè una valutazione “su base selettiva”, a differenza di quanto accade per le ipotesi contemplate dal comma 2 dello stesso art. 20 (così Cons. Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6821, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
v. anche per l’orientamento di questa Sezione ex multis n. 1253/2019);

- che sempre per questo indirizzo “ciò che rileva, al fine di determinare la corretta giurisdizione, non è l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma il fatto che alla stipula di esso si debba giungere attraverso una procedura concorsuale o meno”, essendo “in relazione a tale variabile che si registrano i differenti approdi giurisprudenziali in ordine alla giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego: se la stabilizzazione deve avvenire attraverso un concorso, la giurisdizione sulla procedura appartiene al giudice amministrativo;
se essa può avvenire senza un concorso, la giurisdizione sulle controversie che ineriscono all’inquadramento in ruolo appartiene al giudice civile”;

- che la fattispecie in esame è ascrivibile a questa seconda ipotesi, venendo in rilievo una “procedura di stabilizzazione da espletare sulla base di determinati requisiti di accesso ed elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili” (come si desume dall’avviso pubblico);

Considerato in conclusione:

- che il giudizio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere devoluto alla cognizione del giudice ordinario (davanti al quale può essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.);

- che le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità della questione.

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