TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2021-02-17, n. 202102001
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Pubblicato il 17/02/2021
N. 02001/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti P P, V P e F M, elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, lungotevere dei Mellini, 24;
contro
Ansbc - Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t.
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza di sgombero dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. n. 10807 del 10.3.2020, notificata il 16.11.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio mediante collegamento telematico del 10 febbraio 2021 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Espletate le formalità di cui all’art. 60 c.p.a.;
Rilevato :
- che con ricorso notificato a mezzo pec il 14.1.2021 (dep. il 22.1) gli istanti in epigrafe, coniugi esercenti la potestà genitoriale sui propri due figli minori, nel premettere di risiedere dal 2005 in un appartamento acquistato con risorse in parte provenienti da un mutuo (con ratei mensili di ca. euro 240,00, agevolmente sostenibili con i proventi da attività lavorativa), poi confiscato dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione (con provvedimento divenuto irrevocabile il 14.2.2019;cfr. nota 3.2.2021, all. 1 amm.), ai sensi dell’art. 2- ter l. n. 575/1965 in danno del padre della ricorrente e affidato alla gestione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ex d.l. n. 4 del 2010, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del 10.3.2020, notificata il 16.11.2020 (a distanza di venti mesi dal sopralluogo eseguito il 25.3.2019 dalla polizia municipale, dal quale era risultata l’“occupazione a uso abitativo” da parte del nucleo familiare dei ricorrenti), con cui tale Agenzia ha disposto lo sgombero dell’immobile stesso ai sensi dell’art. 47, co. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonostante la proposizione, in data 6.11.2020, di domanda di revocazione avverso la pronuncia di confisca sul presupposto dell’intervenuto acquisto del cespite con risorse proprie e non con “supposti proventi illeciti” della condotta di altro soggetto, pur consanguineo della ricorrente ma completamente estraneo al nucleo familiare;
- che, costituitasi in resistenza l’amministrazione, all’odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione (previo avviso sulla possibile definizione con sentenza in forma semplificata);
Considerato :
- che il ricorso è infondato, avuto riguardo all’orientamento della Sezione su questioni analoghe (v. sent. 16 settembre 2020, n. 9592, e giurisprudenza ivi richiamata, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.);
- che con il primo motivo (violazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 Trattato sull’Unione europea;violazione del principio del giusto procedimento;eccesso di potere per ingiustizia manifesta) i ricorrenti lamentano che non sarebbe stata loro garantita la possibilità di partecipare al procedimento, non avendo l’Agenzia tenuto conto della peculiare situazione in cui verserebbero (oltre a essere formalmente estranei alla vicenda penale, essi sarebbero i titolari e gli occupanti legittimi dell’immobile, circostanza nota all’amministrazione grazie al sopralluogo e comunque emergente dalle risultanze anagrafiche);non varrebbe opporre, in contrario, la superfluità della comunicazione di avvio alla luce della natura vincolata del provvedimento, perché questa considerazione sarebbe semmai riferibile alla sola ipotesi di mancata consegna spontanea, non anche all’azione in executivis ;in definitiva, sarebbe stato conculcato il loro diritto a un “giusto procedimento” (in violazione delle norme indicate nella rubrica del mezzo) e, per l’effetto, a concordare tempi e modi della “riconsegna spontanea” (a maggior ragione per la presenza di figli minorenni e per il particolare periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica in atto);
- che la censura è infondata, non avendo i ricorrenti addotto elementi sufficienti per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale, divenuta definitiva la determinazione di confisca, l’emissione del provvedimento di sgombero costituisce atto dovuto, non necessitante di particolare motivazione e non soggetto ad obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento;né, d’altro canto, l’apporto procedimentale degli interessati sarebbe stato tale da portare a un esito diverso da quello in esame, tenuto conto della definitività della confisca e quindi della necessità di procedere alla liberazione del cespite (ormai occupato sine titulo );
- che con il secondo mezzo (violazione degli artt. 3, 7 e ss., l. n. 241/90, 47 e 48 d.lgs. n. 159/2011, 103, co. 6, d.l. n. 18/2020;carenza di istruttoria e difetto di motivazione;violazione del principio di proporzionalità;esiguità del termine di 120 giorni assegnato per lo sgombero) i ricorrenti lamentano l’assoluta carenza di istruttoria che avrebbe inficiato l’attività dell’Agenzia, non avendo quest’ultima considerato che a causa dell’emergenza sanitaria in atto gli interessi “privati” degli istanti sarebbero divenuti anche “pubblici” (sotto il profilo sanitario), né che l’immobile sarebbe abitato da una famiglia con figli minori in età scolare, necessitante (specie nell’odierna situazione sanitaria) di un luogo stabile di lavoro e di studio;sotto altro profilo, non sarebbe in alcun modo comprovata l’affermata (nel provvedimento) “necessità di conseguire in tempi brevi la urgente e non più dilazionabile disponibilità degli immobili […] al fine di dar luogo alla destinazione degli stessi secondo le modalità e le finalità di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011”: a questo proposito, non risulterebbe individuata la destinazione in concreto dell’appartamento, mentre avrebbe rilievo il lungo tempo trascorso tra l’adozione dell’atto e la sua notificazione (otto mesi), comprovante l’insussistenza di situazioni d’urgenza;infine, l’esercizio dei poteri di autotutela ex art. 832 cod. civ. sarebbe impedito dalla sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili disposta dall’art. 103, co. 6, d.l. n. 18/2020 (a dire dei ricorrenti prorogata al 30.6.2021 dal d.l. n. 183/2020);
- che anche queste censure sono infondate:
-- con riferimento all’asserita inadeguatezza del termine per lo sgombero, va detto che si tratta di un termine non incongruo o irragionevole, avuto riguardo al lungo lasso temporale intercorso dalla confisca (divenuta definitiva nel 2019), mentre i 120 giorni concessi dall’Agenzia attengono al rilascio spontaneo dell’appartamento;ne segue che “non rileva, ai fini del giudizio sulla legittimità del provvedimento impugnato, una eventuale difficoltà per le parti ricorrenti di lasciare spontaneamente l’immobile alla scadenza del termine assegnato”;
-- la sospensione dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi nonché di esecuzione degli atti amministrativi disposta dall’art. 103 d.l. n. 18/2020 non comporta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, incidendo soltanto sulla produzione dei relativi effetti (e dunque sull’efficacia dell’atto);
-- quanto alla (dedotta) non intervenuta destinazione del bene, si può richiamare il consolidato orientamento secondo cui “il ‘potere-dovere’ dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene, ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che viene compiutamente soddisfatto con l’esercizio di un’azione esecutiva complementare - ma distinta - da quella discrezionale con cui, invece, l’amministrazione decide in ordine all’uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 e ss. d.lgs. n. 159/2011” (sent. n. 9592/2020 cit.);nella specie, peraltro, il bene risulta esser stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune in cui è ubicato con decreto dell’8.1.2020 (“per finalità sociali e/o istituzionali e/o economiche”, all.